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Taglio 10% applicabile al direttore dell'unione

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Taglio 10% applicabile al direttore dell'unione

Messaggio  Paolo Gros il Mar 27 Dic 2011 - 12:06

La Corte dei Conti - sezione di controllo per la regione Emilia-Romagna, con la deliberazione n.215/2011/PAR, stabilisce che, per le Unioni di Comuni, se il Direttore generale e Segretario dell’Unione siano stati scelti tra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione, il compenso percepito per l’espletamento dell’incarico dovrà essere assoggettato al taglio di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 e non ai vincoli di cui all’art.9 dello stesso decreto legge.

In particolare, il Sindaco chiedeva se fosse possibile riconoscere gli incrementi (pari al 2% annuo) dell’indennità ad personam (fissa e variabile) in favore di dirigenti a tempo determinato, assunti ex art.110, comma 1 del d.lgs. n.267/2000, nonché del compenso spettante al Direttore Generale e Segretario di un’Unione, della quale il Comune fa parte.

La Corte emiliana si dichiara concorde con la sezione regionale di controllo per la Lombardia che, con le deliberazioni n.315 e 554 del 2011, ha stabilito che il compenso connesso all’attribuzione dell’incarico di Direttore generale è soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 6, comma 3 del d.l. n. 78/2010, secondo il quale “…a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni…ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo …e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”. La soluzione si impone, secondo la sopramenzionata Sezione, “atteso l’espresso riferimento letterale ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”.

Nel caso in cui il Direttore generale dell’Unione non sia scelto tra i Segretari dei Comuni ad essa aderenti, invece, non trova applicazione il disposto di cui all’art.6, comma 3 poichè trattandosi di reclutamento esterno mediante contratto a tempo determinato, non si tratta di compenso connesso all’espletamento di un incarico aggiuntivo. In tale ipotesi, l’art.6, comma 3 disciplina il solo ulteriore compenso eventualmente stabilito in favore del Direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di Segretario dell’Unione.

Fonte:Almacentroservizi

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