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Aspettativa facoltativa maternità * riflessi e riflessioni

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Aspettativa facoltativa maternità * riflessi e riflessioni

Messaggio  an.bal il Gio 27 Gen 2011 - 6:29

Ciao a tutti.
Per la prima volta mi ritrovo a gestire una aspettativa facoltativa maternità...
e vorrei partire subito bene.

Partenza.
- astensione obbligatoria = tutto ok, non cambia niente (a parte il salario accessorio)
- astensione facoltativa (presa a pezzettini!) = i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute = e quindi anche in questo caso in pratica non cambia niente. nel cedolino paga troverò la medesima retribuzione e anche il codice impiego / tipo servizio da comunicare nella DMA rimane 1/4. Nessun effetto su imponibile cpdel inadel fondo credito.

In questi 30 giorni non matura la tredicesima mensilità???

- astensione facoltativa (presa a pezzettini!) dopo i primi 30 giorni .. e qui la situazione si complica.
Fino al 3° anno di vita del bambino, durante la fruizione del congedo parentale, limitatamente ad un periodo massimo di 6 mesi complessivi per entrambi i genitori, viene corrisposta ad essi un’indennità pari al 30% della retribuzione, senza alcuna limitazione di reddito.

in questo caso nel cedolino paga trovo il 30% della retribuzione oppure una nuova voce "indennità di maternità" pari al 30% della retribuzione??

ferie = si riducono
13a mesnilità = si riduce
imponibile cpdel = si riduce + contribuzione figurativa inpdap (da indicare in DMA)
imponibile inadel TFS = contributi da calcolare sul virtuale
imponibile inadel TFR = contributi da calcolare sul virtuale
imponibile fondo credito = contributi da calcolare sul virtuale


Che ne pensate??









an.bal

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Messaggio  Paolo Gros il Gio 27 Gen 2011 - 7:37

Ottimo esame del problema.
Cerco di confortarti sui dubbi che hai espresso.
Le assenze per maternità incidono sul computo della tredicesima solo quando si tratta di periodi di astensione obbligatoria. Ciò in quanto proprio la disciplina a tutela delle lavoratrici madri, che riconosce peraltro il diritto di potersi assentare dal lavoro per la durata dei sei mesi entro i primi otto anni di vita del bambino (la cosiddetta astensione facoltativa), e durante la malattia del bambino stesso (entro i primi otto anni di vita), dispone la non utilità di tali periodi di assenza ai fini della corresponsione della 13esima mensilita'.

Sul cedolino troverai lo stipendio ridotto al 30% dal 2 mese di facoltativa.

Le voci che non maturano tredicesima sono :
malattia e infortunio oltre i limiti di tempo relativi alla conservazione del posto previsti dal contratto;

• sciopero;
• assenze ingiustificate;
• permessi non retribuiti;
• aspettativa e permessi senza retribuzione (a qualsiasi titolo richieste);
astensione facoltativa post-partum;
• permessi per malattia bambino di età inferiore a 8 anni;
• sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;
• servizio militare

Le voci in assenza che invece rilevano ai fini della 13esima sono
congedo matrimoniale;
• malattia e infortunio (nei limiti di tempo relativi alla conservazione del posto previsti dal contratto);
• ferie;
• permessi retribuiti;
astensione obbligatoria per maternità;
• riposi giornalieri per allattamento;
• preavviso non lavorato e sostituito dalla corrispondente indennità






Paolo Gros
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Re: Aspettativa facoltativa maternità * riflessi e riflessioni

Messaggio  cris il Gio 27 Gen 2011 - 11:36

I primi 30 giorni di astensione facoltativa essendo retribuiti per intero non maturano anche agli effetti della 13^ mensilità? Art. 5 comma 9 ccnl 09.05.2006
Cris

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Maternita'

Messaggio  Paolo Gros il Gio 27 Gen 2011 - 11:52


Assolutamente si Cris, la norma che avevo espresso nel rpimo post era di ordine generale di concetto , quella da te citata correttamente si riferisce nel particolare al primo mese di facoltativa retribuito per intero.

Art. 5 comma 9 ccnl 09.05.2006
Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs.n.151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art.17, commi [b]5 e 6, del CCNL del 14.9.2000[/b]
art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall' art. 7, comma 1,
lett. a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.

Paolo Gros
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Re: Aspettativa facoltativa maternità * riflessi e riflessioni

Messaggio  an.bal il Gio 27 Gen 2011 - 14:46

quindi ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del CCNL 09.05.2006, il primi trenta giorni di astensione facoltativa non solo sono pagati al 100% (invece dell'80% provisto dal D.Lgs.151/2001) ma sono validi ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, determinado una sorta di doppio vantaggio a favore del dipendente dell'ente locale.

una volta trascorsi i primi 30 giorni, e quindi passando dal 100% della retribuzione al 30% ... nel cedolino paga posso continuare a mettere le solite voci stipendiali riproporzionate al 30% OPPURE devo calcolare l'importo da corrispondere ed erogarlo con voce stipendiale unica (indennità di maternità"??



e comunque, mettendo tutto insieme - nel periodo di aspettativa facoltativa maternità post primi trenta giorni ...

ferie = si riducono
13a mesnilità = si riduce
imponibile cpdel = si riduce + contribuzione figurativa inpdap (da indicare in DMA)
imponibile inadel TFS = contributi da calcolare sul virtuale
imponibile inadel TFR = contributi da calcolare sul virtuale
imponibile fondo credito = contributi da calcolare sul virtuale

Ci siamo??

an.bal

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Aspettativa

Messaggio  Paolo Gros il Gio 27 Gen 2011 - 17:54

Ci siamo Andrea .
Puoi ( anzi devi ) continuare a mettere le solite voci stipendiali riproporzionate al 30% in quanto gli emolumenti non perdono la loro sostanzialita' e peculiarita' trasformandosi in una indennita' ( come la Lex 104 ad esempio) ma rimanendo tali vengono riproporzionati al 30% .

Paolo Gros
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