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Per la Tarsu 2011 occorre un "millecomiche"
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Per la Tarsu 2011 occorre un "millecomiche"
Non e' uno sbaglio volevo proprio dire millecomiche in luogo di milleproroghe.
Parlando di Tarsu mi sono spesso chiesto nel corso del 2010 in base a quale norma si potesse riscuotere .
Infatti e' ed era evidente la mancanza assoluta , nell’articolo 8 D.L. 194 del 30/12/2009(“legge milleproroghe”), di qualsiasi riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime TARSU, contenuta, invece, in modo esplicito ( peraltro lo prevede l'art. 2 L. n. 212 del 2000 Statuto del contribuente) nell’art. 5 del D.L. 208/2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. manca infatti l'espressa modifica dell'art.1.1, Comma 184 della Legge 296 del 27/12/2006!.
La Tarsu e' comunque rimasta in vita per "tradizione consolidata" e tutti quanto hanno riscosso.
Ora che fara' nel milleproroghe il legislatore ?
Citera' espressamente la proroga Tarsu ?
Siamo comunque alle comiche perche' in qualsiasi caso il "buco" 2010 di fatto esiste , poi certo e' che il servizio doveva essere offerto e quindi pagata et cetera et cetera et cetera....
Onestamente pero' , per gli uffici tributi le norme sono davvero un ginepraio!
Parlando di Tarsu mi sono spesso chiesto nel corso del 2010 in base a quale norma si potesse riscuotere .
Infatti e' ed era evidente la mancanza assoluta , nell’articolo 8 D.L. 194 del 30/12/2009(“legge milleproroghe”), di qualsiasi riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime TARSU, contenuta, invece, in modo esplicito ( peraltro lo prevede l'art. 2 L. n. 212 del 2000 Statuto del contribuente) nell’art. 5 del D.L. 208/2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. manca infatti l'espressa modifica dell'art.1.1, Comma 184 della Legge 296 del 27/12/2006!.
La Tarsu e' comunque rimasta in vita per "tradizione consolidata" e tutti quanto hanno riscosso.
Ora che fara' nel milleproroghe il legislatore ?
Citera' espressamente la proroga Tarsu ?
Siamo comunque alle comiche perche' in qualsiasi caso il "buco" 2010 di fatto esiste , poi certo e' che il servizio doveva essere offerto e quindi pagata et cetera et cetera et cetera....
Onestamente pero' , per gli uffici tributi le norme sono davvero un ginepraio!

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16251
Data d'iscrizione: 30.07.10

La Tarsu nel 2011
Riporto interessante commento del Gruppo Delfino a riguardo :
"Continua ancora l’incertezza sul regime fiscale della raccolta rifiuti nei Comuni, anche dopo la nota ANCI – IFEL del 28 dicembre 2010 che, oltre a riepilogare l’annosa questione della corretta natura della TIA 1 e della TIA 2 (che ricordiamo, senza l’emanazione del regolamento attuativo si caratterizza per gli stessi elementi “tributari” della TIA1, nonostante il diverso orientamento del Ministero delle Finanze) getta alcune ombre sulla possibilità per gli enti di continuare ad applicare a TARSU nel 2011 (e anche nel 2010) per la presunta abrogazione della Tassa ad opera del D.Lgs. 152/2006 (punto 6; ipotesi peraltro non concretamente avallata dalla stessa circolare). Tuttavia,non può che evidenziarsi come il D.Lgs. 152/2006 solo implicitamente (definendo la Tariffa come corrispettivo per il servizio) abroga la TARSU. Infatti, a differenza dell’art. 49 D.Lgs. 22/1997, che espressamente al comma 1 abrogava la Tassa, l’art. 238 si limita ad istituire la Tariffa Integrata Ambientale demandando al successivo regolamento attuativo (non ancora emanato) la disciplina applicativa della stessa e facendo salve le norme regolamentari vigenti. Ad oggi, quindi, leggendo le norme in vigore, il D.lgs. 22/1997 art. 49 è abrogato, l’art. 11 del DPR 158/1999 (regolamento attuativo della TIA), disciplina solo il periodo transitorio entro il quale la tariffa deve assicurare la copertura integrale del costo del servizio, ed il D.lgs. 507/1993 è ancora interamente vigente. Quindi - ancorché andando a ritroso in norme abrogate il periodo transitorio di convivenza tra TARSU e TIA 1 è terminato - non può che confermarsi l’impianto della TARSU che dovrebbe tendere alla copertura integrale del costo del servizio (auspicata dalla Corte dei Conti ed essenziale dato l’attuale contesto di finanza pubblica). Una diversa interpretazione, che forzi il passaggio a TIA2 per gli enti a TARSU, non risulterebbe peraltro razionale alla luce delle reiterate proroghe del legislatore in merito al passaggio a Tariffa dovuto all’esigenza di “evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell’ente locale, proprio al fine di impedire l’insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice ambientale” (cfr. nota prot. 6415/2007/DPF/UFF del 5 aprile 2007), oltreché per l'assenza del regolamento attuativo cui l'art. 238 subordina l'effettiva introduzione della TIA 2. Ricordiamo poi l'espressa facoltatività della Tariffa a norma dell’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008 che prevede come, in mancanza del regolamento attuativo, gli enti che "intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo...". Gli enti non possono considerare la TARSU abrogata in mancanza di una concreta disciplina attuativa della Tariffa sostitutiva. Tuttavia, è evidente che tale contesto favorisce il formarsi di posizioni contrastanti che possono favorire l’instaurarsi di contenziosi volti ad evitare il pagamento di un tributo/tariffa fondamentale per gli enti locali e per l’erogazione di un servizio essenziale per i cittadini."
.........sempre parlando della certezza del diritto
"Continua ancora l’incertezza sul regime fiscale della raccolta rifiuti nei Comuni, anche dopo la nota ANCI – IFEL del 28 dicembre 2010 che, oltre a riepilogare l’annosa questione della corretta natura della TIA 1 e della TIA 2 (che ricordiamo, senza l’emanazione del regolamento attuativo si caratterizza per gli stessi elementi “tributari” della TIA1, nonostante il diverso orientamento del Ministero delle Finanze) getta alcune ombre sulla possibilità per gli enti di continuare ad applicare a TARSU nel 2011 (e anche nel 2010) per la presunta abrogazione della Tassa ad opera del D.Lgs. 152/2006 (punto 6; ipotesi peraltro non concretamente avallata dalla stessa circolare). Tuttavia,non può che evidenziarsi come il D.Lgs. 152/2006 solo implicitamente (definendo la Tariffa come corrispettivo per il servizio) abroga la TARSU. Infatti, a differenza dell’art. 49 D.Lgs. 22/1997, che espressamente al comma 1 abrogava la Tassa, l’art. 238 si limita ad istituire la Tariffa Integrata Ambientale demandando al successivo regolamento attuativo (non ancora emanato) la disciplina applicativa della stessa e facendo salve le norme regolamentari vigenti. Ad oggi, quindi, leggendo le norme in vigore, il D.lgs. 22/1997 art. 49 è abrogato, l’art. 11 del DPR 158/1999 (regolamento attuativo della TIA), disciplina solo il periodo transitorio entro il quale la tariffa deve assicurare la copertura integrale del costo del servizio, ed il D.lgs. 507/1993 è ancora interamente vigente. Quindi - ancorché andando a ritroso in norme abrogate il periodo transitorio di convivenza tra TARSU e TIA 1 è terminato - non può che confermarsi l’impianto della TARSU che dovrebbe tendere alla copertura integrale del costo del servizio (auspicata dalla Corte dei Conti ed essenziale dato l’attuale contesto di finanza pubblica). Una diversa interpretazione, che forzi il passaggio a TIA2 per gli enti a TARSU, non risulterebbe peraltro razionale alla luce delle reiterate proroghe del legislatore in merito al passaggio a Tariffa dovuto all’esigenza di “evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell’ente locale, proprio al fine di impedire l’insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice ambientale” (cfr. nota prot. 6415/2007/DPF/UFF del 5 aprile 2007), oltreché per l'assenza del regolamento attuativo cui l'art. 238 subordina l'effettiva introduzione della TIA 2. Ricordiamo poi l'espressa facoltatività della Tariffa a norma dell’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008 che prevede come, in mancanza del regolamento attuativo, gli enti che "intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo...". Gli enti non possono considerare la TARSU abrogata in mancanza di una concreta disciplina attuativa della Tariffa sostitutiva. Tuttavia, è evidente che tale contesto favorisce il formarsi di posizioni contrastanti che possono favorire l’instaurarsi di contenziosi volti ad evitare il pagamento di un tributo/tariffa fondamentale per gli enti locali e per l’erogazione di un servizio essenziale per i cittadini."
.........sempre parlando della certezza del diritto

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16251
Data d'iscrizione: 30.07.10

Ma la Tarsu e' applicabile
Ma in base a che stiamo applicando la Tarsu, boh...e me lo chiedevo gia' nel post iniziale parecchio tempo or sono .
Nell'articolo di :Avv.Maurizio Villani pubblicato su Pubblicato su filodiritto il 10.01.11.
si conclude :
"Come si è già chiarito, a tutt’oggi, non esiste il regolamento di attuazione del Codice dell’Ambiente, e cioè del D.Lgs. N. 152 del 2006.
Tale circostanza però non ha alcuna ripercussione sulla esistenza o meno della TARSU nel sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamento di attuazione, il Codice dell’Ambiente, continua ad essere inapplicabile, e che, pertanto, i Comuni dovranno (e NON potranno) applicare esclusivamente la TIA, come disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi), in quanto dall’ 01/01/2010 e ancora per tutto il 2011 tale disciplina è l’unica in vigore e, quindi, applicabile (essendo venuta a mancare la disciplina della TARSU).
Infine, non è affatto vero che i due regimi, quello della TARSU e quello della TIA, a partire dalla data 01/01/2010, possano coesistere, poiché, allo scopo di una tale coesistenza, sarebbe necessaria una precisa norma specifica che proroghi la TARSU, e che, invece, al momento non esiste. In assenza della suddetta norma, la TARSU è legislativamente decaduta al 31/12/2009, venendo meno, così, qualsiasi possibilità di coesistenza con la TIA del Decreto Ronchi."
Nell'articolo di :Avv.Maurizio Villani pubblicato su Pubblicato su filodiritto il 10.01.11.
si conclude :
"Come si è già chiarito, a tutt’oggi, non esiste il regolamento di attuazione del Codice dell’Ambiente, e cioè del D.Lgs. N. 152 del 2006.
Tale circostanza però non ha alcuna ripercussione sulla esistenza o meno della TARSU nel sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamento di attuazione, il Codice dell’Ambiente, continua ad essere inapplicabile, e che, pertanto, i Comuni dovranno (e NON potranno) applicare esclusivamente la TIA, come disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi), in quanto dall’ 01/01/2010 e ancora per tutto il 2011 tale disciplina è l’unica in vigore e, quindi, applicabile (essendo venuta a mancare la disciplina della TARSU).
Infine, non è affatto vero che i due regimi, quello della TARSU e quello della TIA, a partire dalla data 01/01/2010, possano coesistere, poiché, allo scopo di una tale coesistenza, sarebbe necessaria una precisa norma specifica che proroghi la TARSU, e che, invece, al momento non esiste. In assenza della suddetta norma, la TARSU è legislativamente decaduta al 31/12/2009, venendo meno, così, qualsiasi possibilità di coesistenza con la TIA del Decreto Ronchi."

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16251
Data d'iscrizione: 30.07.10

Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n.21_28.01.2011
Interessante pronuncia della Corte dei Conti Lombardia in merito alle problematiche TIA - TARSU
ALLEGATO RIMOSSO IL 15.03.1.2011 da Admin
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
ALLEGATO RIMOSSO IL 15.03.1.2011 da Admin
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).

GEPI- Messaggi: 379
Data d'iscrizione: 19.10.10
Età: 54
Località: LUCANIA O BASILICATA
Re: Per la Tarsu 2011 occorre un "millecomiche"
Quale normativa bisogna richiamare nella delibera relativa alla Tarsu per legittimarne l'applicabilità anche nel 2011?
Stecro- Messaggi: 76
Data d'iscrizione: 31.12.10
Tarsu 2011
Visto che alternative non vi sono, confermare il regime Tarsu in riferimento al proprio regolamento ancora vigente (ex art. 238, comma 11 e art. 264, comma 1, lett. i, del d.lgs. n.152/2006).

Paolo Gros- Admin
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