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Decreto del Ministero dell' Interno 20/05/2005 art.1
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Decreto del Ministero dell' Interno 20/05/2005 art.1
Decreto del Ministero dell' Interno 20/05/2005 art.1
Quanto indicato sotto è ancora vigente ?
E' corretto il calcolo fatto se nella delibera di nomina del Revisore il Responsabile ha attestato la copertura finanziaria all' intervento 1010103 impegnando una spesa
per € 7.316,00 in seguito alla determinazione del compenso in euro 5.900,00 oltre IVA e i contributi previdenziali a carico del Comune come da specifiche disposizioni di legge.
VISTO, in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, il quale prevede:
"1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Province è pari al valore proprio della relativa fascia demografica dell'Ente di cui alla Tabella A, allegata al decreto, rettificato con le seguenti modalità:
a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo Bilancio Preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B, allegata al decreto;
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli Enti Locali [u]la cui spesa per investimento annuale pro-capite[/u], desumibile dall'ultimo Bilancio Preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C, allegata al decreto.
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell'Ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal decreto non ha effetto retroattivo.", per cui si può quantificare come segue il compenso del nuovo Revisore dei Conti:
a) Tabella A -
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti Euro 5.900,00
b) Tabella B - maggiorazione del 10% Euro 590,00
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti = Euro 664,00
(spese correnti 2009:
Euro 5.856.564,39
abitanti 3838 al 31.12.2008 = Euro 1.525,95,
c) Tabella C - maggiorazione del 10%
non spetta
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti = Euro 456,00
(spese investimento 2009:
Euro 1.646.477,00
abitanti 3838 al 31.12.2008 = Euro 429,00,
per un totale di Euro 6.490,00 al netto dei contributi previdenziali;
Quanto indicato sotto è ancora vigente ?
E' corretto il calcolo fatto se nella delibera di nomina del Revisore il Responsabile ha attestato la copertura finanziaria all' intervento 1010103 impegnando una spesa
per € 7.316,00 in seguito alla determinazione del compenso in euro 5.900,00 oltre IVA e i contributi previdenziali a carico del Comune come da specifiche disposizioni di legge.
VISTO, in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, il quale prevede:
"1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Province è pari al valore proprio della relativa fascia demografica dell'Ente di cui alla Tabella A, allegata al decreto, rettificato con le seguenti modalità:
a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo Bilancio Preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B, allegata al decreto;
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli Enti Locali [u]la cui spesa per investimento annuale pro-capite[/u], desumibile dall'ultimo Bilancio Preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C, allegata al decreto.
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell'Ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal decreto non ha effetto retroattivo.", per cui si può quantificare come segue il compenso del nuovo Revisore dei Conti:
a) Tabella A -
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti Euro 5.900,00
b) Tabella B - maggiorazione del 10% Euro 590,00
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti = Euro 664,00
(spese correnti 2009:
Euro 5.856.564,39
abitanti 3838 al 31.12.2008 = Euro 1.525,95,
c) Tabella C - maggiorazione del 10%
non spetta
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti = Euro 456,00
(spese investimento 2009:
Euro 1.646.477,00
abitanti 3838 al 31.12.2008 = Euro 429,00,
per un totale di Euro 6.490,00 al netto dei contributi previdenziali;

MA.SCIA.Glientilocali- Messaggi: 175
Data d'iscrizione: 27.08.10

Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.
Basta richiedere l' aggiornamento, dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, con la semplice presentazione della parcella o ci sono degli adempimenti da seguire?

MA.SCIA.Glientilocali- Messaggi: 175
Data d'iscrizione: 27.08.10

Aggiornamento
No, non basta.
L'importo spettante al o ai revisori deve essere deliberato in CC in sede di nomina e deve rimanere inalteratro per il periodo di nomina.
Quanto sopra indichi sono i limiti "massimi" , maggiorazionie eventuali comprese , che non si possono superare in sede di determinazione consiliare dello spettante.
In concreto il revisore non puo' prendere di piu' ma puo' tranquillamente accettare di meno .
Per eventualmente aggiornare gli importi occorre deliberazione di pari dignita' ovvero di CC.
Nell'attuale non la vedo possibile poiche ' l Comune per determinare il compenso da corrispondere al nuovo revisore non potrà automaticamente applicare le procedure di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, ma dovrà attenersi alle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e ridurre i relativi emolumenti del 10% rispetto agli importi effettivamente risultanti alla data del 30 aprile 2010.
L'importo spettante al o ai revisori deve essere deliberato in CC in sede di nomina e deve rimanere inalteratro per il periodo di nomina.
Quanto sopra indichi sono i limiti "massimi" , maggiorazionie eventuali comprese , che non si possono superare in sede di determinazione consiliare dello spettante.
In concreto il revisore non puo' prendere di piu' ma puo' tranquillamente accettare di meno .
Per eventualmente aggiornare gli importi occorre deliberazione di pari dignita' ovvero di CC.
Nell'attuale non la vedo possibile poiche ' l Comune per determinare il compenso da corrispondere al nuovo revisore non potrà automaticamente applicare le procedure di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, ma dovrà attenersi alle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e ridurre i relativi emolumenti del 10% rispetto agli importi effettivamente risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16242
Data d'iscrizione: 30.07.10

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