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Dopo il referendum ricomincia il riciclaggio dei politici nei CDA delle partecipate
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Dopo il referendum ricomincia il riciclaggio dei politici nei CDA delle partecipate
Il referendum sull'acqua ha detto si all'abrogazione.
In realtà il quesito chiedeva l'abolizione dell'intera disciplina recente dei servizi pubblici locali: con la "semi-riforma" del 2008 e la riscrittura del de-creto Ronchi nel 2009.
Ne consegue che abrogato quanto sopra nonche' tutti i regolamenti attuativi conseguenti , i politici o ex politici potranno nuovamente sedere nei CDA delle partecipate.
Dopo essersi occupato dei cda, infatti, il regolamento cancellato insieme alle norme a cui si riferiva impediva anche di affidare incarichi di gestione dei servizi nelle partecipate agli amministratori e ai dirigenti dell'ente socio, ai loro parenti fino al quarto grado, ai consulenti e ai collaboratori dell'ente locale e a chi avesse partecipato a commissioni di gara.
Cancellate tutte le norme sull'incompatibilita' alla carica deio politici nei CDA ad esclusione della norma del 2007 .( tre esercizi in perdita )
Tutto quindi come prima ...avevamo scherzato .
In realtà il quesito chiedeva l'abolizione dell'intera disciplina recente dei servizi pubblici locali: con la "semi-riforma" del 2008 e la riscrittura del de-creto Ronchi nel 2009.
Ne consegue che abrogato quanto sopra nonche' tutti i regolamenti attuativi conseguenti , i politici o ex politici potranno nuovamente sedere nei CDA delle partecipate.
Dopo essersi occupato dei cda, infatti, il regolamento cancellato insieme alle norme a cui si riferiva impediva anche di affidare incarichi di gestione dei servizi nelle partecipate agli amministratori e ai dirigenti dell'ente socio, ai loro parenti fino al quarto grado, ai consulenti e ai collaboratori dell'ente locale e a chi avesse partecipato a commissioni di gara.
Cancellate tutte le norme sull'incompatibilita' alla carica deio politici nei CDA ad esclusione della norma del 2007 .( tre esercizi in perdita )
Tutto quindi come prima ...avevamo scherzato .

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16235
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: Dopo il referendum ricomincia il riciclaggio dei politici nei CDA delle partecipate
anci intanto ha diffuso una nota sulle conseguenze giuridiche del referendum
Effetti della consultazione sulle gestioni in essere
In merito alle gestioni esistenti, dal referendum non consegue infatti l’automatica scadenza o l’illegittimità degli affidamenti in essere.
Resteranno innanzitutto attivi, fino alla scadenza naturale, gli affidamenti dei servizi effettuati a società pubbliche in house providing che soddisfano i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria (controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi, svolgimento dell’attività in via prevalente per
l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico).
Nessun obbligo dunque per i Comuni di ridurre le proprie partecipazioni secondo tempi e modalitàprestabilite, per poter portare a scadenza i contratti in essere (la norma abrogata prevedeva per lesocietà quotate in borsa di ridurre le azioni in mano pubblica, entro il 31/12/2015, a non più del 30%nonchè per quelle non quotate la cessione, entro il 31/12/2011, di almeno il 40% delle quota pubblica a
privati; nessuno di questi obblighi è sopravvissuto all’esito del referendum).
Più complesso è stabilire se l’abrogazione referendaria restituisca ai comuni la possibilità di una gestione, oltre che mediante società a totale partecipazione pubblica, anche in economia o mediante azienda
speciale. Il punto è controverso, ma – al di là delle recenti prese di posizione del giudice amministrativo, che hanno sottolineato l’inesistenza di un divieto in tal senso nell’ordinamento interno (CdS, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 552) – non v’è dubbio che l’abrogazione dell’art. 23bis e la “non reviviscenza” dell’art.
113, c. 5, TUEL, non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante azienda speciale, che pure la Corte Costituzionale aveva ricostruito in forza della sostanziale continuità di disciplina tra gli artt. 35, l. 448/01 e 14, d.l. 269/03, e l’art. 23bis; continuità oggi spezzata,
appunto, dall’esito referendario e dalla contestuale abrogazione della disciplina del TUEL e di quella del d.l. 112/08.
Alla luce delle considerazioni su esposte le amministrazioni si trovano comunque a dover compiere un’analisi dei propri affidamenti ed a verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettami comunitari.
Ad esempio erano e restano illegittime le società non in house providing e potrebbero esserlo le società miste il cui socio sia stato selezionato senza gara o in base a requisiti non specifici (cd socio generalista).
Il referendum sostanzialmente ha posto le modalità di gestione in house e le altre sullo stessopiano purchè entro specifici parametri comunitari.
Ciò comporta anche che le società pubbliche in house saranno soggette alle limitazioni previste dalle sole norme comunitarie per la partecipazione alle gare per l’affidamento di altri servizi in altri enti locali,essendo stata abrogata la norma del Ronchi che vietava a tali società la possibilità di ottenere nedirettamente né con gara l’affidamento di ulteriori servizi o di servizi in ambiti territoriali diversi dal
proprio.
Le modalità di affidamento post-referendum
La Corte Costituzionale nella sentenza di ammissibilità sul quesito referendario (sentenza n. 24/2011),
analizzando gli effetti dell’abrogazione dell’articolo 23 bis, ha previsto che non consegue alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo mentre vige l’applicazione immediata nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di
referendum) sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamentodella gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
Quest’ultima non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.
In sostanza adesso i Comuni, possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, sul quale occorrono tuttavia specifiche considerazioni, mediante:
- gara ad evidenza pubblica, in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o leconcessioni di servizi;
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato non generalista(quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico Privato, senza dunque vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
- gestione in house providing purchè in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento
comunitario.
Il Servizio idrico integrato
Discorso specifico merita il servizio idrico integrato per il quale valgono le considerazioni sin qui svolte, con la peculiarità però che il referendum ha sancito l’abrogazione della «remunerazione del capitale nvestito» nella determinazione della tariffa del servizio, prevista dal cd decreto ambientale.
Tale servizio pubblico può essere affidato secondo le modalità scelte dalla stazione appaltante, ma al gestore – pur rimanendo la previsione della copertura dei costi di gestione – non potrà essere riconosciuto nessun corrispettivo a fronte degli investimenti programmati.
Per comprendere però appieno la portata di tale previsione è necessario analizzare le possibili conseguenze della normativa che rimane in vigore.
Da un lato infatti il servizio deve essere svolto obbligatoriamente in forma associata attraverso Ambiti Territoriali Ottimali governati dalle abrogande Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO),l’abrogazione dell’art. 23bis, non tocca la diversa norma di soppressione delle autorità d’ambito, con laprevisione che le siano stabilite dalla AATO applicando il metodo normalizzato nazionale, oggetto direvisione.
Dall’altro, il recente dl 70/2011, cd decreto sviluppo in corso di conversione alla Camera, ha disposto lacostituzione dell’Agenzia azionale di vigilanza sulle risorse idriche, che tra i suoi compiti ha quello dipredisporre il metodo normalizzato in conformità ai principi del costo finanziario, della fornitura delservizio e dei relativi costi ambientali e del costo delle risorse.
Dalla declinazione, da parte dell’Agenzia, di questa previsione normativa conseguiranno le modalità difinanziamento degli investimenti e la conseguente rilevanza economica o meno del servizio idricointegrato.
Nel frattempo la determinazione delle tariffe resta in capo alle Autorità d’ambito di cui è stata giàdisposta la cessazione dell’attività al 31/12/2011, con conseguente regionalizzazione delle decisioni
Effetti della consultazione sulle gestioni in essere
In merito alle gestioni esistenti, dal referendum non consegue infatti l’automatica scadenza o l’illegittimità degli affidamenti in essere.
Resteranno innanzitutto attivi, fino alla scadenza naturale, gli affidamenti dei servizi effettuati a società pubbliche in house providing che soddisfano i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria (controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi, svolgimento dell’attività in via prevalente per
l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico).
Nessun obbligo dunque per i Comuni di ridurre le proprie partecipazioni secondo tempi e modalitàprestabilite, per poter portare a scadenza i contratti in essere (la norma abrogata prevedeva per lesocietà quotate in borsa di ridurre le azioni in mano pubblica, entro il 31/12/2015, a non più del 30%nonchè per quelle non quotate la cessione, entro il 31/12/2011, di almeno il 40% delle quota pubblica a
privati; nessuno di questi obblighi è sopravvissuto all’esito del referendum).
Più complesso è stabilire se l’abrogazione referendaria restituisca ai comuni la possibilità di una gestione, oltre che mediante società a totale partecipazione pubblica, anche in economia o mediante azienda
speciale. Il punto è controverso, ma – al di là delle recenti prese di posizione del giudice amministrativo, che hanno sottolineato l’inesistenza di un divieto in tal senso nell’ordinamento interno (CdS, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 552) – non v’è dubbio che l’abrogazione dell’art. 23bis e la “non reviviscenza” dell’art.
113, c. 5, TUEL, non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante azienda speciale, che pure la Corte Costituzionale aveva ricostruito in forza della sostanziale continuità di disciplina tra gli artt. 35, l. 448/01 e 14, d.l. 269/03, e l’art. 23bis; continuità oggi spezzata,
appunto, dall’esito referendario e dalla contestuale abrogazione della disciplina del TUEL e di quella del d.l. 112/08.
Alla luce delle considerazioni su esposte le amministrazioni si trovano comunque a dover compiere un’analisi dei propri affidamenti ed a verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettami comunitari.
Ad esempio erano e restano illegittime le società non in house providing e potrebbero esserlo le società miste il cui socio sia stato selezionato senza gara o in base a requisiti non specifici (cd socio generalista).
Il referendum sostanzialmente ha posto le modalità di gestione in house e le altre sullo stessopiano purchè entro specifici parametri comunitari.
Ciò comporta anche che le società pubbliche in house saranno soggette alle limitazioni previste dalle sole norme comunitarie per la partecipazione alle gare per l’affidamento di altri servizi in altri enti locali,essendo stata abrogata la norma del Ronchi che vietava a tali società la possibilità di ottenere nedirettamente né con gara l’affidamento di ulteriori servizi o di servizi in ambiti territoriali diversi dal
proprio.
Le modalità di affidamento post-referendum
La Corte Costituzionale nella sentenza di ammissibilità sul quesito referendario (sentenza n. 24/2011),
analizzando gli effetti dell’abrogazione dell’articolo 23 bis, ha previsto che non consegue alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo mentre vige l’applicazione immediata nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di
referendum) sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamentodella gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
Quest’ultima non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.
In sostanza adesso i Comuni, possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, sul quale occorrono tuttavia specifiche considerazioni, mediante:
- gara ad evidenza pubblica, in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o leconcessioni di servizi;
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato non generalista(quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico Privato, senza dunque vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
- gestione in house providing purchè in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento
comunitario.
Il Servizio idrico integrato
Discorso specifico merita il servizio idrico integrato per il quale valgono le considerazioni sin qui svolte, con la peculiarità però che il referendum ha sancito l’abrogazione della «remunerazione del capitale nvestito» nella determinazione della tariffa del servizio, prevista dal cd decreto ambientale.
Tale servizio pubblico può essere affidato secondo le modalità scelte dalla stazione appaltante, ma al gestore – pur rimanendo la previsione della copertura dei costi di gestione – non potrà essere riconosciuto nessun corrispettivo a fronte degli investimenti programmati.
Per comprendere però appieno la portata di tale previsione è necessario analizzare le possibili conseguenze della normativa che rimane in vigore.
Da un lato infatti il servizio deve essere svolto obbligatoriamente in forma associata attraverso Ambiti Territoriali Ottimali governati dalle abrogande Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO),l’abrogazione dell’art. 23bis, non tocca la diversa norma di soppressione delle autorità d’ambito, con laprevisione che le siano stabilite dalla AATO applicando il metodo normalizzato nazionale, oggetto direvisione.
Dall’altro, il recente dl 70/2011, cd decreto sviluppo in corso di conversione alla Camera, ha disposto lacostituzione dell’Agenzia azionale di vigilanza sulle risorse idriche, che tra i suoi compiti ha quello dipredisporre il metodo normalizzato in conformità ai principi del costo finanziario, della fornitura delservizio e dei relativi costi ambientali e del costo delle risorse.
Dalla declinazione, da parte dell’Agenzia, di questa previsione normativa conseguiranno le modalità difinanziamento degli investimenti e la conseguente rilevanza economica o meno del servizio idricointegrato.
Nel frattempo la determinazione delle tariffe resta in capo alle Autorità d’ambito di cui è stata giàdisposta la cessazione dell’attività al 31/12/2011, con conseguente regionalizzazione delle decisioni

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