Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti
Link a siti utili
MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2 
MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
Per completare il procedimento in oggetto, e dar luogo al trasferimento del dipendente, come è noto occorre il nulla osta dell'ente di provenienza. Considerato che l'ente di provenienza è un piccolo comune (3.000 abitanti), la competenza al rilascio del nulla osta è della Giunta o del responsabile amministrativo (o in ultima analisi del Segretario)? in pratica detto atto va catalogato come "misura inerente alla gestione dei rapporti di lavoro" oppure come "determinazione organizzativa"?
PAOLO1971- Messaggi: 232
Data d'iscrizione: 29.03.11
Nulla osta
iL NULLA OSTA E' DI COMPETENZA GIUNTALE AVUTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16250
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
Paolo Gros ha scritto:iL NULLA OSTA E' DI COMPETENZA GIUNTALE AVUTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.
il parere del responsabile del servizio è quindi vincolante?
stefano1600- Messaggi: 46
Data d'iscrizione: 21.03.11
Mobilita'
articolo 30, del dec.leg.vo 165/2001
Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).
Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.
Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla GiuntaComunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa )
Se ne conclude quindi che :
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento, dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006, qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec.Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art .34 bis, del dec. Leg.vo 165/2001.
Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).
Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.
Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla GiuntaComunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa )
Se ne conclude quindi che :
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento, dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006, qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec.Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art .34 bis, del dec. Leg.vo 165/2001.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16250
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
la competenza è del dirigente del servizio che esprime con apposita determina il nulla osta alla mobilità si tratta di atto gestionale,la giunta al massimo interviene a monte in sede di programmazione del fabbisogno di personale o mediante atto di indirizzo - direttive .

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
Mi trovo d'accordo con l'intervento di francodan, e aggiungo che una giunta comunale lungimirante, in sede di approvazione della programmazione triennale el fabbisogno, dovrebbe già preventivamente dare atto che si darà luogo ad eventuali avvicendamenti di personale per mobilità (atti neutri), ovviamente previo parere favorevole dei dirigenti/responsabili, lasciando a questi ultimi tale residua discrezionalità, che attiene, come da art. 107 e 109 TUEL, alle potestà datoriali proprie di tali figure.
E' evidente che detti pareri potranno, per non incidere nella programmazione, essere rilasciati solo sulla base di una copertura certa dei posti virtualmente resisi vacanti.
Si evita, in questo modo, di variare la programmazione ad ogni piè sospinto.
E' evidente che detti pareri potranno, per non incidere nella programmazione, essere rilasciati solo sulla base di una copertura certa dei posti virtualmente resisi vacanti.
Si evita, in questo modo, di variare la programmazione ad ogni piè sospinto.

rrr1980- Messaggi: 195
Data d'iscrizione: 18.06.11
Mobilita'
Avevo cercato una soluzione plausibile per un onorevole compromesso.
Ora cari colleghi nel concreto quali responsabili concedete la mobilita' ad uno o piou' dipendenti senza passaggio in giunta e............fatemi sapere .
Ora cari colleghi nel concreto quali responsabili concedete la mobilita' ad uno o piou' dipendenti senza passaggio in giunta e............fatemi sapere .

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16250
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
Il passaggio in giunta non è certo precluso, ancorchè informale, ed è perfettamente idoneo a condizionare il parere del dirigente. Il sottoscritto ne è l'esempio vivente.
Salviamo il salvabile della separazione fra politica e gestione...
Salviamo il salvabile della separazione fra politica e gestione...

rrr1980- Messaggi: 195
Data d'iscrizione: 18.06.11
Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
poniamo che la giunta dia parere negativo alla mobilità....l'atto è impugnabile per vizio di competenza....questo è il discorso .....le "legittime" aspirazioni della giunta sulla politica del personale si devono esprimere in sede di programmazione del personale o con atto di indirizzo...

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Mobilita'
Lo interpreto ex post ovvero passo ingiunta la mobilita' solo se il parere del dirigente e' favorevole e riservando alla GC il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa e non di opportunita' gestionali che sono e rimangono in capo al dirigente.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16250
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
comunque anche se il parere(valutazione) della giunta è ex post,l'atto finale (determina) che concede ,motivandola,la mobilità è atto gestionale esclusivo del dirigente ...

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Re: MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
"Argomentazioni programmatiche e di spesa" che possono benissimo essere già contenute in atti generali quali quelli di indirizzo e programmazione.

rrr1980- Messaggi: 195
Data d'iscrizione: 18.06.11
Mobilita'
Comprendo, ma mi rifacevo a seguito di "Argomentazioni programmatiche e di spesa" che possono benissimo essere già contenute in atti generali quali quelli di indirizzo e programmazione"
detto questo una mobilita' puo' , per i piu' svariati motivi , essere richiesta in corso di anno e non prevista negli strumenti succitati che quindi la GC dovra' variare .
Che poi la mobilita' sia atto gestionale del dirigente non ci piove ma qualora gli atti programmatici non lo avessero previsto occorre che la PA ne prenda quanto meno atto.
detto questo una mobilita' puo' , per i piu' svariati motivi , essere richiesta in corso di anno e non prevista negli strumenti succitati che quindi la GC dovra' variare .
Che poi la mobilita' sia atto gestionale del dirigente non ci piove ma qualora gli atti programmatici non lo avessero previsto occorre che la PA ne prenda quanto meno atto.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16250
Data d'iscrizione: 30.07.10

competenza della giunta sulla mobilità
Ritengo che la Giunta non abbia competenza alcuna, meno che mai con parere "ex post" (che non sta nè in cielo nè in terra). Una volta approvato l'organico, il dirigente ha piena ed esclusiva responsabilità nelle procedure di selezione e assunzione (salva la nomina delle commissioni di concorso), nonchè di mobilità che, come si faceva giustamente osservare, rappresenta un atto "neutro" sotto il profilo finanziario ed attiene ad una valutazione diretta dei soggetti coinvolti, che soltanto il dirigente può congruamente adottare. Credo che neppure la normativa interna (statutaria e/o regolamentare) possa prescindere da ciò. La "presa d'atto" della Giunta sarebbe solo un atto superfluo e pleonastico, a tutto svantaggio della speditezza, della razionalità e dell'economicità dell'azione amministrativa...in una parola della sua efficienza.
Diego- Messaggi: 9
Data d'iscrizione: 15.08.11
precisazione
Ovviamente tutto quanto precedentemente da me esposto sarebbe irrilevante qualora il Comune (di piccole dimensioni) non avesse personale dirigenziale nè responsabili dei servizi. In tal caso l'eventuale ripartizione di competenza (concorrenziale o acclarata a monte da autonome scelte normative dell'ente) sarebbe tra la Giunta e il Segretario. Ritengo comunque che in tal caso la decisione dovrebbe in ogni caso competere, secondo buon senso, all'organo che avesse una migliore e diretta conoscenza dei soggetti coinvolti.
Diego- Messaggi: 9
Data d'iscrizione: 15.08.11
Pagina 1 su2 • 1, 2 
Argomenti simili» MOBILITA' EX ART. 30 E NULLA OSTA - COMPETENZA AL RILASCIO
» Per la mobilita' non serve il nulla osta dell'amministrzione cedente
» NULLA OSTA MOBILITA'
» Nulla osta matrimonio
» richiesta nulla osta consolato ucraino
» Per la mobilita' non serve il nulla osta dell'amministrzione cedente
» NULLA OSTA MOBILITA'
» Nulla osta matrimonio
» richiesta nulla osta consolato ucraino
Pagina 1 su2
Permesso del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum

» deleghe ai cosiglieri
» cessione crediti
» bilancio 2012 proventi sanzioni codice strada
» Calcolo assunzioni / cessazioni (limite del 40%)
» Piano Triennale trasparena e Relazione finale al Piano della Performance
» PRESTAZIONI DI LAVOROO OCCASIONALE
» foglio excel spese personale 2012 e fondo 2012
» Retribuzione prestazioni orarie presso altro Comune
» Indennità risultato P.O.(Art 10 ccnl 31.3.99).
» SPESA PERSONALE 2012 RAPPORTO AL 2004
» SPESE PERSONALE 2012
» SPESA PERSONALE PIU' SPESA PARTECIPATE
» SPESE PERSONALE RIFERIMENTO ANNO 2008 ENTI NON SOGG PATTO
» Tesoreria unica - costi per il comune