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Commissioni edilizie e partecipazione dei politici - divieto
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Commissioni edilizie e partecipazione dei politici - divieto
La variante al piano regolatore è illegit-tima quando il sinda-co presiede la commissione edilizia. Così facendo il primo cittadino finisce per inficiare l'atto poi adottato creando un'indebita commi-stione fra la politica e un organo di natura squisita-mente tecnica. Lo chiarisce la sentenza 5695/11, pub-blicata il 24 ottobre 2011 dalla quarta sezione del Consiglio di stato. I giudici hanno bocciato il ricorso della giunta municipale con-fermando la sentenza del Tar. Lo statuto del comune non può derogare a un prin-cipio fondamentale nell'or-dinamento degli enti locali come quello della distinzio-ne fra atti d'indirizzo, affi-dati alla politica, e atti di gestione, di competenza dell'amministrazione. Alcu-ni cittadini ottengono lo stop alle ruspe, laddove i parcheggi e il percorso fitness relativi all'area verde da creare in origine risulta-no già realizzati. La giunta, infatti, è troppo frettolosa nel dare il via alla variante urbanistica che doveva con-sentire la lottizzazione: la presenza del sindaco nell'organo consultivo del-l'ente configura un conflitto d'interessi vero e proprio. L'entrata in vigore del nuo-vo Testo unico in materia urbanistica, ricordano i giu-dici di palazzo Spada, ha reso facoltativa l'istituzione della commissione edilizia da parte dell'amministrazio-ne locale. Nessun dubbio resta sulla vera natura dell'organo: si tratta di un pool di tecnici che ha il compito di esprimere pareri in materia amministrativa, edilizia, sanitaria, ambienta-le, senza l'adozione di alcu-na scelta di indole politica. Inutile, per l'amministrazio-ne, eccepire che nella fatti-specie l'organo consultivo dell'amministrazione non si sarebbe espressa nell'ambito di un procedimento autoriz-zativo edilizio – nel quale, sempre secondo la difesa comunale, sarebbe pacifi-camente esclusa qualsiasi competenza politica – ma nell'ambito di un procedi-mento di pianificazione ur-banistica, caratterizzato per contro da ampi profili di di-screzionalità politica e nel quale non sarebbe pertanto ravvisabile alcun conflitto di interessi. Confermate le valutazioni secondo cui il dlgs 267/00 ha individuato in modo netto gli organi competenti ad emanare gli atti di indirizzo (consiglio comunale, giunta comunale e sindaco) e quelli compe-tenti all'emanazione degli atti di gestione (dirigenti comunali). Poi, con più spe-cifico riferimento alla Commissione edilizia co-munale, la giurisprudenza ha chiarito che, anche a se-guito dell'entrata in vigore del nuovo T.u. in materia urbanistica, non può più far parte della stessa il sindaco in quanto organo politico.
ITALIA OGGI – pag.30
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Paolo Gros- Admin
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