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indenn. maternità a tempo determinato

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indenn. maternità a tempo determinato

Messaggio  aidi il Mer 1 Dic 2010 - 15:22

buongiorno ragazzi come calcolate l'indennità di maternità di un dipendente a tempo determinato nel periodo fuori rapporto ( vale a dire dopo la cessazione dell'incarico prevista dal contratto di lavoro) ? all'80% o al 100%?
vi ringrazio




Ultima modifica di aidi il Mer 1 Dic 2010 - 15:54, modificato 1 volta

aidi

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Maternita' TD

Messaggio  Paolo Gros il Mer 1 Dic 2010 - 15:31

L'indennità di maternità è corrisposta anche ex art. 24, D.Lgs. n. 151/2001 qualora, durante i periodi di congedo di maternità previsti agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, si verifichino i seguenti casi:
- risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;
- risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Alle lavoratrici che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, disoccupate o durante le pause contrattuali del part-time, compete, ex art. 24, c. 2, del D.Lgs. n. 151/2001, l'indennità di maternità, purchè tra l'inizio dell'assenza (sospensione o cessazione del rapporto di lavoro) e quello del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni (INPS circc. n. 134382/1982; n. 41/2006).
La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 61/2000 ed, in particolare, del principio di non discriminazione, beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 (art. 60 del D.Lgs. n. 151/2001).
Quindi al 100%.

Paolo Gros
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Re: indenn. maternità a tempo determinato

Messaggio  aidi il Mer 1 Dic 2010 - 15:35

grazie paolo, anche per me, poi casualmente ho trovato un parere anci recente del 2009 che parla dell' 80% e mi sono chiesta cosa mi era sfuggito.
una volta avevo molte più certezze ... ah la vecchiaia che tragedia !

aidi

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Maternita' TD

Messaggio  Paolo Gros il Mer 1 Dic 2010 - 15:44

Non ti e' sfuggito nulla infatti :
E 'corrisposta a carico dell'INPS la seguente indennità:
80% dell'ultima retribuzione mensile intera (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive) precedente l'inizio del congedo di maternità / paternità.

E riguarda i privati mentre per noi :

Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%. per i motivi detti nell'altro post.

Nb: Grazie per i tuoi post sempre interessanti che servono a tutti noi.

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Indennità di maternità

Messaggio  STIPENDI il Gio 3 Mar 2011 - 23:15

Riapro questo argomento perchè volevo chiedere se è corretto attribuire nel periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro oltre l'indennità di maternità anche eventuali assegni famigliari.
Grazie mille!!

STIPENDI

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Anf in maternita'

Messaggio  Paolo Gros il Ven 4 Mar 2011 - 7:25

Sicuramente si, infatti gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.

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Assoggettamento

Messaggio  sim1 il Gio 12 Mag 2011 - 11:44

Scusate, ma in caso di spettanza dell'indennità di maternita al 100% ad un dipendente a tempo determinato nel periodo fuori rapporto (nel mio caso si tratta di una dipendende assunta ex art. 90 D.Lgs 267/00) gli importi erogati sono da assoggettare solo ad IRPeF o anche a contribuzione?

Grazie

sim1

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Indennita' maternita' fuori rapporto

Messaggio  Paolo Gros il Gio 12 Mag 2011 - 11:55

Tali periodi non sono soggetti a contribuzione ma sono riscattabili dalla lavoratrice .
In tal caso per poter essere riscattati ai fini previdenziali occorre che alla data della domanda possano farsi valere cinque anni di contribuzione in costanza di attività lavorativa. Il riscatto non può superare complessivamente i cinque anni e riguarda i periodi successivi al 01.01.94 ( D.L.vo 564/96 e D.L.vo 503/92).

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Re: indenn. maternità a tempo determinato

Messaggio  sim1 il Gio 12 Mag 2011 - 12:05

Grazie mille

sim1

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Re: indenn. maternità a tempo determinato

Messaggio  sim1 il Gio 12 Mag 2011 - 13:09

Scusate ma ho ancora bisogno di aiuto ...
la dipendente ha partorito il 27 aprile 2011
L'astensione obbligatoria è iniziata l'8 Marzo 2011 (due mesi prima della data presunta del parto). La stessa dipendente ha avuto anche gravidanza a rischio dal 24 gennaio 2011.
Il rapporto verrà interrotto il 14 Maggio (compreso).
Se i miei conti non sono sbagliati dall'8/3 al 14/5 ci sono 68 giorni. In tale caso l'Ente non deve fare nulla?
Grazie

sim1

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Messaggio  Paolo Gros il Gio 12 Mag 2011 - 13:55

Devi ricalcolare ed aggiungere i giorni di differenza tra la presunzione di parto 8.5.2011 e l'effettiva data del parto 27.04.2011.
I giorni di differenza devono essere aggiunti dopo come obbligatoria .

Paolo Gros
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Re: indenn. maternità a tempo determinato

Messaggio  sim1 il Gio 12 Mag 2011 - 15:28

Ti ringrazio.
Ma avendo superato al momento del licenziamento (14/05) i 60gg dall'inizio dell'astensione obbligatoria l'indennità di maternità le spetta o no?
Grazie

sim1

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Messaggio  Paolo Gros il Gio 12 Mag 2011 - 15:30

In tal caso ovviamente non spetta.

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Re: indenn. maternità a tempo determinato

Messaggio  tyla il Ven 13 Mag 2011 - 17:08

sim1 ha scritto:Ma avendo superato al momento del licenziamento (14/05) i 60gg dall'inizio dell'astensione obbligatoria l'indennità di maternità le spetta o no?
Grazie

Scusate ma, se ho capito bene, in questo caso la cessazione avviene durante il godimento del congedo di maternità.
Pertanto, dopo aver correttamente ricalcolato il periodo di congedo complessivo per parto anticipato, dovrebbe rimanere il diritto ai rimanenti due mesi e rotti ancorchè solo a titolo di trattamento economico.

Il divieto cui fa riferimento sim1 scatterebbe qualora l'astensione/congedo abbia inizio dopo che sono trascorsi più di 60 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e anche in questo caso potrebbero subentrare discussioni circa la valenza del comma 4 dell'art. 24, per le lavoratrici in godimento della disoccupazione...

tyla

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Messaggio  Paolo Gros il Ven 13 Mag 2011 - 21:47

Confermo il post di Tyla.
Dopo il ricalcolo "Ma avendo superato al momento del licenziamento (14/05) i 60gg" non avevo nel caso letto 60gg e pensavo la lavoratrice superare l'obbligatoria prima del fine incarico.
come detto correttamente da Tyla "rimanere il diritto ai rimanenti due mesi e rotti ancorchè solo a titolo di trattamento economico"
( mi riprometto di leggere i post con date e giorni con piu'' attenzione ma ho notato colleghi molto attenti ed a tal fine ringrazio sinceramente )

Paolo Gros
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