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pagamento ici su aree espropriate

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pagamento ici su aree espropriate

Messaggio  bilancioefinanze il Mar 11 Ott 2011 - 16:21

Buonasera dott. Gros,
vorrei porre alla sua attenzione la seguente problematica inerente l'Ici su aree edificabili espropriate dal nostro ente a privati cittadini nel 2007. E' pervenuta adesso la sentenza del giudice che determina l'indennita' espropriativa attribuendo il valore venale al terreno e subordina lo svincolo dell'indennità, al pagamento dell'Ici da parte del cittadino. Mi chiedevo per quali anni occorre chiedere il pagamento? (ultimi 5 prima dell'espropriazione??) mi chiedevo inoltre se opera la prescrizione. Eventualmente le chiedo se puo' fornirmi riferimenti normativi. La ringrazio in anticipo per i chiarimenti che vorrà darmi.

bilancioefinanze

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Messaggio  Paolo Gros il Mer 12 Ott 2011 - 8:14

La Cassazione con orientamento ormai consolidato (si veda fra le altre la recente sentenza Cass., sez. I, 3.1.2008, n.19) ha statuito che l’omessa o non fedele dichiarazione I.C.I. non impedisce al soggetto espropriato di ottenere l’erogazione dell’indennità. In particolare: l’evasore totale non perde il suo diritto all’indennizzo espropriativo, ma è unicamente destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione, nonché l’imposizione per l’I.C.I. che aveva tentato di evadere, non potendo l’erogazione della indennità di espropriazione intervenire se non dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore denunciato per l’I.C.I., e, quindi, solo dopo la presentazione della relativa denuncia e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero dell’imposta e delle sanzioni; l’evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato, potendo il Comune – ove nei termini e sempre nel presupposto che l’I.C.I. sia dovuta – procedere ad accertamento del maggiore valore del fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare conseguentemente, in via definitiva, l’indennità espropriativa e non già liquidarla in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele.
La norma limitativa dell'indennizzo espropriativo di area fabbricabile al valore alla stessa attribuito nell'ultima dichiarazione ai fini di applicazione dell'I.C.I. va letta, infatti, alla luce del necessario equo bilanciamento tra gli opposti valori costituzionali che in essa vengono in gioco, rappresentati, per un verso, dal dovere dì concorrere alla spesa pubblica (art. 53 Cost.) e, per altro verso, dal diritto del proprietario al giusto indennizzo per l'immobile espropriato (ex art. 42 Cost.).
Per cui il duplice obiettivo perseguito dal legislatore - di incentivare fedeli dichiarazioni ai fini dell'imposta in questione e di realizzare una tendenziale armonizzazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini tributari ed a quelli espropriativi - non può attuarsi, in forma sbilanciata, con penalizzazione del diritto indennitario in caso di omessa o non fedele dichiarazione I.C.I (si veda in proposito Corte costituzionale n. 351 del 2000).
È utile, in questa sede, richiamare alcune pronunce che si sono soffermate sui rapporti tra I.C.I. ed espropriazione per pubblica utilità al fine di completare il quadro giurisprudenziale:
1) nel giudizio promosso per la determinazione dell'indennità d'espropriazione relativa ad area edificabile, la riduzione dell'indennità nell'ipotesi in cui il valore del bene dichiarato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore all'ammontare derivante dall'applicazione del criterio legale non opera nel caso di mancata presentazione della denuncia medesima (ex plurimis: Cass., sez. I, 10.5.2006, n. 10801; Cass., sez. I, 28.2.2006, n. 4406; Cass., sez. I, 12.10.2007, n. 21433; Cass., sez. I, 31.5.2007, n. 12771; Cass., sez. I, 10.11.2006, n. 24041; Cass., sez. I, 4.1.2005, n. 126);
2) l'espropriato che pretenda il diritto alla maggiorazione dell'indennità di espropriazione prevista dall'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 (ora, art. 37 ottavo comma, t.u. espr.) - pari alla differenza tra l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata dall'espropriato e dal suo dante causa negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità - ha l'onere di provare i fatti che di tale diritto costituiscono fondamento (art. 2697 c.c.);
3) spetta all'espropriante l'onere di provare che il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. è inferiore all'indennità di esproprio determinata (che va quindi ridotta ad un importo pari al valore I.C.I.) trattandosi di un diritto patrimoniale disponibile, in relazione al quale non è ravvisabile alcun potere d'ufficio del giudice (Cass., sez. I, 17.11.2006, n. 24509; Cass., sez. I, 9.5.2006, n. 10862; Cass., sez. I, 23.11.2001, n. 14862). Di diverso avviso però una parte della giurisprudenza che ritiene l'esistenza della dichiarazione I.C.I. e la misura del valore in essa indicata costituenti non già una eccezione in senso stretto, rilevabile unicamente ad iniziativa della parte interessata, bensì una eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche di ufficio, quando emerga dai dati legittimamente acquisiti al processo, secondo la regola fondamentale dettata dall'art. 112 c.p.c.;
4) in tema di I.C.I., il presupposto dell'imposta non è in nessun modo ricollegato all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione sia, per ciò stesso, esente dall'imposta (Cass., sez. trib., 12.9.2007, n. 19131);
5) ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l'imposta deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima l'utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. Diverse sono le finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale. La prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus edificandi non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati; la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che dipendono anche dalle sole mere aspettative. Lo jus edificandi è una cosa, lo jus valutandi un’altra: essi poggiano su differenti presupposti (Cass., sez. un., 30.11.2006, n. 25506).
Ritornando, in conclusione, specificamente al problema della riduzione dell'indennità di esproprio ai valori I.C.I. si segnala che l'ultima dichiarazione I.C.I. da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 era quella intervenuta prima dell'adozione del decreto di esproprio mentre oggi, in base all'art. 37 comma 7 testo unico espr., bisogna fare riferimento al “valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis”. Da quanto appena detto risulta palese che, considerati i tempi della procedura espropriativa, l'interessato possa tempestivamente presentare una dichiarazione I.C.I. corrispondente all'effettivo valore del terreno ed evitare così l'incidenza negativa che una diversa dichiarazione avrebbe comportato sull'indennità. La norma, infatti, ha inteso introdurre un elemento di dissuasione alla evasione parziale, inducendo gli interessati a denunciare l'effettivo valore a fronte del pericolo di una riduzione della indennità altrimenti spettante, e pertanto anche le rettifiche alla dichiarazione I.C.I. risultano pienamente conformi al testo legislativo.





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Ici su aree espropriate

Messaggio  bilancioefinanze il Mer 12 Ott 2011 - 9:40

la ringrazio del suo chiarimento, prezioso come sempre,
a conclusione dell'argomento, le chiedevo posto che il cittadino per le aree in questione non ha mai presentato la dichiarazione e tantomeno pagato l'Ici, l'ufficio tributi quali anni deve recuperare? L'espropriazione definitiva è avvenuta nel 2007, la sentenza è del 2011.
Grazie.

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Messaggio  Paolo Gros il Mer 12 Ott 2011 - 10:04

Consiglio in tal caso di addivenire ad accertamento con adesione ( concordato fiscale9 onde regolarizzare la situazione recuperando in tale sede l'imposta di tutti gli anni riferibili .

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Ici aree edificabili

Messaggio  bilancioefinanze il Mer 12 Ott 2011 - 10:15

L'imposta da recuperare deve comunque essere riferita agli anni anteriori all'espropriazione definitiva (2007)? Oppure l'ufficio puo' recuperare gli ultimi 5 anni dalla sentenza (2011)?
Mi scusi, ma la confusione è tanta!!

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Messaggio  Paolo Gros il Mer 12 Ott 2011 - 10:19

L'imposta da recuperare deve comunque essere riferita agli anni anteriori all'espropriazione definitiva

in sede di accertamento con adesione e' possibile.

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