Gli Enti locali -Paolo Gros e Marco Lombardi on web
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sostituzione per maternità

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sostituzione per maternità

Messaggio  CristianG il Lun 1 Ago 2011 - 13:25

Come posso provvedere alla sostituzione di una dipendente che presto si assenterà per maternità?
Si tratta di un Comune soggetto a patto di stabilità, in quanto superiore ai 5000 abitanti. E' ancora corretto fare riferimento anche alla Legge 24/12/2007 n. 244, art. 3 comma 79?
Se fosse possibile effettuare tale sostituzione, si segue la solita prassi o è variato qualcosa nel frattempo?
Grazie e saluti.

CristianG

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Sostituzione maternita'

Messaggio  Paolo Gros il Lun 1 Ago 2011 - 13:38

E' possibile a condizione che l'ente abbia osservato il patto e che la spesa sia riconducibile nel 40% delle spese correnti.
Si segue il normale iter con pubblico concorso a TD.

Paolo Gros
Admin

Messaggi: 16240
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Re: sostituzione per maternità

Messaggio  francodan il Sab 1 Ott 2011 - 14:31

40 per cento invalicabile dice la corte conti toscana anche se crea disservizi

Del. n. 205/2011/PAR


Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:



- Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente

- Cons. Paolo PELUFFO Componente

- Cons. Graziella DE CASTELLI Componente

- Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente

- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente

- 1°Ref. Laura D’AMBROSIO Relatore

- 1°Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente



VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 27/ 09/2011 il relatore, 1° Ref. Laura D’Ambrosio;



PREMESSO



Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 25 agosto 2011 prot. n. 13790/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Campiglia Marittima, in cui chiede se sia possibile derogare all’art. 14, comma 9 della L. 122/2010, che prescrive l’impossibilità di assumere in caso di superamento del 40% dell’incidenza percentuale del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, assumendo una unità di personale a tempo determinato per sostituzione maternità o malattia, al fine di garantire la certezza dei servizi resi al cittadino (nella specie il servizio educativo di un asilo nido). L’ente precisa di aver rispettato il patto di stabilità ma di avere un rapporto di incidenza tra spesa di personale e spesa corrente nel 2010 pari al 43,42% e che si prevede possa rimanere superiore alla soglia del 40% anche per l’anno 2011.



CONSIDERATO



Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, l’art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come sostituito dall'articolo 14, comma 9, legge n. 122 del 2010, poi così modificato dall'articolo 1, comma 118, legge n. 220 del 2010, stabilisce che: “È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; (…).”

Come questa Sezione ha già chiarito (deliberazione n. 188 del 21 luglio 2011) in riferimento ad assunzione in mobilità nel caso di violazione dell’incidenza percentuale di cui alla norma sopra citata, “la norma in questione non può che essere letta, in un’ottica sanzionatoria, quale limite invalicabile dettato dall’esigenza di riduzione della spesa di personale (…) ne deriva che il divieto di assunzione sancito dal comma 7 dell’art. 76 citato, nella sua accezione onnicomprensiva (a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale), deve essere interpretato come limitativo dell’autonomia decisionale degli enti inadempienti, poiché qualora fosse consentito all’ente inadempiente (che ha superato l’incidenza percentuale del 40% della spesa di personale su quella corrente) di acquisire (in tale circostanza in mobilità) una nuova unità di personale, il conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale (in rapporto alla spesa corrente) già fallito una volta, sarebbe ancor più difficile da raggiungere nel futuro a causa dell’ulteriore incremento della spesa di personale dovuto alla unità di personale assunta (…).”

La Sezione, in riferimento ad un’assunzione per sostituzione maternità con contratto a tempo determinato, ritiene di non discostarsi dall’interpretazione già fornita relativamente all’assunzione con mobilità in entrata ricordando, inoltre, che la spesa impiegata per una sostituzione è da sempre ritenuta rientrante nel computo della spesa di personale ai fini del raffronto con la spesa storica (Lombardia deliberazione n. 903/2010 e Sez. Reg. Contr. Piemonte, parere n. 46/2010 del 29 giugno 2010) e a maggior ragione va considerata ai fini dell’incidenza con la spesa corrente (art. 76 citato) alla luce dell’interpretazione fornita in funzione nomofilattica dalle Sezioni riunite della Corte (deliberazione n. 27/2011) che vuole la componente di spesa di personale a tali fini al lordo delle voce normalmente escluse dalla medesima componente ai fini del raffronto storico.

In conclusione, pur nella consapevolezza delle difficoltà operative che investono l’attività degli enti locali, la Sezione ritiene che allo stato attuale della normativa, non può che essere confermata la piena applicabilità delle limitazioni previste dall’art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come modificato dall’art. 14, comma 9 della L. 122/2010, e che pertanto è da ritenersi non praticabile l’assunzione a tempo determinato in sostituzione di maternità nel caso in cui l’ente abbia violato il vincolo dell’incidenza percentuale tra spesa di personale e spesa corrente che comporta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 13790/1.13.9.

DISPONE



Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Campiglia Marittima e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2011.

Il Presidente

f.to Vittorio GIUSEPPONE

L’Estensore

f.to 1° Ref. Laura d’AMBROSIO



Depositata in Segreteria il 27 settembre 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

f.to Fabio CULTRERA

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Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)

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