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CAPO UFFICIO STAMPA "ESTERNO"
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CAPO UFFICIO STAMPA "ESTERNO"
Il conferimento dell'incarico di Capo Ufficio Stampa mediante convenzione a termine è soggetto a tutti i vincoli per il ricorso a collaboratori esterni?
Ed in particolare è necessario che l'incarico sia previsto nel Programma delle Consulenze oppure è possibile considerarlo "attività istituzionale stabilite dalla legge" considerato che esiste una disciplina speciale in materia (L 150/2000 art. 9)?
Ed in particolare è necessario che l'incarico sia previsto nel Programma delle Consulenze oppure è possibile considerarlo "attività istituzionale stabilite dalla legge" considerato che esiste una disciplina speciale in materia (L 150/2000 art. 9)?
Zelante- Messaggi: 7
Data d'iscrizione: 02.12.10
Capo ufficio stampa
Intanto per inquadrare la materia ti riporto un mio post a riguardo :
Gli uffici stampa della Pubblica amministrazione e degli Enti Locali saranno composti da giornalisti (professionisti e pubblicisti) iscritti nell’Albo. A stabilirlo è la legge n. 150/2000 sulla comunicazione istituzionale. I capi degli uffici stampa dovranno possedere anche una laurea.
Ad essi non e' applicabile la Gestione Separata dell’INPGI(INPGI2) che trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996.
Il citato decreto infatti ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).
Altra questione delicata è quella invece del versamento dei contributi previdenziali all’Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani INPG1) per gli addetti e per i capo - uffici stampa della pubblica amministrazione.
D’altronde il regolamento dell’Inpgi, approvato dal ministero del Lavoro, all’articolo1, prevede che “è fatto obbligo di assicurare presso l’Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo di lavoro giornalistico o comunque che comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 69/63”.
Tutte le norme in materia di previdenza ed assistenza riferite alla categoria dei giornalisti hanno confermato, quindi, l’obbligatorietà dell’assicurazione all’Inpgi in presenza di due condizioni:
1) possesso dello status professionale (iscrizione all’Ordine);
2) titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con svolgimento di mansioni riservate alla professione giornalistica. Conferma di ciò è venuta dall’art.76 della legge finanziaria 2001 (308/2000).
La legge 150 ci dice : "... da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità."
ora le risorse disponibili sono quelle che derivano post vincoli sulle collaborazioni
e monetarie nel programma consulenze approvato in sede di bilancio dal CC.
L'ufficio stampa e' attivita' istituzionale "ammessa" dalla legge ma non stabilita obbligatoriamente ( art.9 comma 1 L.150/2010 ....possono dotarsi....)
Gli uffici stampa della Pubblica amministrazione e degli Enti Locali saranno composti da giornalisti (professionisti e pubblicisti) iscritti nell’Albo. A stabilirlo è la legge n. 150/2000 sulla comunicazione istituzionale. I capi degli uffici stampa dovranno possedere anche una laurea.
Ad essi non e' applicabile la Gestione Separata dell’INPGI(INPGI2) che trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996.
Il citato decreto infatti ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).
Altra questione delicata è quella invece del versamento dei contributi previdenziali all’Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani INPG1) per gli addetti e per i capo - uffici stampa della pubblica amministrazione.
D’altronde il regolamento dell’Inpgi, approvato dal ministero del Lavoro, all’articolo1, prevede che “è fatto obbligo di assicurare presso l’Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo di lavoro giornalistico o comunque che comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 69/63”.
Tutte le norme in materia di previdenza ed assistenza riferite alla categoria dei giornalisti hanno confermato, quindi, l’obbligatorietà dell’assicurazione all’Inpgi in presenza di due condizioni:
1) possesso dello status professionale (iscrizione all’Ordine);
2) titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con svolgimento di mansioni riservate alla professione giornalistica. Conferma di ciò è venuta dall’art.76 della legge finanziaria 2001 (308/2000).
La legge 150 ci dice : "... da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità."
ora le risorse disponibili sono quelle che derivano post vincoli sulle collaborazioni
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Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16257
Data d'iscrizione: 30.07.10

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