Gli Enti locali -Paolo Gros e Marco Lombardi on web
Benvenuto nel sito
Cliccando su Registrare potrai registrarti gratuitamente, partecipare ai forum e scaricare gli allegati .
Se sei gia' registrato cliccando su Connessione potrai inserire la tua ID e la password e connetterti.
Se non vuoi piu' che questo messaggio compaia clicca su Non esporre piu' e potrai navigare nel sito come ospite .
Buona navigazione.
Cerca
 
 

Risultati secondo:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum

cessione delle società ai sensi art.3 commi 27,28,29 l.244/2007

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso

cessione delle società ai sensi art.3 commi 27,28,29 l.244/2007

Messaggio  mariagrazia il Mar 28 Dic 2010 - 11:49

Dovendo cedere la partecipazione del comune - entro il 31/12/2010! - presso una società cooperativa e non riscontrando nel mercato interesse all'acquisto, quale procedura risulta corretto applicare? Si deve fare riferimento alle disposizioni statutarie della società o risulta comunque necessaria una gara? Grazie!!

mariagrazia

Messaggi: 71
Data d'iscrizione: 23.09.10

Vedere il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Cessione societa'

Messaggio  Paolo Gros il Mar 28 Dic 2010 - 12:13

In primis verifica i bilanci della partecipata poiche' dovranno esser messe in liquidazione le società già costituite, salvo quanto fa salvo l’art. 1 comma 117 della legge di stabilità 2011 per le società esistenti che abbiano gli ultimi 3 bilanci in utile.
Se invece la situazione di una partecipata e' critica , con una condizione perdurante di bilanci in perdita, non può essere sostenuta a oltranza da un ente locale. La Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 982/2010 ha evidenziato come risultati negativi costanti e l'impossibilità di realizzare lo scopo sociale previsto dallo statuto siano causa di scioglimento della società.
La dismissione di società richiede un processo articolato, che può avere inizio nel 2011 e produrre effetti significativi per il bilancio solo in anni successivi. La cessione delle partecipazioni (ad esempio con la vendita di quote o azioni) può essere invece recepita nel quadro economico-finanziario sin dal prossimo anno.
Questi e altri processi inerenti le società partecipate, risultando connessi a interventi rientranti nel concetto di privatizzazione, possono essere supportati
da consulenze specifiche, per le quali l'articolo 6, comma 7 della legge n. 122/2010 prevede esplicita esclusione dal taglio generale delle spese di consulenza.
Cio' detto il termine del 31.12.2010 e' quello entro cui l'ente deve decidere se mantenere o vendere le quote di una partecipata e non quello entro cui deve definire.
Se il CC delibera di alienare le quote , nel corso del 2011 attraverso gara a procedura aperta saranno poste in vendita le quote o le azioni salvo che lo statuto societario contenga diritti prelazionari agli altri soci o azionisti.




Paolo Gros
Admin

Messaggi: 16253
Data d'iscrizione: 30.07.10

Vedere il profilo dell'utente http://paologros.oneminutesite.it/

Tornare in alto Andare in basso

Re: cessione delle società ai sensi art.3 commi 27,28,29 l.244/2007

Messaggio  mariagrazia il Mar 28 Dic 2010 - 12:37

Grazie! Lo so che scrivere "grazie" in un forum non aggiunge nulla, ma diventa difficile non dirlo davanti a tanta sollecitudine e competenza!

mariagrazia

Messaggi: 71
Data d'iscrizione: 23.09.10

Vedere il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Re: cessione delle società ai sensi art.3 commi 27,28,29 l.244/2007

Messaggio  mariagrazia il Lun 24 Gen 2011 - 14:03

Nel caso in cui nessuno risponda alla gara - la Società non è certo in condizioni economicamente allettanti - come si può adempiere alla dismissione?

mariagrazia

Messaggi: 71
Data d'iscrizione: 23.09.10

Vedere il profilo dell'utente

Tornare in alto Andare in basso

Cessione delle societa'

Messaggio  Paolo Gros il Lun 24 Gen 2011 - 15:29

L'opinione della Corte dei conti (sezione delle autonomie, deliberazione 14/AUT/2010/FRG) intende avvalorare un canone interpretativo di tipo teleologico secondo il quale «nel ribadire la vigenza dei vincoli previsti dal sopra citato articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria 2010 il legislatore ha, infatti, vietato espressamente la costituzione di società ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti i quali, entro il 31 dicembre 2010, dovranno mettere in liquidazione quelle già costituite ovvero cederne le partecipazioni». Ne consegue una interpretazione restrittiva e di chiusura sulla possibilità per i comuni minori di partecipare in società.
Adottando una interpretazione logico-sistematica risulta che l'ambito di applicazione del provvedimento sia rivolto alle sole società interamente pubbliche non potendo invece investire quelle che, ancorché partecipate da comuni fino a 30mila abitanti, siano partecipate anche soci privati, scelti con forme di evidenza pubblica per la gestione dei servizi pubblici locali.

Su questo e' intervenuto al Senato il relatore alla commissione del Senato, Antonio Azzolini che ha fornito una interpretazione autentica sulla motivazione dello spostamento del termine del 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 entro il quale mettere in liquidazione tali società o dismetterne le quote. Ciò si è reso necessario «in considerazione del fatto che il groviglio normativo oggi esistente rende di fatto impossibile la cessione di quote societarie, ragion per cui tale proroga deve essere utilizzata per redigere un testo unificato che fornisca agli enti locali un quadro normativo definito, sulla cui base procedere alla dismissione delle quote societarie». Dunque, il governo tornerà sulla materia.

Ricordando inoltre che l’articolo 1, comma 117, della legge di stabilità ha previsto che la disciplina della liquidazione e delle cessioni non si applica ai comuni con popolazione fino a 30mila abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.
Ricordando pero' che " la Società non è certo in condizioni economicamente allettanti "
ritengo occorra :
1)esperire un nuovo tentativo di dismissione
2)proporre in assemblea generale dei soci la messa in liquidazione della societa'( se il comune ha la maggioranza il problema non si pone )
3)verificare se gli altri soci intendano opzionare le quote a valore nominale
in ultimis attendere la definizione dei criteri gia' sottoposti alla attenzione del Governo.

Tutto sommato l'ente si e' mosso ex lege ed " ad impossibilia nemo tenetur"

Paolo Gros
Admin

Messaggi: 16253
Data d'iscrizione: 30.07.10

Vedere il profilo dell'utente http://paologros.oneminutesite.it/

Tornare in alto Andare in basso

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto

- Argomenti simili

Permesso del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum