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L'Inpdap sulla totalizzazione pensione estera
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L'Inpdap sulla totalizzazione pensione estera
Con nota 11.5.2010 n. 21 l'Inpdap chiarisce il sistema di totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 2/2/2006, n.42, nel caso di titolarità di pensione a carico di regimi previdenziali esteri.
In concreto :
La totalizzazione, che consente al lavoratore di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, qualora nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, è l’oggetto di un’importante novità comunicata dall’INPDAP con una nota operativa.
L’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell”amministrazione pubblica ha infatti comunicato che esiste compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare prevista dalla legislazione nazionale: condizione necessaria per poter esercitare la predetta facoltà è che l’iscritto non sia titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. Il problema si poneva per la pensione estera, conseguita in applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la titolarità della sola pensione estera non è incompatibile con la possibilità di totalizzare prevista dalla disposizione legislativa nazionale, poiché l’incompatibilità persiste solo nel caso di titolarità di pensioni in un regime nazionale, maturata nelle gestioni elencate tassativamente dall’art.1 del decreto legislativo 42/2006.
Inoltre, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (solo diritto e non misura )necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’art.1, comma 2, del citato decreto legislativo 42/2006, sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E. e oggetto di totalizzazione, come già l’istituto aveva precisato con circolare n.5 del 25/01/2007. I periodi esteri debbono essere conteggiati a prescindere dal limite di sei anni, ridotto a tre, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l’accesso alla totalizzazione in regime internazionale, che è di un anno secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
In concreto :
La totalizzazione, che consente al lavoratore di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, qualora nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, è l’oggetto di un’importante novità comunicata dall’INPDAP con una nota operativa.
L’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell”amministrazione pubblica ha infatti comunicato che esiste compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare prevista dalla legislazione nazionale: condizione necessaria per poter esercitare la predetta facoltà è che l’iscritto non sia titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. Il problema si poneva per la pensione estera, conseguita in applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la titolarità della sola pensione estera non è incompatibile con la possibilità di totalizzare prevista dalla disposizione legislativa nazionale, poiché l’incompatibilità persiste solo nel caso di titolarità di pensioni in un regime nazionale, maturata nelle gestioni elencate tassativamente dall’art.1 del decreto legislativo 42/2006.
Inoltre, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (solo diritto e non misura )necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’art.1, comma 2, del citato decreto legislativo 42/2006, sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E. e oggetto di totalizzazione, come già l’istituto aveva precisato con circolare n.5 del 25/01/2007. I periodi esteri debbono essere conteggiati a prescindere dal limite di sei anni, ridotto a tre, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l’accesso alla totalizzazione in regime internazionale, che è di un anno secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Paolo Gros- Admin
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