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La circolare Inail sul Durc in edilizia
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La circolare Inail sul Durc in edilizia
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. 4349 del 10 giugno 2011
A tutte le Strutture Centrali e Territoriali
Oggetto: Circolare INAIL 22/2011. Chiarimenti in ordine al rilascio della regolarità contributiva da parte delle Casse edili non aderenti a CNCE.
Con riferimento all'oggetto, si forniscono precisazioni in ordine alla possibilità di rilasciare, in luogo del DURC, singole attestazioni di regolarità contributiva ad imprese che applicano il CCNL dell'edilizia ma non sono iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili).
Sul punto si rammenta che l'attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati a svolgere tale funzione di natura pubblicistica.
La legittimazione è riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 276/2003, esclusivamente agli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che sono emanazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 2003 e che, conseguentemente, sono state inserite nella procedura telematica www.sportellounicoprevidenziale.it come Casse Edili autorizzate al rilascio del DURC.
Pertanto, quanto indicato nella nota n. 41 della Circolare INAIL n. 22 del 24.3.2011 deve intendersi riferito soltanto a casi eccezionali, specificamente individuati nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, con riferimento alla singola fattispecie, la possibilità che, nelle more di un pronunciamento nel merito, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del DURC, inteso come Documento unitario e omnicomprensivo della regolarità nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
Ufficio Entrate
Prot. 4349 del 10 giugno 2011
A tutte le Strutture Centrali e Territoriali
Oggetto: Circolare INAIL 22/2011. Chiarimenti in ordine al rilascio della regolarità contributiva da parte delle Casse edili non aderenti a CNCE.
Con riferimento all'oggetto, si forniscono precisazioni in ordine alla possibilità di rilasciare, in luogo del DURC, singole attestazioni di regolarità contributiva ad imprese che applicano il CCNL dell'edilizia ma non sono iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili).
Sul punto si rammenta che l'attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati a svolgere tale funzione di natura pubblicistica.
La legittimazione è riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 276/2003, esclusivamente agli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che sono emanazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 2003 e che, conseguentemente, sono state inserite nella procedura telematica www.sportellounicoprevidenziale.it come Casse Edili autorizzate al rilascio del DURC.
Pertanto, quanto indicato nella nota n. 41 della Circolare INAIL n. 22 del 24.3.2011 deve intendersi riferito soltanto a casi eccezionali, specificamente individuati nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, con riferimento alla singola fattispecie, la possibilità che, nelle more di un pronunciamento nel merito, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del DURC, inteso come Documento unitario e omnicomprensivo della regolarità nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

Paolo Gros- Admin
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