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L'assestamento generale del bilancio - le verifiche dei Revisori

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L'assestamento generale del bilancio - le verifiche dei Revisori

Messaggio  Paolo Gros il Mer 1 Dic 2010 - 8:22

Come ogni anno, nel mese di novembre, gli uffici finanziari degli enti locali territoriali sono alle prese con l’assestamento di bilancio, ai sensi dell’art. 174, comma 8, del d.lgs 267/2000. Detta norma dispone: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
Tuttavia, le attività finalizzate alla predisposizione della proposta di delibera consiliare di assestamento del bilancio non sono compito del solo responsabile finanziario, ma coinvolgono, indubbiamente, tutti i servizi dell’ente, i cui responsabili devono interrogarsi sulla attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa dei diversi capitoli di bilancio assegnati alla loro competenza, verificando se le stesse sono ancora attuali in rapporto alla conoscenza di fatti, eventi o informazioni in qualunque modo disponibili relative alle diverse attività di competenza.
La verifica deve indubbiamente prendere avvio dalle previsioni di entrata, la cui dinamica gestionale nel corso dell’esercizio può assumere intensità diversa da quanto inizialmente previsto in sede di prima stesura del bilancio di previsione: entrate stanziate nel rispetto dei principi di attendibilità e di veridicità del bilancio in momenti ormai lontani nel tempo possono non risultare altrettanto attendibili e veritiere se valutate sulla base del complesso delle informazioni disponibili a novembre.
Per quanto riguarda le entrate tributarie, il servizio finanziario deve direttamente verificare lo stato di riscossione delle stesse, proiettando le considerazioni dei primi dieci mesi di gestione sulla residua parte dell’esercizio e verificando se, soprattutto dall’attività di recupero dell’evasione dei tributi, possano essere acquisite somme la cui entità non era sicuramente preventivabile in modo puntuale in sede di predisposizione del bilancio di esercizio.
Particolare attenzione, tuttavia, deve essere posta all’utilizzo di tali entrate, così come di tutte quelle che presentano il carattere della straordinarietà, perché tali disponibilità non devono essere destinate a finanziare iniziative, progetti e programmi che comportino spese ripetitive che si consolidino negli esercizi futuri.
Per le entrate da trasferimenti di terzi (correnti ed in conto capitale) deve essere verificata la concreta possibilità di acquisire quei provvedimenti che devono essere formalmente assunti dagli stessi e che costituiscono, per l’ente locale, il titolo giuridico che l’articolo 179, comma 1, del t.u.e.l. prevede come essenziale, per poter correttamente gestire la prima fase dell’entrata..
Fondamentale si rivela l’apporto dei singoli responsabili di servizio per la verifica delle entrate extratributarie, soprattutto di quelle legate ai proventi dei beni e dei servizi erogati dall’ente, mentre le verifiche relative all’indebitamento dell’ente non devono limitarsi a rivedere la previsione di accensione di nuovo indebitamento, ma devono estendersi anche alla spesa per interessi passivi, il cui stanziamento deve essere valutato con particolare attenzione ai debiti a tasso variabile già in essere, sui quali si riflette l’andamento (attualmente al rialzo) dei parametri finanziari di mercato: tipicamente il parametro euribor.
Sul fronte della verifica degli stanziamenti di spesa, ciascun responsabile di servizio è tenuto a segnalare eventuali stanziamenti eccedenti i fabbisogni realmente necessari per l’attivazione dei programmi e delle iniziative previste, così come a segnalare eventuali insufficienti disponibilità per la realizzazione di programmi già approvati ma con assegnazioni stimate in misura inferiore a quella realmente necessaria.
Il fondo di riserva deve essere ripristinato nella misura minima dello 0,30% delle spese correnti inizialmente stanziate in bilancio.
Se l’ente locale, previa modifica del proprio regolamento di contabilità, decidesse di anticipare l’assestamento di bilancio contestualmente alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, potrebbe ottenere, a parità di energie profuse nelle verifiche (comunque dovute in relazione alla necessità di garantire il rispetto degli equilibri), un enorme vantaggio: anticipare nel tempo l’utilizzo di eventuali risorse che si rendessero disponibili, consentendone lo stanziamento in bilancio con davanti ancora tre mesi di gestione nei quali poter concretamente attivare le iniziative e impegnare i fondi.
In tal modo si concorrerebbe alla riduzione degli avanzi di amministrazione che, spesso, si generano per materiale impossibilità di impegnare le spese (nel rispetto delle varie norme sugli impegni di spesa) nel ristretto periodo gestionale successivo al 30 novembre: ciò è praticamente fisiologico negli enti nei quali la variazione di assestamento, dopo la sua approvazione, deve essere seguita da una delibera di giunta che approvi la relativa variazione di piano esecutivo di gestione, con assegnazione ai responsabili di servizio delle nuove risorse finanziarie.
Anticipare l’assestamento a settembre costituisce, quindi, una opportunità importante per l’amministratore locale, a cui non toglie comunque la possibilità di approvare una ulteriore variazione di bilancio nel mese di novembre. qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità

Paolo Gros
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