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Conributo a centro anziani per soggiorno stagionale
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Conributo a centro anziani per soggiorno stagionale
Salve a tutti.. ho bisogno di un confronto, cortesemente.... l'Amministrazione vuole erogare un contributo ad un centro anziani locale (che ne ha fatto richiesta) per lo svolgimento di un soggiorno stagionale. Gli scorsi anni lo stesso veniva garantito nell'ambito di un servizio civico anziani che era sovvenzionato dalla Regione. Come vedete l'erogazione di tale contributo in riferimento ai tagli dl 78/2010? ... grazie
ale- Messaggi: 401
Data d'iscrizione: 03.06.11
Contributo
Intanto e' contribuzione ( esce da uno 05 ) , ai fini sociali per compito assistenziale che tale organismo offre in lugo del comune.
Ritengo la fattispecie assolutamente esclusa dai tagli del DL 78/2010.
Ritengo la fattispecie assolutamente esclusa dai tagli del DL 78/2010.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16245
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: Conributo a centro anziani per soggiorno stagionale
si tratta di ciontrbuti per finalità istituzionali del comune,con un privato che si sostituisce al comune nell'erogare il servizio....rientra nell'ambito dei vari pareri della corte che escludono che si tratti di sponsorizzazione o comunque spese di rappresentanza vietate dal 78 2010

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Re: Conributo a centro anziani per soggiorno stagionale
da ultimo parere corte conti calabria
Quanto all’ambito applicativo della norma, l’individuazione della sua ratio induce a ritenere sottratte (in termini analoghi, Corte dei conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2011) al divieto sia le c. d. “sponsorizzazioni attive”, nelle quali l’amministrazione assuma la veste di sponsee (per il quale il contratto di sponsorizzazione comporta il reperimento di ulteriori risorse e non certo spese), che il c. d. “patrocinio gratuito”, che non comporta alcuna spesa a carico dell’amministrazione (ma anzi un feedback positivo in termini di immagine pubblica).
Per converso, alla luce della ratio della norma, devono ritenersi comprese nell’ambito applicativo della norma de qua, e dunque vietate, tutte le erogazioni a carico dell’ente pubblico discendenti da un contratto di sponsorizzazione (c. d. “attiva”), o che comunque, anche al di là del nomen iuris in concreto utilizzato (patrocinio o altro), siano causalmente correlate alla promozione pubblica dell’immagine ovvero comunque di qualità specifiche dell’ente (in senso analogo, Corte dei conti, Sezione Lombardia, delibera n. 1075/2010).
In tale quadro ricostruttivo, occorre dunque chiarire che la norma evidentemente non si risolve in un divieto assoluto, indiscriminato e paralizzante, per le pubbliche amministrazioni, di erogazioni di fondi a privati, per qualsivoglia finalità pubblica istituzionale perseguita dall’ente, stante anche il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’articolo 118 della Costituzione (in termini analoghi, Corte dei conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2001 e Sezione Lombardia, delibera n. 6/2011).
In proposito, si impongo tuttavia alcune puntualizzazioni interpretative.
Innanzitutto, occorre ribadire, ad abundantiam, che ogni erogazione pubblica risulta soggetta sia ai principi generali di trasparenza e parità di trattamento previsti dall’articolo 12 della legge n. 241/1990 (e prima ancora imposti dall’articolo 97 della Costituzione) che alle numerose disposizioni settoriali che disciplinano e limitano le diverse tipologie di pubbliche erogazioni e la spesa complessiva dell’ente (e dunque gli equilibri di bilancio e il patto di stabilità).
Inoltre, pare appena il caso di evidenziare, quale elemento ricostruttivo del sistema delle erogazioni pubbliche, che il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale e alla connessa valorizzazione dell’apporto dei privati ai fini dello svolgimento di funzioni pubbliche ovvero di servizi di pubblico interesse, lungi dal consentire indiscriminate esternalizzazioni (in senso lato) di pubbliche funzioni e servizi a carico dei bilanci pubblici, non può che intendersi come intimamente correlato alle esigenze, imposte da vincoli costituzionali e comunitari, di contenimento della spesa pubblica e di tutela dell’erario.
P. Q. M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Diamante (CS).
Così deliberato in Catanzaro, nell’adunanza in Camera di consiglio del 1 luglio 2011.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F/to: cons. Natale LONGO F/to: dott. Franco FRANCESCHETTI
Depositata in Segreteria il 4 luglio 2011
Quanto all’ambito applicativo della norma, l’individuazione della sua ratio induce a ritenere sottratte (in termini analoghi, Corte dei conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2011) al divieto sia le c. d. “sponsorizzazioni attive”, nelle quali l’amministrazione assuma la veste di sponsee (per il quale il contratto di sponsorizzazione comporta il reperimento di ulteriori risorse e non certo spese), che il c. d. “patrocinio gratuito”, che non comporta alcuna spesa a carico dell’amministrazione (ma anzi un feedback positivo in termini di immagine pubblica).
Per converso, alla luce della ratio della norma, devono ritenersi comprese nell’ambito applicativo della norma de qua, e dunque vietate, tutte le erogazioni a carico dell’ente pubblico discendenti da un contratto di sponsorizzazione (c. d. “attiva”), o che comunque, anche al di là del nomen iuris in concreto utilizzato (patrocinio o altro), siano causalmente correlate alla promozione pubblica dell’immagine ovvero comunque di qualità specifiche dell’ente (in senso analogo, Corte dei conti, Sezione Lombardia, delibera n. 1075/2010).
In tale quadro ricostruttivo, occorre dunque chiarire che la norma evidentemente non si risolve in un divieto assoluto, indiscriminato e paralizzante, per le pubbliche amministrazioni, di erogazioni di fondi a privati, per qualsivoglia finalità pubblica istituzionale perseguita dall’ente, stante anche il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’articolo 118 della Costituzione (in termini analoghi, Corte dei conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2001 e Sezione Lombardia, delibera n. 6/2011).
In proposito, si impongo tuttavia alcune puntualizzazioni interpretative.
Innanzitutto, occorre ribadire, ad abundantiam, che ogni erogazione pubblica risulta soggetta sia ai principi generali di trasparenza e parità di trattamento previsti dall’articolo 12 della legge n. 241/1990 (e prima ancora imposti dall’articolo 97 della Costituzione) che alle numerose disposizioni settoriali che disciplinano e limitano le diverse tipologie di pubbliche erogazioni e la spesa complessiva dell’ente (e dunque gli equilibri di bilancio e il patto di stabilità).
Inoltre, pare appena il caso di evidenziare, quale elemento ricostruttivo del sistema delle erogazioni pubbliche, che il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale e alla connessa valorizzazione dell’apporto dei privati ai fini dello svolgimento di funzioni pubbliche ovvero di servizi di pubblico interesse, lungi dal consentire indiscriminate esternalizzazioni (in senso lato) di pubbliche funzioni e servizi a carico dei bilanci pubblici, non può che intendersi come intimamente correlato alle esigenze, imposte da vincoli costituzionali e comunitari, di contenimento della spesa pubblica e di tutela dell’erario.
P. Q. M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Diamante (CS).
Così deliberato in Catanzaro, nell’adunanza in Camera di consiglio del 1 luglio 2011.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F/to: cons. Natale LONGO F/to: dott. Franco FRANCESCHETTI
Depositata in Segreteria il 4 luglio 2011

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