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Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

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Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Messaggio  g.aiudi il Sab 18 Dic 2010 - 16:42

Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)
* In caso di trasferimento di competenze da parte dello Stato a Regioni ed Enti locali, tra diversi soggetti pubblici,ed anche nel caso di esternalizzazione di attività e di servizi, il personale addetto, ove dichiarato in esubero, viene posto in mobilità ai sensi dell'art 33 del dlgs 165/2001.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni possano utilizzare in assegnazione temporanea, per motivate esigenze organizzative e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia (entro 60 giorni dall'entrata in vigore, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso).
[/u]


Secondo voi come come si interpreta il secondo comma di questa norma del Collegato lavoro?
Più precisamente può avere riflessi sulle assegnazione dei dipendenti disposte dai Comuni a favore delle Unioni di cui fanno parte?

Grazie


cordiali saluti

[b]

g.aiudi

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Unione di comuni e personale

Messaggio  Paolo Gros il Sab 18 Dic 2010 - 16:51

Personalemente ritengo , se ho ben compreso la domanda , che ai fini della determinazione dei tetti concernenti le assunzioni di personale nelle autonomie locali (previste dalla legge n. 296/2006 - Finanziaria 2007 e DL 78/2010), possano escludersi le assunzioni effettuate tramite le Unioni di Comuni. Ciò è possibile in quanto viene collegata la possibilità assunzionale delle Unioni a quella dei Comuni che le costituiscono, comportando che la spesa del personale trasferito all’Unione dai Comuni aderenti non è soggetta ad alcun vincolo in quanto già computata nei bilanci dei Comuni. Qualora l’Unione intenda assumere personale non appartenente ai Comuni aderenti, la relativa spesa inciderà sui vincoli assunzionali di tali Comuni.

Credo questo il senso di "....e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti," del collegato al lavoro.

Paolo Gros
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* * * Rispondere citando * Modificare * * * Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Messaggio  g.aiudi il Sab 18 Dic 2010 - 17:03

Cerco di spiegarmi meglio.
La norma del collegato lavoro è una norma non a caratttere finanziario ma a carattere ordinamentale per cui ritengo debba avere dei riflessi sugli istituti giuridici in essere. Mi chiedo se, con tale norma, si stabilisce un termine per l'utilizzo del personale in comando da altre amministrazioni. In altri termini, il personale non può essere assegnato in comando per più di tre anni.

g.aiudi

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Articolo 13 mobilita'

Messaggio  Paolo Gros il Sab 18 Dic 2010 - 17:13

A tale riguardo ( avevo capito male io e mi scuso ) mi pare ampliata la possibilità, che gia' esisteva , di fruire della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001 (“passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse”) nella forma dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni. Al riguardo ricordo che nel CCNL dei comparti pubblici era già previsto l’istituto dell’assegnazione temporanea, come forma di mobilità per soddisfare particolari esigenze delle amministrazioni, previo consenso del dipendente e per un periodo massimo di 12 mesi, al termine del quale il dipendente poteva chiedere il passaggio diretto nell’amministrazione dove era stato comandato.
Confermo quindi, a mio avviso, che " In altri termini, il personale non può essere assegnato in comando per più di tre anni".

Paolo Gros
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Re: Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Messaggio  g.aiudi il Sab 18 Dic 2010 - 19:18

Ti ringrazio per la tempestività della risposta.
Il Comune dove lavoro ha asseganto, da circa 5/6 anni, del personale dipendente in comando presso una Unione di Comuni ,di cui fa parte, per lo svolgimento dei servizi affidati al'unione stessa.
Queste assegnazioni ricadono nell' applicazione della norma e devono cessare o trasformarsi in cessione definitiva, oppure possono continuare cosi come sono perchè sono in "deroga" in quanto ricadono nell'inciso "fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia"?

g.aiudi

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Comando enti locali

Messaggio  Paolo Gros il Sab 18 Dic 2010 - 21:24

Il “Comando” viene consentito ai sensi dell’art. 2104 del Codice civile, sulla base della interpretazione della giurisprudenza, che ha istituito un istituto simile al “Comando”, per il personale del sistema pubblico, a seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. del 14.09.2000, che ha disapplicato tutte le fonti regolatrici del rapporto di lavoro contenute in accordi recepiti in D.P.R., non confermati dai C.C.N.L. stipulati dall’ARAN ( NORMA PRECEDENTE PER LO STATO art.56 del d.P.R. n. 3/57),
(Fonte : mio post su altro forum del 1.9.2009)
Il comando ha carattere temporaneo e in prima istanza può essere attivato per un periodo massimo di dodici mesi. Alla scadenza può procedersi ad un eventuale rinnovo per un successivo periodo, sulla base di documentate o motivate esigenze.
Il Comando è rinnovabile per un anno. Cioè 1+1.
Poi il comando può essere trasformato in mobilità definitiva.

Con il collegato al lavoro come abbiamo detto "mi pare ampliata la possibilità, che gia' esisteva , di fruire della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001 (“passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse”) nella forma dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni. "
Ora se norma derogatoria esisteva gia' per precedente stesura del "comando" ( 1 anno + 1 anno ) ritengo continui ad esistere poiche' la norma in esame del collegato al lavoro mi pare ampliare la norma stessa senza incidere su deroge speciali, anzi
pacificamente credo che il tutto ricada proprio nell'inciso "fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia"

Paolo Gros
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Comando enti locali

Messaggio  Paolo Gros il Dom 19 Dic 2010 - 8:14

Ho scritto "Ora se norma derogatoria esisteva gia' per precedente stesura del "comando"
G.Aiudi ha scritto "ha asseganto, da circa 5/6 anni, del personale dipendente in comando presso una Unione di Comuni "

Mi stavo pero' chiedendo nella specificita' quale fosse la norma derogatoria all'istituto del comando adottata ( credo in forma statutaria ) da quella unione di Comuni.
Mi sembra infatti strano che come scrivi alcuni dipendenti siano " in comando" da 5 o 6 anni e mi pare peraltro strano che l'Unione abbia potuto derogare a questo isituto che puo' essere si' previsto ed utilizzato ma a mio parere non derogato da norma statutaria.
Gli articoli 13 e 14 del CCNL 2004 chiariscono l'utilizzo da parte dell'Unione del personale dipendente ma non ho trovato rimandi a norme derogatorie.
Ora atteso che Le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare in via temporanea dipendenti di altri soggetti pubblici per un periodo massimo di 3 anni. Questa disposizione, contenuta nello stesso articolo 13, sembra essere applicabile anche ai comandi. Essa non si applica, per esplicita previsione legislativa, nel caso di norme speciali (quali ad esempio quelle sulla assegnazione di dipendenti dei comuni agli uffici giudiziari), ma stiamo parlando di "esplicita previsione legislativa" come per l'esempio che ho inserito tra le parentesi.




Paolo Gros
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Re: Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Messaggio  g.aiudi il Dom 19 Dic 2010 - 8:50

Ti ringrazio per la ulteriore chiarificazione

g.aiudi

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