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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  PAOLO1971 il Ven 19 Ago 2011 - 9:38

Riprendendo un discorso affine affrontato in precedente post, volevo confrontarmi (alla luce delle novità normative di luglio e della circolare 10/11 FFP), sullo specifico aspetto della giustificazione dell'assenza per le cause in oggetto, qualora il dipendente scelga di imputarla a malattia, piuttosto che a ferie o permessi personali.
Il precedente regime prevedeva comunque una preliminare prescrizione del medico convenzionato, di famiglia, (o del proprio ginecologo, per l'ipotesi che a me interessa) accompagnata dall'attestazione della struttura pubblica o privata che materialmente aveva eseguito l'esame diagnostico o la visita specialistica. Il nuovo regime, a quanto pare, sembrerebbe alleggerire gli oneri documentali e giustificativi del dipendente, richiedendo unicamente l'attestato della struttura, anche privata, che ha eseguito le analisi cliniche ed esonerandolo dal produrre la preventiva prescizione del medico delle medesime.
Ciò premesso, ad oggi, si può ritenere sufficiente a giustificare l'assenza per malattia, il solo l'attestato dell'avvenuto accertamento diagnostico rilasciato dalla struttura privata (non saprei se convenzionata o meno) e prodotto dalla dipendente al sesto mese di gravidanza?

PAOLO1971

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  tyla il Ven 19 Ago 2011 - 9:48

Nel caso specifico, visto chel il caso riguarda una lavoratrice in gravidanza, perchè non ricorrere ai permessi specifici?

Art. 14 del D. Lgs. 151/2001
"Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami."

tyla

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  PAOLO1971 il Lun 22 Ago 2011 - 9:59

Grazie molto tyla. questo dell'art. 14 del T.U. è un permesso "breve" (in temnini di ore), soggetto a recupero, ovvero è un permesso per l'intera giornata lavorativa, senza che debba essere recuperata?

PAOLO1971

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Permessi retribuiti

Messaggio  Paolo Gros il Lun 22 Ago 2011 - 10:33

Sono fruibili ad ore e comunque per il periodo certificato per la visita pre-natale indicato nel certificato medico.
Ovviamente non sono soggette a recupero poiche' per natura permessi retributi ( come se la dipendente avesse lavorato )
Nel caso occorre ricordare che si sta' parlando di "tutela della maternita' "

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  tyla il Lun 22 Ago 2011 - 10:41

La legge non specifica nè durata min/max nè limiti per questi permessi, che sono retribuiti e da non recuperare; devono solo essere richiesti preventivamente e (giustamente) corredati da documentazione a consuntivo.

La durata dell'impegno è strettamente in funzione dell'accertamento che la lavoratrice è chiamata ad effettuare, oltre che della località dove si svolge (un esame del sangue presso l'ambulatorio sotto casa o una villocentesi all'ospedale specializzato a 50 km da casa richiederanno, rispettivamente, poche ore o tutta la giornata).


tyla

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  PAOLO1971 il Lun 22 Ago 2011 - 10:59

Grazie...Paoli :-)

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  dibben il Lun 22 Ago 2011 - 11:14

Paolo Gros ha scritto:Sono fruibili ad ore e comunque per il periodo certificato per la visita pre-natale indicato nel certificato medico.
Ovviamente non sono soggette a recupero poiche' per natura permessi retributi ( come se la dipendente avesse lavorato )
Nel caso occorre ricordare che si sta' parlando di "tutela della maternita' "

ed aggiungo per completezza d'informazione:"Il datore di lavoro ha il dovere di concedere dei permessi retribuiti alla lavoratrice gestante che, durante l’orario di lavoro, necessita di esami prenatali. Per la fruizione dei permessi, la lavoratrice deve presentare al datore un’apposita richiesta e successivamente la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
In base al principio di parità di trattamento stabilito dalla direttiva comunitaria 76/207/CEE, le ore di permesso usufruite non riducono il monte ore annuo di permessi retribuiti previsto dal CCNL applicato in azienda (art. 14,D.Lgs. n. 151/2001; INAIL, circ. n. 51/2001)."

dibben

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  MIKI1972 il Gio 24 Nov 2011 - 9:11

Se parliamo invece di dipendenti non in gravidanza ma di visite normali o di esami diagnostici (sangue, etc...)
Con queste nuove disposizioni vuol dire che un dipendente va a fare una visita di due ore si fa rilasciare il certificato della visita dalla struttura privata e:
- se rientra non deve recuperare le due ore ma è giustificato?
- se sta a casa tutto il giorno lo considero come malattia anche se non ho il certificato del suo medico ma solo quello della visita?
Mettiamo che il mio dipendente rientra dopo le due ore e le considero come malattia.Come faccio la trattenuta? Rapporto la giornata alle ore che è stato a fare la visita?
Mi sembra che questa cosa possa provocare un notevole danno all'ente perchè i dipendenti per una qualsiasi visita medica possono starsene a casa senza dover andare dal loro medico per il certificato e non devono neppure rispettare gli orari per la visita fiscale certi che questa non viene inviata.... mi sa che ho interpretato male la nuova norma.

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  tyla il Gio 24 Nov 2011 - 10:57

MIKI1972 ha scritto:mi sa che ho interpretato male la nuova norma.
Immagino che tu ti riferisca alle disposizioni contenute nella manovra estiva...
Purtroppo temo che lo abbiano fatto e lo faranno ancora in molti, vista l'ambiguità che deriva sia da come è scritta, sia dal contesto in cui è inserita (controlli sulle malattie?!?!).

La questione è stata più volte trattata, ma mi sento di dover fare una personale ricostruzione della situazione.
L'ambiguità risale ad alcuni quesiti Aran, che in sè sarebbero anche piuttosto chiari ma ai quali sono state date nel tempo interpretazioni diverse.
Il contenuto, sostanzialmente identico per i quesiti di tutti i comparti, è il seguente:

"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero."

Le buone intenzioni dell'Aran erano di contemplare alcuni casi di estensione della normativa, seppur limitatamente alle ipotesi di impossibilità (dimostrata) di effettuazione delle visite al di fuori dell'orario di lavoro.

A rigore, secondo norma la necessità di certificare l'effettuazione di visite/accertamenti presso strutture sanitarie avrebbe il solo scopo di documentare l'eventuale assenza alla visita fiscale in caso di malattia ordinaria, già comunicata dal lavoratore e certificata con i canonici crismi.
Infatti, l'art. 21 c. 13 del ccnl 95 eell prevede esclusivamente questo:
"Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione."
Detta comunicazione ha lo scopo di mattere il datore di lavoro in condizione di informare la locale ASL e decidere di non inviare, in tale giornata, la visita fiscale, che risulterebbe inutile spreco di risorse visto che in quel giorno il lavoratore è già presso una struttura (pubblica o privata) per delle prestazioni. La certificazione, al rientro in servizio, ha quindi lo scopo di giustificare la mancata uscita del fiscale.

La normativa di cui al dl 98/2011, che introduce il nuovo art. 55-ter all’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, in realtà introduce un'unica novità, vale a dire che per le visite/prestazioni effettuate in corso di malattia, la relativa certificazione può essere emessa anche da strutture private.
Nonostante la - a mio parere - infelice sortita del legislatore nell'esporre in legge un'indicazione testuale dagli effetti apparentemente devastanti, oltre che una degna circolare "riparatoria" di pari infelice tenore e che non chiarisce gran che, quanto meno non ad una prima lettura (cose che messe insieme, per capirci qualcosa, giustificano di per sè il proliferare di corsi di aggiornamento proposti dai più disparati soggetti), il sunto che si può fare è quello di seguito esposto.
Premesso che ci si trova sempre nell'ambito di giustificabilità di assenze a visita fiscale all'interno di un evento malattia ordinario, mentre fino a luglio - dopo il terzo evento nell'anno - la documentazione consisteva in una fantozziana manovra di acquisizione di pareri/impegnative/attestazioni che consentivano di risalire ad una superiore volontà di una struttura pubblica, dopo luglio è possibile rivolgersi tranquillamente fin da subito al laboratorio privato vicino casa. Ma la malattia va certificata sempre e comunque con le consuete modalità (on line, ecc.).

Un trucco: basta leggersi bene la circolare n. 8/2008 al p. 1.2. Cool

Scusate la prolissità, è venuto freudianamente fuori uno sfogo personale ma l'argomento - e le sue interpretazioni non aderenti al limite del dolo (alcune oo.ss. in primis) - lo merita.
Conclusione: NON è possibile stare a casa in malattia per un esame del sangue.

tyla

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  MIKI1972 il Gio 24 Nov 2011 - 12:58

Decisamente la conclusione che avrei voluto avere!!!!!!

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  MIKI1972 il Ven 25 Nov 2011 - 8:21

Riapro il problema perchè dopo averne parlato con il responsabile della giuridica questi sostiene che la lettura della nuova norma permette di andare a fare "gli esami del sangue", assentarsi per due ore e, avendo il certificato dell'ospedale che attesta che sono stato a fare degli esami diagnostici, quelle due ore di assenza non le deve piu' recuperare perchè considerate come malattia. Mentre fino ad oggi erano dei permessi con recupero.

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Visita

Messaggio  Paolo Gros il Ven 25 Nov 2011 - 8:24

Puo' starci a condizione che il soggetto dimostri che non sarebbe stato comunque possibile effettuare tali esami fuori dall'orario di servizio.

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Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  tyla il Ven 25 Nov 2011 - 9:50

Infatti. Come dicevo, finora erano comunque ammissibili
tyla ha scritto: ...alcuni casi di estensione della normativa, seppur limitatamente alle ipotesi di impossibilità (dimostrata) di effettuazione delle visite al di fuori dell'orario di lavoro.
Personalmente continuo a sostenere questa versione; bisogna ammettere però che le recenti evoluzioni (vedi circ. FP riportata da Paolo Gros ieri: http://entilocali.umforumgratis.com/t4816-visiste-fiscali-anche-dopo-ferie-e-permessi) non confortano gran che... Shocked

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giustificazioni per malattia per visita medica

Messaggio  uffa! il Mer 15 Feb 2012 - 21:52

Vorrei chiedervi una cosa, secondo voi con la circolare 10/2011 per giustificare un'assenza con malattia per visita spec. è sufficiente l'attestato dell'ospedale che si è fatta la visita? Ora il mio uff.personale mi chiede la bellezza di tre diversi tipi di giustificazioni 1) un certificato del medico di base che dice che sono una malata cronica e devo fare molti controlli (sono stata assunta come categoria protetta!), 2) copia dell'impegnativa, 3) il normale attestato dell'ospedale. Il primo e il terzo li ho consegnati ma sull'impegnativa mi sono veramente infuriata. Mi sembra una assurda pretesa legata a parte del paragrafo 1.2 della circolare 8/2008 che parla di presentazione dell'impegnativa in caso di più di tre visite e sembrerebbe riferirsi solo alle visite private (un po' ambiguamente, però!), la circolare 10/2011 tuttavia recita che proprio su quel punto il paragrafo 1.2 della circ. 8 va considerato superato! Insomma che strazio ma un povero invalido per fare i controlli si deve pure far venire il mal di fegato! Evil or Very Mad

uffa!

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Messaggio  uffa! il Gio 16 Feb 2012 - 11:19

mi permetto di aggiungere una banalità: la richiesta di consegnare una copia dell'impegnativa nel caso ci si rechi in ospedali e in generale in strutture pubbliche, non ha alcun senso visto che il normale certificato che documenti che la visita è stata effettuata in struttura pubblica implica che ci si è presentati con una impegnativa del medico di base! Diversamente, se ci si reca da un privato può essere anche comprensibile chiedere la richiesta (certo non l'impegnativa) del medico di base. Resto in attesa dei vostri autorevoli parere!

uffa!

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