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Stress lavoro correlato
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Stress lavoro correlato
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ma qui da me, la società esterna che si occupa di sicurezza sul posto di lavoro ha richiesto una enorme quantità di dati per un adempimento che scade il 31.01.2011 ..... qc sa dirmi di cosa si tratta??
ma qui da me, la società esterna che si occupa di sicurezza sul posto di lavoro ha richiesto una enorme quantità di dati per un adempimento che scade il 31.01.2011 ..... qc sa dirmi di cosa si tratta??
an.bal- Messaggi: 840
Data d'iscrizione: 31.08.10
Stress sul lavoro
Dal 31 dicembre 2011 vanno avviate le attività di valutazione della presenza o meno del rischio stress di cui il datore di lavoro deve rendere conto nel documento di valutazione dei rischi.
Le istruzioni operative al nuovo obbligo sono riportate nella nota protocollo del Ministero del Lavoro.
La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) con il coinvolgimento del medico competente, laddove presente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls/Rlst). Inoltre, la valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti.
Il livello minimo di attuazione del nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati indicano una metodologia su due fasi: la prima necessaria, la seconda eventuale.
Il metodo operativo suggerita dalla Commissione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare), l’altra eventuale, ossia da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare abbia rivelato elementi di rischio e le misure di correzione, di conseguenza adottate dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili. Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio. Se, invece, emergono elementi di rischio allora il datore di lavoro deve procedere ad azioni correttive pianificando gli opportuni interventi anche mediante una successiva fase di valutazione approfondita.
Il regime sanzionatorio, in caso di inadempienza, è decisamente più punitivo rispetto al passato. Non effettuare la valutazione dei rischi o adottare il documento senza gli elementi essenziali indicati all'art.28 del TU Sicurezza, comporta a carico del datore di lavoro l'applicazione della sanzione dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi. Mentre, se il documento di valutazione non risponde alle prescrizioni di legge è prevista un'ammenda da 3 a 9 mila euro
Fonte :Almacentroservizi
Ti allego la circolare
ALLEGATO RIMOSSO IL 03.02.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
Le istruzioni operative al nuovo obbligo sono riportate nella nota protocollo del Ministero del Lavoro.
La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) con il coinvolgimento del medico competente, laddove presente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls/Rlst). Inoltre, la valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti.
Il livello minimo di attuazione del nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati indicano una metodologia su due fasi: la prima necessaria, la seconda eventuale.
Il metodo operativo suggerita dalla Commissione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare), l’altra eventuale, ossia da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare abbia rivelato elementi di rischio e le misure di correzione, di conseguenza adottate dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili. Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio. Se, invece, emergono elementi di rischio allora il datore di lavoro deve procedere ad azioni correttive pianificando gli opportuni interventi anche mediante una successiva fase di valutazione approfondita.
Il regime sanzionatorio, in caso di inadempienza, è decisamente più punitivo rispetto al passato. Non effettuare la valutazione dei rischi o adottare il documento senza gli elementi essenziali indicati all'art.28 del TU Sicurezza, comporta a carico del datore di lavoro l'applicazione della sanzione dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi. Mentre, se il documento di valutazione non risponde alle prescrizioni di legge è prevista un'ammenda da 3 a 9 mila euro
Fonte :Almacentroservizi
Ti allego la circolare
ALLEGATO RIMOSSO IL 03.02.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16260
Data d'iscrizione: 30.07.10

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