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Il parere di regolarita' contabile " condizionato"

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Il parere di regolarita' contabile " condizionato"

Messaggio  Paolo Gros il Mar 17 Ago 2010 - 8:21

Il parere e’ obbligatorio e puo’ essere favorevole o non favorevole.
Secondo la giurisprudenza consolidata quando una legge prescrive un parere senza aggiungere altro, ilparere e’ da ritenersi obbligatorio ma non vincolante ( cfr da ultimo: TAR Campania, Napoli Sez. II, 9 dicembre 1985, n. 554). Tale regola si applica indubbiamente anche al parere e al visto di regolarità contabile (che assume veste di atto di natura consultiva aldilà della terminologia attribuitagli dalla legge).
Peraltro la loro natura obbligatoria trova conferma in quanto si e’ detto prima circa l’illegittimità degli atti in assenza della loro acquisizione.
Nell’ipotesi del rilascio di un parere negativo, occorre verificare i margini di manovra che residuanoall’organo decidente. E’ principio ormai consolidato, in giurisprudenza ed in dottrina, che l’organo decidente potrà discostarsi dalle indicazioni di detto parere, se lo ritiene illegittimo o non pertinente, ma dovrà, in tal caso, dare adeguata motivazione di tale circostanza.
Un’anomalia piuttosto frequente che si riscontra negli enti locali e’ l’apposizione di un parere favorevolecondizionato .
Sotto tale profilo non si puo’ non rilevare come il predetto parere – pur essendo obbligatorio ma non vincolante – appaia inficiato da un vizio dell’iter logico seguito: infatti lo stesso non puo’ accertare delle non conformità dell’atto controllato rispetto alle norme dell’ordinamento giuridico - contabile e poi concludere per l’approvazione del provvedimento stesso (parere favorevole); il nostro ordinamento non conosce altre vie: oil provvedimento è legittimo ovvero è illegittimo e, in tal caso, va sanzionato con la mancata apposizione del parere favorevole.
Si fa inoltre presente che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare come il parere condizionato rappresenti una invasione di competenza nei confronti dell’organo locale che emana il provvedimento, invasione che si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico atteso che l’apposizione di un parere condizionato comporta una cosiddetta supplenza tra funzioni e poteri pubblici che
e’ “ indice di disordine e non di ordinamento giuridico, che, per definizione deve essere ordinato” ( TAR Puglia, Bari Sez. I 16 maggio 1992, n. 296). Ancora i giudici amministrativi hanno ritenuto che i pareri previsti per l’adozione delle deliberazioni degli enti locali non possono porre dei limiti alla potestà deliberante degli organi collegiali , non potendo quest’ultimi disporre del contenuto delle proposte di deliberazione dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell’iter procedimentale, il parere degli organi tecnici. Ove si opinasse diversamente, si “finirebbe inammissibilmente con il conferire ai citati organi consultivi l’effettivo potere di amministrazione, relegando l’organo di amministrazione attiva ad una funzione
di mera ratifica di determinazioni amministrative sostanzialmente imputabili ad altri soggetti “ ( Cons. Stato Sez. V, 25 maggio 1998, n. 680).

Paolo Gros
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