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DICHIARAZIONE DISSESTO FINANZIARIO

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DICHIARAZIONE DISSESTO FINANZIARIO

Messaggio  natale il Mer 8 Set 2010 - 12:46

QUALORA NON VI SIANO ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO E' POSSIBILE DELIBERARE LA PROCEDURA DI DISSESTO FINANZIARIO - NON REVOCABILE PER UN QUINQUENNIO - SULLA BASE DI UNA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA, CHE CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MOLTO ELEVATA, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTOCHE IN CASO DI RIFORMA DELLA SENTENZA IN APPELLO VENGONO MENO I PRESUPPOSTI CHE HANNO DETERMINATO LA DICHIARAZIONE MEDESIMA.

natale

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Re:

Messaggio  Paolo Gros il Mer 8 Set 2010 - 18:53

Vedi il post " accantonamento debito fuori bilancio da sentenza "che puo' esserti utile .
In materia vi e' mlto da dire. Al mio rientro dopo il 12/9 ti daro' una risposta piu' esauriente.

Paolo Gros
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Dichiarazione dissesto

Messaggio  Paolo Gros il Mar 14 Set 2010 - 7:57

Per il riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da sentenze, si deve provvedere con un procedimento di urgenza per evitare il rischio di maggiori gravami o per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria. La dottrina prevalente è concorde nel ritenere che un debito promanante da una sentenza è atto obligatoriamente assumibile entro e non oltre l'esercizio nel quale quella sentenza è divenuta nota all'ente
Il decreto ingiuntivo e ancor di più il provvedimento di pignoramento di somme di denaro emesso dal giudice dell'esecuzione si verifica nell'ipotesi di debiti fuori bilancio rimasti impagati a causa di un comportamento omissivo dell'amministrazione. Rimanere ulteriormente omissivi ovvero inerti di fronte a tali provvedimenti dell'autorità giudiziaria è fonte di responsabilità erariale, per la parte del debito eccedente il valore dell'utilità derivante all'ente per l'acquisizione di beni, servizi, opere immobili. La Corte dei Conti Campania ha affermate che le spese costituenti debiti fuori bilancio appalesano un danno erariale solo per la parte eccedente detta utilità nonché per la parte afferente ad oneri finanziari per interessi e rivalutazione monetaria. In caso di reitarato comportamento omissivo è fatto obbligo al responsabile del servizio finanziario e al collegio di revisione finanziaria informare debitamente, circostanziando i fatti, la Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il decreto ingiuntivo ha, infatti, l'attititudine,in astratto, a produrre gli effetti propri della cosa giudicata caratterizzata dalla irretrattabilità dei punti controversi e, quindi, dalla sua idoneità ad essere eseguito coattivamente. Sia che il debito venga riconosciuto o che si continui ad ignorare la sua esistenza il creditore può intraprendere le azioni satisfattorie e vedersi riconosciuta e pagata la somma. Si immaginino le conseguenze in tema responsabilità per chi colposamente o dolosamente ha omesso di riconoscere con uregenza il debito derivante dalla sentenza.
Per quanto riguarda i riflessi sul bilancio di previsione è abbastanza evidente che se il bilancio deve essere deliberato in pareggio finanziario, sulla scorta del principio contenuto nell'articolo 193 del TUEL, è altresì necessario ricomprendere nel docuemento tutti i valori finanziari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento gestionale dell'ente.
In merito alla possibilità di un eventuale dissesto finanziario :Il debito fuori bilancio può essere finanziato attraverso i modi prevsiti dall'articolo 193 TUEL (comprese le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili). Solo qualora questi modi non siano attivabili ovvero non vi sia la capacità finaniaria dell'ente di far fronte alle passività insorte si dovrà valutare l'attivazione della procedura di dissesto finanziario.
Rammento inoltre che , per evitare danno erariale , in seguito alla dichiarazione di dissesto, i debiti dell'amministrazione comunale perdono il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità, che riacquistano soltanto con l'inserimento nella massa passiva.

Paolo Gros
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dDICHIARAZIONE DI DISSESTO.

Messaggio  natale il Mer 15 Set 2010 - 10:21

TI RINGRAZIO PER LA RISPOSTA. IL PROBLEMA PRINCIPALE NEL NOSTRO CASO E' CHE RICONOSCENDO IL DEBITO FUORI BILANCIO E NON AVENDO RISORSE PER GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE (L'IMPORTO E' MOLTO ELEVATO) L'UNICA STRADA PERCORRIBILE SAREBBE LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO CON LE CONSEGUENZE CHE PUOI IMMAGINARE. RITORNO AL NODO: E' POSSIBILE DIHIARARLO SULLA BASE DI UNA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVITA CHE POTREBBE ESSERE COMPLETAMENTE RIFORMATA IN SECONDO GRADO ANCHE IN CONSIDERAZIONE CHE LA DELIBERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO NON E' RECOCABILE AI SENSI DELL'ART. 246, COMMA 1 T.U. 267/00?

natale

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Dissesto finanziario

Messaggio  Paolo Gros il Mer 15 Set 2010 - 14:18

Una sentenza o e' esecutiva oppure non lo e'. Le sentenze di primo grado , anche in pendenza di appello possono esssere eseguite attraverso il processo d’esecuzione, potendo instaurarsi ovviamente solo ove esista un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (v. art. 474 C.P.C.).
Ritenuto, in particolare, che un credito sia esigibile quando non sia sottoposto a termine o a condizione sospensiva (cfr. tra le tante, Corte di Cassazione, n. 1375/1975) e che tale requisito debba sussistere, al più tardi, al momento dell’inizio del processo esecutivo che, nell’espropriazione forzata, di regola, coincide col pignoramento (v. art. 491 C.P.C.);
Non vedo grandi vie di uscita dal problema che peraltro il TUEL ( come hai citato) contempla.
E' quindi possibile la deliberazione di dissesto in quanto il ctedito e' liquido ( certo nel suo ammontare) ed esigibile .
Occorre pero' ricordare che nella consapevolezza che le controversie possono concludersi con esito sfavorevole per gli Enti pubblici, il legislatore è intervenuto sui tempi per l’inizio del processo esecutivo, ponendo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di completare le procedure dei provvedimenti che comportano il pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e stabilendo che prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 14 del D. L. n. 669/96 modificato dall’art. 147, lett. a, della Finanziaria 2001 –legge n. 388/2000-).
Infine la presenza di debiti fuori bilancio ai quali non sia stato fatto fronte validamente con i mezzi di copertura previsti dalla legge obbliga il consiglio dell'ente a dichiarare lo stato di dissesto, pena lo scioglimento del consiglio.


Paolo Gros
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Re: DICHIARAZIONE DISSESTO FINANZIARIO

Messaggio  francodan il Sab 21 Gen 2012 - 11:18

sulla natura della dichiarazione di dissesto

Consiglio di Stato, Sez. V, 16/1/2012 n. 143



La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge.

La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell'ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all'esito dell'accertamento (da parte degli stessi organi ordinari dell'ente o in via eccezionale, nell'ipotesi di cui all'art. 247 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del commissario ad acta) della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell'esistenza nei confronti dell'ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all'art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all'art. 194). La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è, pertanto, frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge, la "valutazione", richiamata dall'art. 246, riguarda soltanto le cause che hanno determinato la situazione di deficit finanziario economico (e costituisce il presupposto logico - giuridico del procedimento di risanamento della riorganizzazione dell'ente e della corretta impostazione delle indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per addivenire alla adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato).

Il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell'ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario.


da diritto dei servizi pubblici




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