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Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
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Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
Aggiungo a quanto scritto da Francodan e da Marco che la stessa Corte Lombardia gia ' " nell'adunanza del 21 Settembre 2010, ha fornito il proprio parere in merito al quesito formulato dal Sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti circa l'interpretazione della disciplina che devono osservare i Comuni non soggetti al Patto di stabilità interno e che abbiano popolazione inferiore ai 5000 abitanti per procedere a nuove assunzioni nel corso dell'anno 2011.
Nel corso del 2010 a causa di cessata attività da parte di un dipendente l'organico del Comune era sceso a tre unità; da qui la richiesta alla Corte dei conti se "l'ente può procedere a nuove assunzioni nel corso del 2011
La Sezione si è espressa confermando l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla nuova disciplina in materia di personale introdotta dall'art. 14, comma 9 e 10 del decreto legge nr. 78 convertito in Legge n. 122 del 2010, implica che i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, a partire dal 1° Gennaio 2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente, semprechè la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 per cento sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004." ( fonte Alma)
Ritengo che sostenere i piccoli enti con le proprie idee descrivendo sempre il bicchiere mezzo pieno a loro favore e per la loro esistenza in vita sia il solo valore aggiunto che la libera circolazione di idee possa dare.
A contrario ritengo che non rivedere le proprie posizioni ( e lo ha fatto addirittura la stessa Corte Lombardia per ben due volte ) sia senza dubbio plausibile ma non aggiunga valore al concreto, ma lo tolga.
Tutto qui.
Nel corso del 2010 a causa di cessata attività da parte di un dipendente l'organico del Comune era sceso a tre unità; da qui la richiesta alla Corte dei conti se "l'ente può procedere a nuove assunzioni nel corso del 2011
La Sezione si è espressa confermando l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla nuova disciplina in materia di personale introdotta dall'art. 14, comma 9 e 10 del decreto legge nr. 78 convertito in Legge n. 122 del 2010, implica che i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, a partire dal 1° Gennaio 2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente, semprechè la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 per cento sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004." ( fonte Alma)
Ritengo che sostenere i piccoli enti con le proprie idee descrivendo sempre il bicchiere mezzo pieno a loro favore e per la loro esistenza in vita sia il solo valore aggiunto che la libera circolazione di idee possa dare.
A contrario ritengo che non rivedere le proprie posizioni ( e lo ha fatto addirittura la stessa Corte Lombardia per ben due volte ) sia senza dubbio plausibile ma non aggiunga valore al concreto, ma lo tolga.
Tutto qui.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16237
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
a ben vedere la corte dei conti Lombardia non si limita ad una interpretazione sic et simpliciter della norma ma la interpreta avuto riguardo ai principi costituzionali "in conclusione un 'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina introdotta all'art 14 commi 9 e 10 legge 122,implica che i comuni sub 5000 a partire dal 1 1 2011 possano effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente ,semprechè la loro sesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 per cento delle spese correnti e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004"
probabilmente se ci si ferma al solo dato letterale delle disposizioni come hanno fatto le altre corti ,allora la soluzione è quella del 20 per cento valevole per tutti con l'implicazione che un comune con soli 3 o 4 dipendenti è destinato nel tempo a non avere più dipendenti in ruolo......
a mio parere farebbero bene le organizzazioni di categoria (anci e via dicendo)a chiedere l'emanazione di una norma interpretativa che risolva in via definitiva,stante i contrastanti pareri delle diverse sezioni della corte,la situazione
probabilmente se ci si ferma al solo dato letterale delle disposizioni come hanno fatto le altre corti ,allora la soluzione è quella del 20 per cento valevole per tutti con l'implicazione che un comune con soli 3 o 4 dipendenti è destinato nel tempo a non avere più dipendenti in ruolo......
a mio parere farebbero bene le organizzazioni di categoria (anci e via dicendo)a chiedere l'emanazione di una norma interpretativa che risolva in via definitiva,stante i contrastanti pareri delle diverse sezioni della corte,la situazione

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Assunzioni piccoli enti nel 2011
Concordo appieno con quanto espresso da Francodan " farebbero bene le organizzazioni di categoria (anci e via dicendo)a chiedere l'emanazione di una norma interpretativa che risolva in via definitiva,stante i contrastanti pareri delle diverse sezioni della corte,la situazione " ed a quanto pare la questione e' stata portata alla conferenza Stato-citta'.
Parlando invece proprio di Anci riporto alcune risposte sull'argomento :
Il turnoverL' ente si trova a dover assumere un geometra nel 2010 senza tuttavia avere avuto una cessazione nel 2009. Ve ne sono
state, però, sia nel 2008 sia nel 2007. Sono ancora utili?
La risposta è positiva. Per quanto concerne l'anno da prendere a riferimento, si cita il parere 426/2010 della Corte dei
conti Lombardia, secondo cui «per quanto concerne i vincoli posti dal comma 562 circa il divieto di nuove assunzioni,
si ritiene di ribadire l'interpretazione sostenuta dalla Sezione (deliberazioni n. 33/ pareri/2008 e n. 4/2009/ PAR) secondo
cui è da ritenere che l'inciso "complessivamente intervenute nel precedente anno" sia da intendere nel senso di cessazioni
dal servizio intervenute anche in pregressi esercizi ma rifluenti nell'anno precedente a quello considerato in modo
da formare un numero di vacanze complessivamente utilizzabili».
La mobilitàUn comune, in regola con il limite della spesa del personale del 2004, può coprire un posto che si renderà vacante a
fine 2010 per mobilità volontaria in uscita verso un comune soggetto al patto di stabilità, mediante mobilità volontaria
in entrata da altro comune soggetto a patto?
La risposta è positiva, perché dal 1° gennaio 2011 anche gli enti soggetti al patto di stabilità saranno assoggettati a vincoli
in materia di assunzioni di personale, sia pure in misura diversa (20% delle cessazioni dell'anno precedente) rispetto
agli enti non soggetti al patto, per i quali continua ad applicarsi la previsione non modificata del comma 562, articolo 1,
legge 296/2006 (assunzioni entro i limiti delle cessazioni dell'anno precedente). Si ritiene quindi possibile, per l'ente
non soggetto al patto, acquisire in mobilità, dal 1° gennaio 2011, personale dipendente da enti soggetti al patto, e che sia
possibile, per l'ente soggetto al patto, assumere a decorrere dal 1° gennaio 2011 mediante mobilità volontaria, a prescindere
dalle cessazioni verificatesi nel l'anno precedente.
Parlando invece proprio di Anci riporto alcune risposte sull'argomento :
Il turnoverL' ente si trova a dover assumere un geometra nel 2010 senza tuttavia avere avuto una cessazione nel 2009. Ve ne sono
state, però, sia nel 2008 sia nel 2007. Sono ancora utili?
La risposta è positiva. Per quanto concerne l'anno da prendere a riferimento, si cita il parere 426/2010 della Corte dei
conti Lombardia, secondo cui «per quanto concerne i vincoli posti dal comma 562 circa il divieto di nuove assunzioni,
si ritiene di ribadire l'interpretazione sostenuta dalla Sezione (deliberazioni n. 33/ pareri/2008 e n. 4/2009/ PAR) secondo
cui è da ritenere che l'inciso "complessivamente intervenute nel precedente anno" sia da intendere nel senso di cessazioni
dal servizio intervenute anche in pregressi esercizi ma rifluenti nell'anno precedente a quello considerato in modo
da formare un numero di vacanze complessivamente utilizzabili».
La mobilitàUn comune, in regola con il limite della spesa del personale del 2004, può coprire un posto che si renderà vacante a
fine 2010 per mobilità volontaria in uscita verso un comune soggetto al patto di stabilità, mediante mobilità volontaria
in entrata da altro comune soggetto a patto?
La risposta è positiva, perché dal 1° gennaio 2011 anche gli enti soggetti al patto di stabilità saranno assoggettati a vincoli
in materia di assunzioni di personale, sia pure in misura diversa (20% delle cessazioni dell'anno precedente) rispetto
agli enti non soggetti al patto, per i quali continua ad applicarsi la previsione non modificata del comma 562, articolo 1,
legge 296/2006 (assunzioni entro i limiti delle cessazioni dell'anno precedente). Si ritiene quindi possibile, per l'ente
non soggetto al patto, acquisire in mobilità, dal 1° gennaio 2011, personale dipendente da enti soggetti al patto, e che sia
possibile, per l'ente soggetto al patto, assumere a decorrere dal 1° gennaio 2011 mediante mobilità volontaria, a prescindere
dalle cessazioni verificatesi nel l'anno precedente.

Paolo Gros- Admin
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Data d'iscrizione: 30.07.10

Assunzioni piccoli comuni 2011
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con delibera n. 205/2010/PAR del 09.12.2010 ribadisce :
" .” La Sezione ha già chiarito, invece, nel parere approvato con delibera n. 160 del 17 novembre 2010, che non si applica il limite del “20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell’anno precedente” sancito dall’art. 76 appena citato; tale norma si ritiene possa riferirsi ai soli enti sottoposti al patto di stabilità, per le motivazioni esplicate in tale delibera, che qui si intendono richiamate. "
citando ed ovviamente facendo propria la deliberazione a sezioni unite :
"Nel merito, in risposta al primo quesito, la Sezione non può che sottolineare la legittimità di assunzioni che avvengano nel rispetto della normativa in esame che, come ribadito dalle Sezioni Riunite con la delibera n. 52 del 11 novembre 2010, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, per l’anno 2011, è regolata dal disposto dell’art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha fissato i due limiti della spesa di personale non superiore a quella sostenuta nel 2004 e delle nuove assunzioni che sono consentite nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, locuzione che va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Riunite nella delibera su questione di massima appena citata"
" .” La Sezione ha già chiarito, invece, nel parere approvato con delibera n. 160 del 17 novembre 2010, che non si applica il limite del “20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell’anno precedente” sancito dall’art. 76 appena citato; tale norma si ritiene possa riferirsi ai soli enti sottoposti al patto di stabilità, per le motivazioni esplicate in tale delibera, che qui si intendono richiamate. "
citando ed ovviamente facendo propria la deliberazione a sezioni unite :
"Nel merito, in risposta al primo quesito, la Sezione non può che sottolineare la legittimità di assunzioni che avvengano nel rispetto della normativa in esame che, come ribadito dalle Sezioni Riunite con la delibera n. 52 del 11 novembre 2010, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, per l’anno 2011, è regolata dal disposto dell’art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha fissato i due limiti della spesa di personale non superiore a quella sostenuta nel 2004 e delle nuove assunzioni che sono consentite nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, locuzione che va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Riunite nella delibera su questione di massima appena citata"

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16237
Data d'iscrizione: 30.07.10

parere 259 2011 lombardia
nuovo parere sull'argomento delle assunzioni per comuni sub 5000 che riepiloga gli sviluppi interpretati
Preliminarmente, la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Ambivere (BG) è di esclusiva competenza dell’ente locale, rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità del Comune, con particolare riferimento alla specifica decisione di procedere o meno all’assunzione del vincitore del citato concorso. Ovviamente, l’Amministrazione potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia.
Per quanto concerne il quadro generale – normativo ed interpretativo – in materia di limiti di spesa di personale per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, il d.l. n. 78/2010 ha eliminato le disposizioni (contenute nell’ultimo periodo dell’art. 1 comma 562 della l. n. 296/2006) introdotte dal comma 121 dell’art. 3 della l. n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Per tutti gli enti non sottoposti al patto di stabilità restano fermi, dunque, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell’articolo unico della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), a mente del quale, giova ricordare, “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Quanto a quest’ultimo limite, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede nomofilattica (delibera n. 52 del 11 novembre 2010) hanno recentemente confermato che l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice (il ridetto art. 1 comma 562 delle l. n. 296/2006) non ancora coperte alla data di riferimento. Più nel dettaglio, il Supremo Consesso della Magistratura contabile ha statuito che “il significato da attribuire all’espressione nel precedente anno contenuta nell’art. 1 co. 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3 co. 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione”.
Risulta, anche, sostituito il comma 7 dell’articolo 76 del d.l. n. 112/2008 con una nuova disposizione che prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. Per i restanti enti è prevista – comunque – una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (limite derogabile in presenza dei presupposti introdotti dalla legge n. 220 del 13 dicembre 2010 – “legge di stabilità 2011”).
Peraltro, in relazione alla fattispecie in oggetto, il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno escluso (deliberazioni 25 gennaio 2011, n. 3 e n. 4) che la limitazione delle assunzioni al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente operi nei confronti degli enti con meno di 5.000 abitanti. Resta fermo, invece, a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010, il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, riguardante tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti. Più nel dettaglio, il Supremo Consesso della Magistratura contabile nelle citate pronunce ha statuito che “per i Comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1 comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14 comma 10 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra le spese di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”.
Appare, dunque, evidente che – pur a fronte della possibilità, di matrice giurisprudenziale, di valorizzare eventuali cessazioni in anni precedenti non coperte al momento dell’assunzione – la predetta cessazione non può risalire al 2002, ossia ad un’annualità antecedente all’entrata in vigore della limitazione ex art. 1 comma 562 della l. n. 296/2006.
E’, dunque, assorbita la questione relativa alla sussunzione – nell’alveo dei posti resisi vacanti utili per nuove assunzioni – del trasferimento di un dipendente presso altro ente locale, che nel caso di specie l’Amministrazione qualifica in termini di mobilità. In realtà, in mancanza del consenso trilatero, essa sembra costituire più propriamente una cessazione dall’impiego ope legis, a seguito dell’esercizio del diritto potestativo alla riammissione in servizio presso altro ente locale di un dipendente durante il periodo di prova.
Né sarebbe possibile adottare un’interpretazione per cui si equipara tout court alla cessazione di un dipendente lo scioglimento di una convenzione per lo svolgimento di un servizio associato: vi osta, infatti, il chiaro riferimento legale al “limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”.
Tra l’altro, il Collegio osserva che la reinternalizzazione di funzioni, già svolte da enti locali di minore dimensione in forma associativa, si pone in netta controtendenza rispetto al vigente dato normativo ex art. 14, co. 28 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, seppur nelle more di una compiuta attuazione (in merito all’esercizio in forma associata di funzioni pubbliche cfr. la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 20 del 4 aprile 2011).
Come noto, infatti, ai sensi di tale disposizione i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali, così come individuate dall’art. 21, co. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, obbligatoriamente in forma associata attraverso convenzione ed unione. Il successivo comma 29 prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. Orbene, fra le funzioni che rientrano nella previsione legislativa vi è quella attinente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della predetta legge (art. 21, co. 3, lett. a). Nel rispetto della vigente normativa in materia di spese di personale, sembra opportuno che il Comune valuti se tali moduli organizzatori possano consentire sin d’ora di fronteggiare le criticità illustrate nella richiesta di parere.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(Alessandro Napoli) (Nicola Mastropasqua)
Preliminarmente, la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Ambivere (BG) è di esclusiva competenza dell’ente locale, rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità del Comune, con particolare riferimento alla specifica decisione di procedere o meno all’assunzione del vincitore del citato concorso. Ovviamente, l’Amministrazione potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia.
Per quanto concerne il quadro generale – normativo ed interpretativo – in materia di limiti di spesa di personale per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, il d.l. n. 78/2010 ha eliminato le disposizioni (contenute nell’ultimo periodo dell’art. 1 comma 562 della l. n. 296/2006) introdotte dal comma 121 dell’art. 3 della l. n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Per tutti gli enti non sottoposti al patto di stabilità restano fermi, dunque, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell’articolo unico della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), a mente del quale, giova ricordare, “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Quanto a quest’ultimo limite, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede nomofilattica (delibera n. 52 del 11 novembre 2010) hanno recentemente confermato che l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice (il ridetto art. 1 comma 562 delle l. n. 296/2006) non ancora coperte alla data di riferimento. Più nel dettaglio, il Supremo Consesso della Magistratura contabile ha statuito che “il significato da attribuire all’espressione nel precedente anno contenuta nell’art. 1 co. 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3 co. 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione”.
Risulta, anche, sostituito il comma 7 dell’articolo 76 del d.l. n. 112/2008 con una nuova disposizione che prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. Per i restanti enti è prevista – comunque – una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (limite derogabile in presenza dei presupposti introdotti dalla legge n. 220 del 13 dicembre 2010 – “legge di stabilità 2011”).
Peraltro, in relazione alla fattispecie in oggetto, il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno escluso (deliberazioni 25 gennaio 2011, n. 3 e n. 4) che la limitazione delle assunzioni al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente operi nei confronti degli enti con meno di 5.000 abitanti. Resta fermo, invece, a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010, il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, riguardante tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti. Più nel dettaglio, il Supremo Consesso della Magistratura contabile nelle citate pronunce ha statuito che “per i Comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1 comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14 comma 10 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra le spese di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”.
Appare, dunque, evidente che – pur a fronte della possibilità, di matrice giurisprudenziale, di valorizzare eventuali cessazioni in anni precedenti non coperte al momento dell’assunzione – la predetta cessazione non può risalire al 2002, ossia ad un’annualità antecedente all’entrata in vigore della limitazione ex art. 1 comma 562 della l. n. 296/2006.
E’, dunque, assorbita la questione relativa alla sussunzione – nell’alveo dei posti resisi vacanti utili per nuove assunzioni – del trasferimento di un dipendente presso altro ente locale, che nel caso di specie l’Amministrazione qualifica in termini di mobilità. In realtà, in mancanza del consenso trilatero, essa sembra costituire più propriamente una cessazione dall’impiego ope legis, a seguito dell’esercizio del diritto potestativo alla riammissione in servizio presso altro ente locale di un dipendente durante il periodo di prova.
Né sarebbe possibile adottare un’interpretazione per cui si equipara tout court alla cessazione di un dipendente lo scioglimento di una convenzione per lo svolgimento di un servizio associato: vi osta, infatti, il chiaro riferimento legale al “limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”.
Tra l’altro, il Collegio osserva che la reinternalizzazione di funzioni, già svolte da enti locali di minore dimensione in forma associativa, si pone in netta controtendenza rispetto al vigente dato normativo ex art. 14, co. 28 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, seppur nelle more di una compiuta attuazione (in merito all’esercizio in forma associata di funzioni pubbliche cfr. la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 20 del 4 aprile 2011).
Come noto, infatti, ai sensi di tale disposizione i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali, così come individuate dall’art. 21, co. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, obbligatoriamente in forma associata attraverso convenzione ed unione. Il successivo comma 29 prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. Orbene, fra le funzioni che rientrano nella previsione legislativa vi è quella attinente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della predetta legge (art. 21, co. 3, lett. a). Nel rispetto della vigente normativa in materia di spese di personale, sembra opportuno che il Comune valuti se tali moduli organizzatori possano consentire sin d’ora di fronteggiare le criticità illustrate nella richiesta di parere.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(Alessandro Napoli) (Nicola Mastropasqua)

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Re: Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
http://www.facebook.com/notes/sistema24-pa/il-quesito-di-oggi-del-viminale-risponde-assunzioni-di-personale/165900030139773
pia- Messaggi: 165
Data d'iscrizione: 10.03.11
parere 323 2011 lombardia
in materia di assunzione sub 5000 e parametri da rispettare
Il Sindaco del Comune di Tavernole sul Mella (BS) ha posto alla Sezione un quesito sulla possibilità di assumere un agente di PL a tempo indeterminato parziale a 18 ore per assicurare l’esercizio fondamentale delle funzioni di polizia locale utilizzando la deroga prevista dall’art. 1, comma 118 della legge 220/2010.
Il richiedente ha posto in luce che il Comune ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che le spese di personale previste per il 2011 superano l’ammontare del 2004, che ciononostante l’Ente presenta carenze di organico con un numero di dipendenti inferiore a 10.
Il Comune ha anche precisato che nel 2009 l’agente di PL in servizio a tempo pieno e indeterminato è stato congedato per raggiunti limiti di età ed è stato sostituito con uno a tempo pieno determinato.
In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno a nuove assunzioni nel corso del 2011 attiene al merito dell’azione amministrativa e quindi, rientra nella piena discrezionalità e responsabilità dell’ente che potrà decidere come orientare la sua azione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.
Appare opportuno, posto che la disciplina relativa alla spesa di personale è stata oggetto negli ultimi anni di numerose modifiche, procedere preliminarmente, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo che disciplina i limiti di assunzione per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno.
La disciplina relativa alla spesa di personale ed alle assunzioni applicabile ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, infatti, è mutata più volte negli ultimi anni. In particolare l’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma di riferimento, prevede l’obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nei limiti dell’ammontare impegnato nell’anno 2004 e, congiuntamente, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente. Quanto al significato da attribuire a tale ultima espressione le Sezioni Riunite della Corte, con delibera n. 52/CONTR/10, hanno chiarito che il richiamo alle cessazioni avvenute nell’anno precedente va riferito alle cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della disposizione (comma 562) anche con riferimento a esercizi rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione.
Su tale impianto della legge finanziaria per il 2007 si era innestata l’introduzione di possibili deroghe in base all’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fondate su parametri di virtuosità in termini di rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, e di rapporto fra numero dei dipendenti e popolazione.
La disciplina è stata nuovamente modificata dall’articolo 76, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci”. Il comma 7 del medesimo art. 76, inoltre disponeva che fino all'emanazione del DPCM citato “ … e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
La disciplina è stata nuovamente modificata dall’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In particolare, per quanto riguarda i comuni non soggetti al patto di stabilità, il comma 10 del predetto art. 14 ha soppresso il terzo periodo dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, escludendo così la possibilità di deroghe introdotte dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Del pari il comma 8 del medesimo art. 14 ha abrogato l’art. 76, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (che sospendeva le deroghe di cui al terzo periodo del comma 562), eliminando così del tutto la possibilità di deroga al regime delle assunzioni anche con riguardo ai comuni con un numero di dipendenti non superiore a dieci unità.
Infine, il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevedendo che “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. Tale disposizione per espressa previsione legislativa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
In pratica è stata disposta una riduzione della soglia percentuale di incidenza delle spese di personale su quelle correnti oltre la quale è fatto divieto di assunzioni ed è stato introdotto, per le assunzioni consentite, un limite percentuale del 20% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente.
Si rinvengono, dunque, due distinte disposizioni: una riferita ad un limite quantitativo di carattere generale, parametrato sull’incidenza massima che la spesa di personale può presentare rispetto alle spese correnti (soglia valevole per tutti gli enti locali, siano essi soggetti o meno al patto, che muta, in base al decreto legge 78/2010, dal 50 al 40%); e l’altra riferita ad un limite specifico in ordine alle nuove assunzioni consentite (20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente). Tale seconda disposizione ha come destinatari solo i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in quanto la disciplina contenuta nel comma 562, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede espressamente uno specifico vincolo per procedere a nuove assunzioni, limite, espressamente riferito “alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente” (Cfr. Sezioni Riunite, delibere n. 3/CONTR/11, n. 4/CONTR/11 n. 5/CONTR/11 ; Sez del controllo Lombardia n 955/2010).
In conclusione, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità, si può affermare che a partire dal 2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato l’anno precedente, sempreché la loro spesa di personale sia inferiore a quella sostenuta nel 2004 e la spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(cons. Antonio Caruso) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria
30 maggio 2011
Il Direttore della Segreteria
Il Sindaco del Comune di Tavernole sul Mella (BS) ha posto alla Sezione un quesito sulla possibilità di assumere un agente di PL a tempo indeterminato parziale a 18 ore per assicurare l’esercizio fondamentale delle funzioni di polizia locale utilizzando la deroga prevista dall’art. 1, comma 118 della legge 220/2010.
Il richiedente ha posto in luce che il Comune ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che le spese di personale previste per il 2011 superano l’ammontare del 2004, che ciononostante l’Ente presenta carenze di organico con un numero di dipendenti inferiore a 10.
Il Comune ha anche precisato che nel 2009 l’agente di PL in servizio a tempo pieno e indeterminato è stato congedato per raggiunti limiti di età ed è stato sostituito con uno a tempo pieno determinato.
In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno a nuove assunzioni nel corso del 2011 attiene al merito dell’azione amministrativa e quindi, rientra nella piena discrezionalità e responsabilità dell’ente che potrà decidere come orientare la sua azione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.
Appare opportuno, posto che la disciplina relativa alla spesa di personale è stata oggetto negli ultimi anni di numerose modifiche, procedere preliminarmente, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo che disciplina i limiti di assunzione per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno.
La disciplina relativa alla spesa di personale ed alle assunzioni applicabile ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, infatti, è mutata più volte negli ultimi anni. In particolare l’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma di riferimento, prevede l’obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nei limiti dell’ammontare impegnato nell’anno 2004 e, congiuntamente, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente. Quanto al significato da attribuire a tale ultima espressione le Sezioni Riunite della Corte, con delibera n. 52/CONTR/10, hanno chiarito che il richiamo alle cessazioni avvenute nell’anno precedente va riferito alle cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della disposizione (comma 562) anche con riferimento a esercizi rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione.
Su tale impianto della legge finanziaria per il 2007 si era innestata l’introduzione di possibili deroghe in base all’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fondate su parametri di virtuosità in termini di rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, e di rapporto fra numero dei dipendenti e popolazione.
La disciplina è stata nuovamente modificata dall’articolo 76, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci”. Il comma 7 del medesimo art. 76, inoltre disponeva che fino all'emanazione del DPCM citato “ … e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
La disciplina è stata nuovamente modificata dall’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In particolare, per quanto riguarda i comuni non soggetti al patto di stabilità, il comma 10 del predetto art. 14 ha soppresso il terzo periodo dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, escludendo così la possibilità di deroghe introdotte dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Del pari il comma 8 del medesimo art. 14 ha abrogato l’art. 76, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (che sospendeva le deroghe di cui al terzo periodo del comma 562), eliminando così del tutto la possibilità di deroga al regime delle assunzioni anche con riguardo ai comuni con un numero di dipendenti non superiore a dieci unità.
Infine, il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevedendo che “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. Tale disposizione per espressa previsione legislativa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
In pratica è stata disposta una riduzione della soglia percentuale di incidenza delle spese di personale su quelle correnti oltre la quale è fatto divieto di assunzioni ed è stato introdotto, per le assunzioni consentite, un limite percentuale del 20% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente.
Si rinvengono, dunque, due distinte disposizioni: una riferita ad un limite quantitativo di carattere generale, parametrato sull’incidenza massima che la spesa di personale può presentare rispetto alle spese correnti (soglia valevole per tutti gli enti locali, siano essi soggetti o meno al patto, che muta, in base al decreto legge 78/2010, dal 50 al 40%); e l’altra riferita ad un limite specifico in ordine alle nuove assunzioni consentite (20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente). Tale seconda disposizione ha come destinatari solo i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in quanto la disciplina contenuta nel comma 562, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede espressamente uno specifico vincolo per procedere a nuove assunzioni, limite, espressamente riferito “alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente” (Cfr. Sezioni Riunite, delibere n. 3/CONTR/11, n. 4/CONTR/11 n. 5/CONTR/11 ; Sez del controllo Lombardia n 955/2010).
In conclusione, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità, si può affermare che a partire dal 2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato l’anno precedente, sempreché la loro spesa di personale sia inferiore a quella sostenuta nel 2004 e la spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(cons. Antonio Caruso) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria
30 maggio 2011
Il Direttore della Segreteria

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Assunzioni
E' una conferma all'attuale orienttamento certo che :
"In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno a nuove assunzioni nel corso del 2011 attiene al merito dell’azione amministrativa e quindi, rientra nella piena discrezionalità e responsabilità dell’ente che potrà decidere come orientare la sua azione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione"
e' un gran bel eufemismo !!!!!
"In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno a nuove assunzioni nel corso del 2011 attiene al merito dell’azione amministrativa e quindi, rientra nella piena discrezionalità e responsabilità dell’ente che potrà decidere come orientare la sua azione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione"
e' un gran bel eufemismo !!!!!

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16237
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
non è facile operare quando le norme si prestano a diverse interpretazioni e non hanno collegamenti sistematici chiari ,quindi si va con estrema prudenza....

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
Re: Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
"In conclusione, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità, si può affermare che a partire dal 2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato l’anno precedente, sempreché la loro spesa di personale sia inferiore a quella sostenuta nel 2004 e la spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente."
PER EVENTUALI NUOVE ASSUNZIONI NON SI DOVRA' FARE NESSUN RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE (2010)????
walsh74- Messaggi: 35
Data d'iscrizione: 22.04.11
Sotto i 5.000
ome giustamente scrivi " partire dal 2011 possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato l’anno precedente, sempreché la loro spesa di personale sia inferiore a quella sostenuta nel 2004 e la spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente"
ove cessato l'anno precedente nel 2011 e' riferimento al 2010.( valuta che possono essere recuperate le cessazioni post 2006 )
ove cessato l'anno precedente nel 2011 e' riferimento al 2010.( valuta che possono essere recuperate le cessazioni post 2006 )

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16237
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: Sempre sulle assunzioni per i Comuni sotto i 5000
a me sembra che per assumere sotto i 5000 occorra
rispetto costi personale 2004
non superamento del 40 per cento delle spese personale
cessazione di una unità negli anni precedenti
sussistendo queste condizioni si può assumere ,con la precisazione che se tra cessazione e assunzione deve intercorrere un anno
rispetto costi personale 2004
non superamento del 40 per cento delle spese personale
cessazione di una unità negli anni precedenti
sussistendo queste condizioni si può assumere ,con la precisazione che se tra cessazione e assunzione deve intercorrere un anno

francodan- Messaggi: 2874
Data d'iscrizione: 07.10.10
Località: nel verde della lomellina (estremo sud ovest lombardia)
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