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La Corte a sezioni unite sulle spese di consulenza
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La Corte a sezioni unite sulle spese di consulenza
La Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n.7/CONTR/11, si è espressa in merito all’individuazione del parametro di riferimento (cassa o competenza) e l’applicabilità alle spese per studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati, dei limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” in virtù del quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta per l’anno 2009.
La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l'annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, assumerebbe carattere aleatorio, in ragione della casualità dell'entità delle liquidazioni effettuate nell'anno 2009, determinata dal fisiologico scarto temporale fra l'affidamento dell'incarico e il pagamento del corrispettivo; ciò, inoltre, potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa. Il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009", pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.
Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze, ai fini dell'applicazione del tetto del 20%, devono escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe per l'impedire le spese in argomento, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale ed il tetto di spesa non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente
Fonte:Almacentroservizi
La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l'annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, assumerebbe carattere aleatorio, in ragione della casualità dell'entità delle liquidazioni effettuate nell'anno 2009, determinata dal fisiologico scarto temporale fra l'affidamento dell'incarico e il pagamento del corrispettivo; ciò, inoltre, potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa. Il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009", pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.
Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze, ai fini dell'applicazione del tetto del 20%, devono escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe per l'impedire le spese in argomento, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale ed il tetto di spesa non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente
Fonte:Almacentroservizi
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