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controllo analogo società in house

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controllo analogo società in house

Messaggio  PAOLA il Lun 31 Gen 2011 - 22:58

Il modello dell’in house providing implica che la società affidataria sia in sostanza nient’altro che una sorta di diramazione organizzativa dell’ente locale, privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell’ente stesso, tanto da potersi parlare, in tal caso di un mera "autoproduzione" del servizio pubblico.

Il requisito del "controllo analogo", richiesto dai giudici comunitari ripreso dallo stesso legislatore italiano, implica certamente un "controllo strutturale" sul soggetto affidatario quale condizione necessaria e imprescindibile per la configurazione del in house providing. Come deve essere esercitato e a chi compete?

PAOLA

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Controllo analogo

Messaggio  Paolo Gros il Mar 1 Feb 2011 - 7:52

In primis :
In particolare, nella fattispecie in esame, attraverso l'istituzione di un organo, denominato Assemblea dei Sindaci, i Comuni soci si dovrebbero riservati, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il potere, ad esercizio necessariamente congiunto di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, ovvero, tra le altre, tutte le deliberazioni da sottoporre all'assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisti e cessioni di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale.

E' evidente, pertanto, che, in questo quadro, la mancata considerazione della sola gestione ordinaria non esclude la sussistenza di un controllo analogo concreto e reale, posto che gli atti di ordinaria amministrazione non potranno discostarsi dalle determinazioni preventivamente assunte dall'Assemblea dei Sindaci in ordine a tutte le questioni più rilevanti
Ergo in secundis:
Per «controllo analogo» si intende la circostanza in forza della quale l’amministrazione pubblica, che è un’amministrazione aggiudicatrice, esercita sull’ente giuridicamente distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello che ha sui propri servizi.

Per cui occorre che sia per la parte "decisionale" della partecipata sia il Consiglio Comunale a controllare gli organismi partecipati in termini di “preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi di varia defi izione, di organizzazione di un idoneo sistema informativo fi alizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e partecipata, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle partecipate, i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli.
di finanza pubblica”
Per la parte decisionale il CC puo' individuare nel Direttore generale ( ove esiste) ovvero nel Segretario il funzionario tecnico che relazioni al CC stesso mentre per la parte gestionale contabile ed amministrativa i dirigenti (ove esistano) delle aree interessate che dovranno effettuare un controolo "analofo" a quello esercitato sui propri servizi .
( il responsabile del finanziario non paga se non vi e' corretteza fiscale , ebbene occorre verificare i pagamenti della societa' : il responsabile tecnico non ammette a gara soggetto che non ha i requisiti , ebbene la stessa cosa deve o deve essere avvenuta nella partecipata etc etc etc ).

Verifica su
http://servizi.multimap.it/risorse/dispensa/85/549/06_DispensaOn-Line_9_2010.pdf
mi pare ben descritto il problema


Paolo Gros
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