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I permessi per le assenze dal lavoro per chi parteciperà alle operazioni di voto.
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I permessi per le assenze dal lavoro per chi parteciperà alle operazioni di voto.
L’art. 119 del Dpr n.361/1957 prevede che “1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”
In seguito, l’art. 1, legge n. 178/1981 stabilisce che “Le norme di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.”
Pertanto, gli incarichi che danno diritto al lavoratore di assentarsi per permesso elettorale sono: presidente di seggio, scrutatore, segretario, rappresentante dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di rappresentanti nonché i rappresentanti di partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum ed hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intero periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I datori di lavoro dovranno riconoscere ai propri dipendenti le giornate di assenza come giornate di attività lavorativa con diritto alla relativa corresponsione della retribuzione.
Quest'anno i seggi apriranno le porte per le elezioni amministrative in oltre 1.300 comuni e in undici province (domenica 15 e lunedì 16 maggio), per eventuali ballottaggi (domenica 29 e lunedì 30 maggio) e per quattro referendum (domenica 12 e lunedì 13 giugno).
L'art. 1, legge n. 69/1992 prevede quanto segue: “Il comma 2 dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.”
I lavoratori interessati potranno quindi assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (di voto e di scrutinio). Il diritto al permesso elettorale significa, in altre parole, che i giorni di assenza vengono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate di attività lavorativa: i giorni lavorativi passati al seggio sono, dunque, retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. I giorni festivi e quelli non lavorativi sono recuperati con una giornata di riposo compensativo oppure possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. Inoltre, in base ai principi in tema di riposo settimanale, il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni svolte al seggio.
Il lavoratore per l’adempimento delle funzioni elettorali deve documentare al proprio datore di lavoro il proprio impegno con la convocazione dell’ufficio elettorale del Comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni.
Fonte :Almacentroservizi

Paolo Gros- Admin
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