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La Corte a sezioni unite sulle mobilita' di personale
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La Corte a sezioni unite sulle mobilita' di personale
La Corte a sezioni untite con sua N. 59/CONTR/10 delibera circa :
La possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare,
ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria,disposte ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in conseguenza, portare a termine le relative procedure concorsuali bandite”;
Motiva:
Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni
normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a
livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l’ente che
cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle
fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo.
e conclude :
“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposonella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali ;
Nel concreto
- mobilita' da ente sotto i 5000 a ente sotto i 5000 = no assunzione no cessazione
- mobilita' da ente stto i 5000 a ente sopra i 5000 = si assunzione si cessazione
La possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare,
ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria,disposte ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in conseguenza, portare a termine le relative procedure concorsuali bandite”;
Motiva:
Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni
normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a
livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l’ente che
cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle
fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo.
e conclude :
“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposonella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali ;
Nel concreto
- mobilita' da ente sotto i 5000 a ente sotto i 5000 = no assunzione no cessazione
- mobilita' da ente stto i 5000 a ente sopra i 5000 = si assunzione si cessazione

Paolo Gros- Admin
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Data d'iscrizione: 30.07.10

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