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La commissione di concorso e' nominata solo dal dirigente - Il Consiglio di Stato
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La commissione di concorso e' nominata solo dal dirigente - Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con sua 1408 del 4.3.2011 sezione V ribadisce la assoluta incompetenza delle giunte alla nomina della Commissione di concorso rammentando l'esclusiva competenza del dirigente o responsabile del servizio :
"In proposito vale ricordare i contenuti dell’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142\1990, nel testo riformato dalla legge n. 127\1997 :
“2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso”.
Ora, questo Consiglio ha già avuto modo di puntualizzare che l'art. 51 l. cit., secondo il quale ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto dell'ente locale non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, costituisce disposizione immediatamente applicabile senz'uopo dell'interposizione di apposite fonti secondarie, cui spetta solo la determinazione delle modalità d'esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti o soluzioni di continuità (C.d.S., V, 23 marzo 2000, n. 1617; in termini si vedano anche le decisioni della Sezione nn. 5603 e 5833 del 2001 e 2694 del 2004).
D’altro canto, la previsione legislativa che sancisce una responsabilità del personale dirigente estesa sull’intera procedura di concorso (con la conseguente esclusione di ogni interferenza dell’organo politico nell’esercizio dei relativi compiti di amministrazione attiva) acquista un suo senso logico solo a condizione di assegnare alla dirigenza la gestione unitaria di tutto il conferente, complesso procedimento, dall’approvazione del bando fino alla stipula del contratto finale con i vincitori.
"In proposito vale ricordare i contenuti dell’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142\1990, nel testo riformato dalla legge n. 127\1997 :
“2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso”.
Ora, questo Consiglio ha già avuto modo di puntualizzare che l'art. 51 l. cit., secondo il quale ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto dell'ente locale non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, costituisce disposizione immediatamente applicabile senz'uopo dell'interposizione di apposite fonti secondarie, cui spetta solo la determinazione delle modalità d'esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti o soluzioni di continuità (C.d.S., V, 23 marzo 2000, n. 1617; in termini si vedano anche le decisioni della Sezione nn. 5603 e 5833 del 2001 e 2694 del 2004).
D’altro canto, la previsione legislativa che sancisce una responsabilità del personale dirigente estesa sull’intera procedura di concorso (con la conseguente esclusione di ogni interferenza dell’organo politico nell’esercizio dei relativi compiti di amministrazione attiva) acquista un suo senso logico solo a condizione di assegnare alla dirigenza la gestione unitaria di tutto il conferente, complesso procedimento, dall’approvazione del bando fino alla stipula del contratto finale con i vincitori.

Paolo Gros- Admin
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