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GESTIONE "ASSOCIATA" SERVIZIO POLIZIA URBANA
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GESTIONE "ASSOCIATA" SERVIZIO POLIZIA URBANA
Salve a tutti ho un problema da sottoporvi.
Il Comune limitrofo ha chiesto di poter utilizzare, per compiti di istituto, il Comandante dei Vigili Urbani (D2 – posizione organizzativa) ed un Vigile Urbano al di fuori del loro normale orario di lavoro.
Ai fini della loro retribuzione è possibile che il Comune richiedente faccia degli accordi direttamente con i due dipendenti oppure è necessario che detti accordi siano fatti con il Comune di loro appartenenza?. Ribadisco che il lavoro loro richiesto è svolto al di fuori dell’orario di servizio.
Il Segretario Comunale è dell’idea che il Comune dove loro prestano servizio debba solo autorizzare i due dipendenti a svolgere altre attività al di fuori dell’orario di servizio.
Grazie dell'attenzione
Il Comune limitrofo ha chiesto di poter utilizzare, per compiti di istituto, il Comandante dei Vigili Urbani (D2 – posizione organizzativa) ed un Vigile Urbano al di fuori del loro normale orario di lavoro.
Ai fini della loro retribuzione è possibile che il Comune richiedente faccia degli accordi direttamente con i due dipendenti oppure è necessario che detti accordi siano fatti con il Comune di loro appartenenza?. Ribadisco che il lavoro loro richiesto è svolto al di fuori dell’orario di servizio.
Il Segretario Comunale è dell’idea che il Comune dove loro prestano servizio debba solo autorizzare i due dipendenti a svolgere altre attività al di fuori dell’orario di servizio.
Grazie dell'attenzione
danbuc- Messaggi: 43
Data d'iscrizione: 01.02.11
Gestione PM
Dal quadro descritto mi pare che ci sia una notevole confusione ed occorra chiarire il concetto dell'utlizzo dei dipendenti di altra PA.
per punti:
-"al di fuori del loro normale orario di lavoro" quindi da 36 a 48 ore settimanli per un massimo di 12 ore ex art.1 comma 557 Lex 311/2004 ( poi spiego la procedura )
-"Ai fini della loro retribuzione è possibile che il Comune richiedente faccia degli accordi direttamente con i due dipendenti " questo e' davvero terribile ma ad ogni modo spiego dopo perche' e' illegittimo ed e' danno erariale.
."Il Segretario Comunale è dell’idea che il Comune dove loro prestano servizio debba solo autorizzare i due dipendenti a svolgere altre attività al di fuori dell’orario di servizio!" ...preferisco non dire cio' che penso ma limitarmi a dire che e' assolutamente errato.
A far tempo dalla legge 311/2004 l'utilizzo di dipendenti di altra PA e' cosi' normato.
Parere del Consiglio di Stato sez. 1 n. 2141 del 25.5.05 (di seguito riportato in sintesi);
Parere n. 73/2008 del Servizio di consulenza alle Autonomie della Regione Piemonte;
La deliberazione 17/2008 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto nell’adunanza dell’8 maggio 2008 (di seguito riportato in sintesi);
L’art. 14 del CCNL 22.1.2004.
Istituto del “quasi comando” di personale da altro ente ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004
L’interpretazione e le modalità applicative della suddetta norma appaiono complesse, ma tuttavia vi sono alcuni pronunciamenti ufficiali che aiutano a ricostruire un sistema coerente che può essere altresì raccordato a quanto stabilisce l’art. 14, 1°, 3° e 6° comma del CCNL 22.1.2004.
il testo di legge:
“ 557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”
Il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in data 4/10/2005:
OGGETTO: Ministero dell’Interno. Richiesta di parere in tema di problematiche applicative dell 'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Vista la relazione del Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 15700/ AAGG/2005/395, in data 21 aprile 2005, con la quale è chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito alla questione indicata in oggetto;
PREMESSO …omissis…
L 'art. l, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 31l, prevede che "i Comuni…. ". L' Amministrazione riferente osserva che l' applicazione della norma presenta alcune problematicità e, in particolare, chiede di chiarire se si possa considerare superato il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, affermato dall'art. 53, comma l, del d.lgs. 30 marzo 200 l, n. 165, che fa salve le incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del d;P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, nel caso affermativo, come la stessa norma si coordini con l'art. 92, comma l, del citato d.lgs. n. 165/200l, che permette ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ciò posto, è agevole osservare, anzitutto, che il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall' art. 53, comma l, del d.lgs. n. 165/2001.
Peraltro, l' estrema sommarietà della norma ne rende necessaria l' integrazione con altri dati positivi tratti dall' ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema di lavoro prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Sotto questo profilo, va rilevato che l'ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza…omissis…
L’art. l, comma 557, della legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore pubblico a tempo parziale; deve, pertanto, ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che le lacunosità della norma devono essere colmate applicando la disciplina dettata per tale fattispecie (art. 4 comma 7 e seguenti del C.C.N.L. per il comparto regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000), beninteso fatta eccezione per le norme che risultino incompatibili per il fatto che il rapporto di lavoro con l' ente di originaria appartenenza era e rimane a tempo pieno.
In primo luogo---omisss…
La disciplina di riferimento è quella dettata dal comma 8 del citato art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, che demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto e di stabilire le attività comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali.
Qualora l’utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l' amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213) o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:
-orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
-periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
-ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate….omissis..
Quanto ora esposto pone in evidenza la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro.
Su questo piano è preminente il ruolo dell' ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria, di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi.
-----.
L' esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, il cui svolgimento è lasciato in larga misura all'autorganizzazione dell'interessato, ma ciò non toglie che l' amministrazione di appartenenza possa subordinare l' autorizzazione a vincoli e oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere.
Il citato art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, nel consentire ai dipendenti a tempo parziale ivi indicati lo svolgimento di un'altra attività lavorativa "subordinata o autonoma", prevede che essi possono anche iscriversi ad albi professionali.(omissis il seguito, che tratta della modalità “lavoro autonomo” svolto quale consulenza o co.co.co).”
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto nell’adunanza dell’8 maggio 2008 con deliberazione 17/2008, estratti:
“La richiesta di parere in esame proviene dal comune di Sanguinetto (VR), e verte principalmente sulla possibilità per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di servirsi dell’attività lavorativa del personale di altre amministrazioni alla luce delle novità introdotte dall’art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007.
In particolare, tre sono i quesiti:
1. se l’art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia ancora vigente o sia stato implicitamente abrogato dall’art. 3 comma 79 della L. n. 244/07;
2. in via subordinata, qualora l’art. 1 comma 557 non sia da ritenersi più vigente, se i comuni inferiori a cinquemila abitanti possano continuare ad utilizzare al di fuori del normale orario di lavoro il personale di altre amministrazioni;
3. qualora sia ammesso l’utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
La questione è stata sottoposta anche al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che ha fornito risposta con nota prot. n. 2456/9 del 22 aprile 2008. “ …..
….“Passando al merito, bisogna innanzitutto ricordare che l’art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2005, introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando, consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Si tratta di una norma estremamente controversa, che ha suscitato sin da subito forti problemi di compatibilità con il principio di esclusività del rapporto di lavoro e di onnicomprensività del trattamento economico.
Per ovviare a questi problemi, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale per le Autonomie, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha considerato questa norma come norma speciale, derogatoria del principio di esclusività del rapporto di lavoro. “…
…”Con il primo quesito, il comune chiede innanzitutto se l’art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia stato abrogato implicitamente dall’art. 3 comma 79 della L. n. 244/07.
La risposta è negativa….omissis ..(le motivazioni sono quelle già espresse dal Cons di Stato: lex specialis);
IN SOSTANZA LA NORMA E’ VIGENTE;
rispetto al secondo quesito: E’ POSSIBILE UTILIZZARE PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI;
Con il terzo quesito, il comune chiede, qualora sia ammesso l’utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
Poiché l’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, come detto, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato.
Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
Ciò premesso, la possibilità di un utilizzo extra orario del dipendente risulta comunque fortemente contenuta.
Infatti, come hanno avuto modo di ricordare sia la citata circolare del Ministero dell’Interno - Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale per le Autonomie n. 2/05, sia l’annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest’ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.
In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza.
Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza. “
Si rimanda infine, all’art. 14 del CCNL 22.1.2004:
Art. 14 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione
Di interesse il comma 3):
3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31.
QUINDI, IN SINTESI:
si puo’ individuare nell’accordo di cui al comma 1° dell’art. 14 del CCNL 22.1.2004 la fonte di regolamentazione più idonea per disciplinare lo speciale “comando” di cui al comma 557. (che viene definito di “quasi comando”);
e’ vero che tale norma fa riferimento all’orario d’obbligo, ma è anche vero che è stato autorevolmente sostenuto (lo stesso Consiglio di Stato, con il parer riportato) che la norma speciale del comma 557 fa eccezione e consente, nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell’orario settimanale ordinario di 36 ore.
Senza dubbio, trattandosi di lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro), la conseguenza è che la retribuzione erogabile non potrà che essere rapportata alla PAGA ORARIA della categoria di inquadramento del dipendente nell’Ente principale (es. n. di ore svolte x l’importo orario di categ. C1);
tenuto poi conto del comma 3 del citato art. 14 del CCNL, risulta possibile prevedere, nel contratto decentrato dell’ente utilizzatore ed a integrazione della retribuzione di cui sopra, forme di incentivazione economica per detto personale “in quasi comando”, specie qualora ne derivino oggettivi risparmi e vantaggi economici per l’ente medesimo. “
Se ne conclude che ogni utilizzo difforme e' nel diritto illeggittimo e foriero di danno erariale.
Vai su
http://entilocali.umforumgratis.com/t315-utilizzo-dipendente-altro-ente-comma-557
in quel post con il collega Lombardi abbiamo estrapolato la problematica anche dal punto di cvista contrattuale e previdenziale.
per punti:
-"al di fuori del loro normale orario di lavoro" quindi da 36 a 48 ore settimanli per un massimo di 12 ore ex art.1 comma 557 Lex 311/2004 ( poi spiego la procedura )
-"Ai fini della loro retribuzione è possibile che il Comune richiedente faccia degli accordi direttamente con i due dipendenti " questo e' davvero terribile ma ad ogni modo spiego dopo perche' e' illegittimo ed e' danno erariale.
."Il Segretario Comunale è dell’idea che il Comune dove loro prestano servizio debba solo autorizzare i due dipendenti a svolgere altre attività al di fuori dell’orario di servizio!" ...preferisco non dire cio' che penso ma limitarmi a dire che e' assolutamente errato.
A far tempo dalla legge 311/2004 l'utilizzo di dipendenti di altra PA e' cosi' normato.
Parere del Consiglio di Stato sez. 1 n. 2141 del 25.5.05 (di seguito riportato in sintesi);
Parere n. 73/2008 del Servizio di consulenza alle Autonomie della Regione Piemonte;
La deliberazione 17/2008 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto nell’adunanza dell’8 maggio 2008 (di seguito riportato in sintesi);
L’art. 14 del CCNL 22.1.2004.
Istituto del “quasi comando” di personale da altro ente ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004
L’interpretazione e le modalità applicative della suddetta norma appaiono complesse, ma tuttavia vi sono alcuni pronunciamenti ufficiali che aiutano a ricostruire un sistema coerente che può essere altresì raccordato a quanto stabilisce l’art. 14, 1°, 3° e 6° comma del CCNL 22.1.2004.
il testo di legge:
“ 557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”
Il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in data 4/10/2005:
OGGETTO: Ministero dell’Interno. Richiesta di parere in tema di problematiche applicative dell 'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Vista la relazione del Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 15700/ AAGG/2005/395, in data 21 aprile 2005, con la quale è chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito alla questione indicata in oggetto;
PREMESSO …omissis…
L 'art. l, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 31l, prevede che "i Comuni…. ". L' Amministrazione riferente osserva che l' applicazione della norma presenta alcune problematicità e, in particolare, chiede di chiarire se si possa considerare superato il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, affermato dall'art. 53, comma l, del d.lgs. 30 marzo 200 l, n. 165, che fa salve le incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del d;P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, nel caso affermativo, come la stessa norma si coordini con l'art. 92, comma l, del citato d.lgs. n. 165/200l, che permette ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ciò posto, è agevole osservare, anzitutto, che il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall' art. 53, comma l, del d.lgs. n. 165/2001.
Peraltro, l' estrema sommarietà della norma ne rende necessaria l' integrazione con altri dati positivi tratti dall' ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema di lavoro prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Sotto questo profilo, va rilevato che l'ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza…omissis…
L’art. l, comma 557, della legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore pubblico a tempo parziale; deve, pertanto, ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che le lacunosità della norma devono essere colmate applicando la disciplina dettata per tale fattispecie (art. 4 comma 7 e seguenti del C.C.N.L. per il comparto regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000), beninteso fatta eccezione per le norme che risultino incompatibili per il fatto che il rapporto di lavoro con l' ente di originaria appartenenza era e rimane a tempo pieno.
In primo luogo---omisss…
La disciplina di riferimento è quella dettata dal comma 8 del citato art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, che demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto e di stabilire le attività comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali.
Qualora l’utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l' amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213) o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:
-orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
-periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
-ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate….omissis..
Quanto ora esposto pone in evidenza la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro.
Su questo piano è preminente il ruolo dell' ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria, di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi.
-----.
L' esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, il cui svolgimento è lasciato in larga misura all'autorganizzazione dell'interessato, ma ciò non toglie che l' amministrazione di appartenenza possa subordinare l' autorizzazione a vincoli e oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere.
Il citato art. 4 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, nel consentire ai dipendenti a tempo parziale ivi indicati lo svolgimento di un'altra attività lavorativa "subordinata o autonoma", prevede che essi possono anche iscriversi ad albi professionali.(omissis il seguito, che tratta della modalità “lavoro autonomo” svolto quale consulenza o co.co.co).”
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto nell’adunanza dell’8 maggio 2008 con deliberazione 17/2008, estratti:
“La richiesta di parere in esame proviene dal comune di Sanguinetto (VR), e verte principalmente sulla possibilità per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di servirsi dell’attività lavorativa del personale di altre amministrazioni alla luce delle novità introdotte dall’art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007.
In particolare, tre sono i quesiti:
1. se l’art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia ancora vigente o sia stato implicitamente abrogato dall’art. 3 comma 79 della L. n. 244/07;
2. in via subordinata, qualora l’art. 1 comma 557 non sia da ritenersi più vigente, se i comuni inferiori a cinquemila abitanti possano continuare ad utilizzare al di fuori del normale orario di lavoro il personale di altre amministrazioni;
3. qualora sia ammesso l’utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
La questione è stata sottoposta anche al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che ha fornito risposta con nota prot. n. 2456/9 del 22 aprile 2008. “ …..
….“Passando al merito, bisogna innanzitutto ricordare che l’art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2005, introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando, consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Si tratta di una norma estremamente controversa, che ha suscitato sin da subito forti problemi di compatibilità con il principio di esclusività del rapporto di lavoro e di onnicomprensività del trattamento economico.
Per ovviare a questi problemi, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale per le Autonomie, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha considerato questa norma come norma speciale, derogatoria del principio di esclusività del rapporto di lavoro. “…
…”Con il primo quesito, il comune chiede innanzitutto se l’art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia stato abrogato implicitamente dall’art. 3 comma 79 della L. n. 244/07.
La risposta è negativa….omissis ..(le motivazioni sono quelle già espresse dal Cons di Stato: lex specialis);
IN SOSTANZA LA NORMA E’ VIGENTE;
rispetto al secondo quesito: E’ POSSIBILE UTILIZZARE PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI;
Con il terzo quesito, il comune chiede, qualora sia ammesso l’utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
Poiché l’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, come detto, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato.
Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
Ciò premesso, la possibilità di un utilizzo extra orario del dipendente risulta comunque fortemente contenuta.
Infatti, come hanno avuto modo di ricordare sia la citata circolare del Ministero dell’Interno - Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale per le Autonomie n. 2/05, sia l’annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest’ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.
In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza.
Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza. “
Si rimanda infine, all’art. 14 del CCNL 22.1.2004:
Art. 14 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione
Di interesse il comma 3):
3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31.
QUINDI, IN SINTESI:
si puo’ individuare nell’accordo di cui al comma 1° dell’art. 14 del CCNL 22.1.2004 la fonte di regolamentazione più idonea per disciplinare lo speciale “comando” di cui al comma 557. (che viene definito di “quasi comando”);
e’ vero che tale norma fa riferimento all’orario d’obbligo, ma è anche vero che è stato autorevolmente sostenuto (lo stesso Consiglio di Stato, con il parer riportato) che la norma speciale del comma 557 fa eccezione e consente, nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell’orario settimanale ordinario di 36 ore.
Senza dubbio, trattandosi di lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro), la conseguenza è che la retribuzione erogabile non potrà che essere rapportata alla PAGA ORARIA della categoria di inquadramento del dipendente nell’Ente principale (es. n. di ore svolte x l’importo orario di categ. C1);
tenuto poi conto del comma 3 del citato art. 14 del CCNL, risulta possibile prevedere, nel contratto decentrato dell’ente utilizzatore ed a integrazione della retribuzione di cui sopra, forme di incentivazione economica per detto personale “in quasi comando”, specie qualora ne derivino oggettivi risparmi e vantaggi economici per l’ente medesimo. “
Se ne conclude che ogni utilizzo difforme e' nel diritto illeggittimo e foriero di danno erariale.
Vai su
http://entilocali.umforumgratis.com/t315-utilizzo-dipendente-altro-ente-comma-557
in quel post con il collega Lombardi abbiamo estrapolato la problematica anche dal punto di cvista contrattuale e previdenziale.

Paolo Gros- Admin
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Data d'iscrizione: 30.07.10

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