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DURC e Asssociazioni senza scopo di lucro
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DURC e Asssociazioni senza scopo di lucro
Come ci si deve comportare nel caso di affidamento di un servizio (o di una fornitura o di un lavoro) ad una associazione senza scopo di lucro (A.S.D. et simila) con riferimento al DURC. L'associazione ci dice che non è soggetta all'obbligo dei versamenti contributivi (e conseguentemente della relativa apertura della posizione previdenziale), tanto più che non ha dipendenti. In questo caso è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulta tale esonero (citando la normativa di riferimento)? Per caso conoscete le eventuali disposizioni che disciplinano tale fattispecie?
Grazie
Stefano
Grazie
Stefano
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi: 278
Data d'iscrizione: 23.08.10
Durc e associazioni
Si rammenta che la disciplina in tema di durc è volta a soddisfare due diverse ratio: far emergere il lavoro sommerso e garantire la par condicio dei soggetti che partecipano agli appalti pubblici.
La condizione che le summenzionate associazioni, da statuto, siano prive del fine di lucro, non esclude, inoltre, che una parte degli addetti operi verso retribuzione. Anche in tal caso andrà, pertanto, richiesto il durc.
Saranno, quindi, gli enti previdenziali ad attestare che il soggetto non è titolare di una posizione previdenziale.
In tal modo, attivando la procedura per il durc, saranno, comunque, soddisfatte le finalità che, con esso, si perseguono: far emergere il lavoro sommerso e garantire la pari opportunità fra tutti gli operatori economici in senso lato (richiamando le osservazioni di cui sopra) che partecipano ad una procedura di gara.
La posizione sopra formulata trova conferma anche in una recente informativa - in tema di durc ed interpelli rivolti al Ministero del Lavoro - diffusa dall'Inail/Direzione Centrale Rischi/Ufficio Entrate.
L'Inail precisa, invero, che 'l'esonero dall'obbligo assicurativo può essere eccezionalmente sancito solo da specifiche disposizioni di legge (come, ad esempio, quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1991, relativa alle organizzazioni di volontariato per le quali gli aderenti che prestino attività di volontariato sono assicurati con polizze private). É solo l'istituto previdenziale che, pertanto, può dichiarare se il soggetto è effettivamente esonerato dall'obbligo di iscrizione'. Così, nell'ambito dei contratti pubblici di forniture e servizi, se un soggetto dichiara alla stazione appaltante di non essere tenuto all'iscrizione presso l'Inps o l'Inail e, dunque, non fornisce i dati per la richiesta del durc, 'la stazione appaltante deve, comunque, procedere alla verifica di quanto dichiarato, inoltrando una richiesta all'ente previdenziale, che rilascerà apposita dichiarazione attestante che, in capo al soggetto, non sussiste obbligo di iscrizione sulla base della normativa vigente'.
La condizione che le summenzionate associazioni, da statuto, siano prive del fine di lucro, non esclude, inoltre, che una parte degli addetti operi verso retribuzione. Anche in tal caso andrà, pertanto, richiesto il durc.
Saranno, quindi, gli enti previdenziali ad attestare che il soggetto non è titolare di una posizione previdenziale.
In tal modo, attivando la procedura per il durc, saranno, comunque, soddisfatte le finalità che, con esso, si perseguono: far emergere il lavoro sommerso e garantire la pari opportunità fra tutti gli operatori economici in senso lato (richiamando le osservazioni di cui sopra) che partecipano ad una procedura di gara.
La posizione sopra formulata trova conferma anche in una recente informativa - in tema di durc ed interpelli rivolti al Ministero del Lavoro - diffusa dall'Inail/Direzione Centrale Rischi/Ufficio Entrate.
L'Inail precisa, invero, che 'l'esonero dall'obbligo assicurativo può essere eccezionalmente sancito solo da specifiche disposizioni di legge (come, ad esempio, quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1991, relativa alle organizzazioni di volontariato per le quali gli aderenti che prestino attività di volontariato sono assicurati con polizze private). É solo l'istituto previdenziale che, pertanto, può dichiarare se il soggetto è effettivamente esonerato dall'obbligo di iscrizione'. Così, nell'ambito dei contratti pubblici di forniture e servizi, se un soggetto dichiara alla stazione appaltante di non essere tenuto all'iscrizione presso l'Inps o l'Inail e, dunque, non fornisce i dati per la richiesta del durc, 'la stazione appaltante deve, comunque, procedere alla verifica di quanto dichiarato, inoltrando una richiesta all'ente previdenziale, che rilascerà apposita dichiarazione attestante che, in capo al soggetto, non sussiste obbligo di iscrizione sulla base della normativa vigente'.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16256
Data d'iscrizione: 30.07.10

Durc e associazioni
Hai cortesemente l'informativa diffusa dall'Inail/Direzione Centrale Rischi/Ufficio Entrate che citi? Grazie.
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi: 278
Data d'iscrizione: 23.08.10
Durc
No, l'avevo letta tempo or sono e sono andato a capocchia ma credo che sul sito Inail , nelle varie domade sul Durc sia reperibile l'interpretazione.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16256
Data d'iscrizione: 30.07.10

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