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La Corte Lombarda di nuovo sul comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006
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La Corte Lombarda di nuovo sul comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006
Un ente che nel corso del 2010 ha rimandato una assunzione di qualche mese ( riducendo cosi' la spesa per il personale per il 2010 ex comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006 ) chiedeva se tale pratica fosse corretta ancorche' a regime 2011 il problema si riproponesse.
La Corte Lombarda con sua 1041/2010/PAR ha cosi' risposto:
" fermo il principio per cui il raffronto avviene rispetto all’importo dell’anno precedente, evidenti ragioni di effettività della norma nella sua ratio impongono di non dare spazio a simili pratiche contrastanti con il principio cardine di legalità finanziaria.
Ciò comporta la verifica di una reale (id est, strutturale) riduzione degli andamenti di spesa di personale rispetto all’esercizio precedente ai sensi del comma 557; ergo, gli effetti finanziari delle scelte gestionali aventi effetti (ragionevolmente) permanenti vanno calcolati – come detto - valorizzando il dato “a regime”.
In altri termini, sembra opportuno raffrontare le spese delle relative annualità (l’anno in corso e l’anno precedente) nel rispetto del principio di omogeneità, ossia calcolando la fisiologica e naturale portata espansiva delle scelte amministrative sulla spesa anche in un’ottica anti – elusiva.
Pertanto, nell’esemplificazione oggetto del quesito, in primo luogo occorre quantificare le spese dei tre reclutamenti di personale imputando all’esercizio 2010 gli importi “a regime” per l’intera annualità, anche se le assunzioni sono avvenute nel mese di dicembre e dunque con effetti finanziari – nel singolo anno 2010 - limitati ad una sola mensilità.
Nel successivo esercizio 2011 l’ente provvederà a verificare la progressiva riduzione della spesa di personale, quantificando la spesa del 2010 come illustrato.
Tale esegesi, d’altronde, è coerente con la stessa dizione letterale del comma 557, che fa espresso riferimento – quale strumento per una strutturale riduzione della spesa - al contenimento della “dinamica retributiva ed occupazionale”, nozione legale che evoca una proiezione del dato nella sua fisiologica estensione ed incidenza sui bilanci dell’ente”.
E0 nel concreto vietata l'elusione artata della norma che deve riferisi ad una spesa effettiva.
La Corte Lombarda con sua 1041/2010/PAR ha cosi' risposto:
" fermo il principio per cui il raffronto avviene rispetto all’importo dell’anno precedente, evidenti ragioni di effettività della norma nella sua ratio impongono di non dare spazio a simili pratiche contrastanti con il principio cardine di legalità finanziaria.
Ciò comporta la verifica di una reale (id est, strutturale) riduzione degli andamenti di spesa di personale rispetto all’esercizio precedente ai sensi del comma 557; ergo, gli effetti finanziari delle scelte gestionali aventi effetti (ragionevolmente) permanenti vanno calcolati – come detto - valorizzando il dato “a regime”.
In altri termini, sembra opportuno raffrontare le spese delle relative annualità (l’anno in corso e l’anno precedente) nel rispetto del principio di omogeneità, ossia calcolando la fisiologica e naturale portata espansiva delle scelte amministrative sulla spesa anche in un’ottica anti – elusiva.
Pertanto, nell’esemplificazione oggetto del quesito, in primo luogo occorre quantificare le spese dei tre reclutamenti di personale imputando all’esercizio 2010 gli importi “a regime” per l’intera annualità, anche se le assunzioni sono avvenute nel mese di dicembre e dunque con effetti finanziari – nel singolo anno 2010 - limitati ad una sola mensilità.
Nel successivo esercizio 2011 l’ente provvederà a verificare la progressiva riduzione della spesa di personale, quantificando la spesa del 2010 come illustrato.
Tale esegesi, d’altronde, è coerente con la stessa dizione letterale del comma 557, che fa espresso riferimento – quale strumento per una strutturale riduzione della spesa - al contenimento della “dinamica retributiva ed occupazionale”, nozione legale che evoca una proiezione del dato nella sua fisiologica estensione ed incidenza sui bilanci dell’ente”.
E0 nel concreto vietata l'elusione artata della norma che deve riferisi ad una spesa effettiva.

Paolo Gros- Admin
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