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posizione organizzativa-infortunio
E' possibile erogare l'indennita' di posizione (nella specie maggiorata per mansioni superiori) a dipendente relativamente al periodo di assenza per infortunio sul lavoro?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: posizione organizzativa-infortunio
RAL601 – ARAN Orientamenti Applicativi
Ente privo di posizioni di qualifica dirigenziale che abbia applicato la disciplina dell’area della posizioni organizzative ai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.11, comma 1 del CCNL del 31.3.1999: in caso di assenza per malattia di lunga durata, è possibile revocare l’incarico di posizione organizzativa al responsabile di servizio?
Questa Agenzia ha già avuto modo di chiarire che spetta all'autonoma potestà regolamentare degli enti la determinazione della disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative, con particolare riferimento alle ipotesi di assenza del responsabile delle stesse. In mancanza di una diversa regolamentazione, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa conserva la titolarità della stessa anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) ed il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato. In mancanza di specifica regolamentazione, a parte gli aspetti pur rilevanti connessi alla erogazione della retribuzione di posizione, si potrebbe anche dubitare della possibilità di conferire legittimamente l'incarico di una posizione organizzativa ad altro soggetto in caso di assenza o impedimento di quello che ne è l'effettivo titolare: una medesima posizione organizzativa, infatti, secondo i principi di correttezza e buona fede, non potrebbe essere formalmente e contemporaneamente oggetto di due incarichi conferiti a soggetti diversi.
Nel vostro caso, i responsabili di posizione organizzativa coincidono con i responsabili dei servizi: pertanto, fino a quando essi mantengono la responsabilità dei servizi hanno senz’altro diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato (quest’ultima, però solo se hanno conseguito risultati apprezzabili e in misura proporzionale agli stessi).
Riteniamo, in sostanza, che il problema non riguardi l’applicazione del CCNL ma problemi tipicamente organizzativi da risolvere sulla base delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento: in particolare, è il regolamento dell’ente che deve disciplinare le modalità di conferimento e di revoca della responsabilità dei servizi.
Ente privo di posizioni di qualifica dirigenziale che abbia applicato la disciplina dell’area della posizioni organizzative ai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.11, comma 1 del CCNL del 31.3.1999: in caso di assenza per malattia di lunga durata, è possibile revocare l’incarico di posizione organizzativa al responsabile di servizio?
Questa Agenzia ha già avuto modo di chiarire che spetta all'autonoma potestà regolamentare degli enti la determinazione della disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative, con particolare riferimento alle ipotesi di assenza del responsabile delle stesse. In mancanza di una diversa regolamentazione, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa conserva la titolarità della stessa anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) ed il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato. In mancanza di specifica regolamentazione, a parte gli aspetti pur rilevanti connessi alla erogazione della retribuzione di posizione, si potrebbe anche dubitare della possibilità di conferire legittimamente l'incarico di una posizione organizzativa ad altro soggetto in caso di assenza o impedimento di quello che ne è l'effettivo titolare: una medesima posizione organizzativa, infatti, secondo i principi di correttezza e buona fede, non potrebbe essere formalmente e contemporaneamente oggetto di due incarichi conferiti a soggetti diversi.
Nel vostro caso, i responsabili di posizione organizzativa coincidono con i responsabili dei servizi: pertanto, fino a quando essi mantengono la responsabilità dei servizi hanno senz’altro diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato (quest’ultima, però solo se hanno conseguito risultati apprezzabili e in misura proporzionale agli stessi).
Riteniamo, in sostanza, che il problema non riguardi l’applicazione del CCNL ma problemi tipicamente organizzativi da risolvere sulla base delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento: in particolare, è il regolamento dell’ente che deve disciplinare le modalità di conferimento e di revoca della responsabilità dei servizi.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

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