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Nota Anci del 17.1.2011 - CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA LEGGE 122/2010

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Nota Anci del 17.1.2011 - CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA LEGGE 122/2010

Messaggio  Paolo Gros il Gio 20 Gen 2011 - 7:46

L'Anci fornisce nel merito le seguenti valutazioni :

ART. 6, COMMA 2 - Compensi per partecipazione a organi collegiali e monocratici.
DISPOSITIVO La norma rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. La disposizione, che si applica anche ai titolari di organi monocratici, lascia impregiudicata la possibilità di dar luogo al rimborso delle spese sostenute e i gettoni di presenza, qualora previsti, non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. Pertanto, per verificare l’applicabilità di tale norma agli enti che gestiscono servizi culturali, è necessario valutare:
a. se l’ente in questione riceve contributi dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, dove per contributi s’intendono sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, purchè non siano una tantum.
b. quali cariche sono previste dagli statuti degli enti come “organi”. In questo senso si possono considerare esclusi dall’ambito di applicazione della norma i titolari di cariche che non siano statutariamente previsti quali “organi” o che hanno ricevuto, tramite apposito atto di natura privatistica del consiglio di amministrazione, un incarico di natura gestionale.

ECCEZIONI La disposizione del presente comma non si applica:
 agli enti, aziende e società che, piuttosto che ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricevono corrispettivi per lo svolgimento di prestazioni sinallagmatiche concordate con gli enti pubblici di riferimento, sulla base di un contratto di servizio appositamente stipulato.
 agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale)
 alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
 nelle ipotesi di indennità e compensi stabiliti dagli organi degli enti che ricevono contributi pubblici a favore di amministratori incaricati di svolgere specifici compiti e deleghe di natura gestionale, ad esempio per gestire particolari aspetti dell’organizzazione o peculiari progetti culturali, nonché specifici incarichi professionali.
Pertanto, per quanto attiene specificamente ai nostri settori, è necessario verificare caso per caso se e in che misura ciascuno degli enti possa essere assimilato a enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati. Allo stesso modo è opportuno verificare i soggetti che, in quanto ONLUS, rimangono esclusi dall’applicazione di queste norma.

SANZIONI La violazione della norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

ART. 6, COMMA 5 – Numero componenti degli organi di amministrazione e di controllo

DISPOSITIVO A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano i loro statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

ECCEZIONI La norma va coordinata con le disposizioni previste dall’art. 7 della manovra che prevede la soppressione e l’incorporazione di enti ed organismi pubblici.

SANZIONI La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione determina responsabilità erariale e la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici.

ART. 6, COMMA 8 – Spese per mostre e pubblicità

DISPOSITIVO A partire dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT dovranno limitare la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza al 20% di quella sostenuta nel 2009.

ECCEZIONI La norma non si applica ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di Polizia. Allo stesso modo e di conseguenza si potrebbe ritenere che la norma non si possa applicare agli enti, alle fondazioni, alle istituzioni ed aziende che, anche se ricomprese nell’elenco ISTAT, hanno come propria funzione istituzionale riconosciuta dalla legge in via esclusiva o prevalente la promozione dell’attività culturale in tutti i suoi aspetti, deroga che risulta essenziale perché questi enti possano svolgere le funzioni assegnate dalla legge.
Più in generale, in base al recente parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1076/2010), la disposizione non si applica agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni per promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini.
La disposizione, inoltre, non si applica alle spese correlate ad entrate finalizzate: contributi da altri enti, dall'Unione Europea e, ove esista un contratto che preveda la realizzazione delle specifiche attività, finanziamenti da sponsorizzazioni.
Il divieto, altresì, non trova applicazione nelle ipotesi in cui le spese per mostre erogate da un ente locale ad un soggetto autonomo facciano parte di un corrispettivo onnicomprensivo, dovuto in base al contratto di servizio e relativo ad una serie diversificata di servizi culturali e di gestione museale.

SANZIONI Non essendo prevista esplicitamente una sanzione, la non applicazione della norma comporta responsabilità di fronte alla Corte dei Conti.

ART. 6, COMMA 9 – Soppressione spese per sponsorizzazioni

DISPOSITIVO A partire dal 2011 le amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

ECCEZIONI In base al recente parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1075/2010), la norma non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost. Si rileva altresì che, in questa ipotesi è necessario che gli enti locali o le aziende motivino in modo inequivoco i suddetti provvedimenti di concessione dei contributi: in altre parole l’Amministrazione deve obbligatoriamente evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.
SANZIONI Non essendo prevista esplicitamente una sanzione, la non applicazione della norma comporta responsabilità di fronte alla Corte dei Conti.

ART. 6, COMMA 12 – Spese per missioni all’estero

DISPOSITIVO A partire dal 2011 le amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT, incluse le Autorità indipendenti, devono limitare le spese per missioni, anche all’estero, al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Tale limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. La norma prevede, inoltre, la soppressione delle diarie per dette missioni, rinviando ad un successivo decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero.

ECCEZIONI Per quanto concerne nello specifico i nostri settori, la disposizione non si applica alle spese di missione all’estero per la realizzazione di mostre ed eventi culturali con rilevanza internazionale e che sottintendono la sottoscrizione di accordi internazionali (ad esempio accordi per il prestito di opere d’arte). In quest’ultimo caso le amministrazioni pubbliche dovranno, tuttavia, adottare un provvedimento motivato da parte dell’organo di vertice comunicandolo preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione.

SANZIONI Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Paolo Gros
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