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Assessore LSU
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Assessore LSU
All'Assessore LSU spetta indennità di carica in misura piena o al 50%? Spettano i permessi retribuiti ?
Grazie
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pilos- Messaggi: 13
Data d'iscrizione: 01.03.11
Assessore e LSU
A mio avviso spetta l'indennita' piena e mi spiego :
Gia' nel 2003 la Corte di Cassazione (sez. un. civ., 3 gennaio 2007 n. 3) spiego' la natura prettamente assistenziale e previdenziale di tali lavoratori , quale strumento innovativo per combattere la disoccupazione.
Chiari' inoltre che tale fattispecie occupazionale non riveste la caratteristica di "pubblico impiego ".
Il Consiglio di Stato poi con sentenza della sez. VI ( 25 settembre 2006 n. 5600)
ribadi' tale concetto ribadendo che non e' configurabile per tali lavoratori il rapporto di pubblico impiego .
Tali lavoratori infine non rapportano il loro compenso ( che e' di fatto sostitutivo della indennita' di disoccupazione ) ad un importo remunerativo del lavoro svolto ma in misura fissa per un numero di ore fisse per tutti uguali. Tale emolumento peraltro e' a completo carico dello Stato e non del datore di lavoro.
Se ne conclude che la specialita' degli LSU , impiegati appunto in lavori socialmente utili sia nel concetto di assistenzialita' e non di lavoro dipendente subordinato.
Ne consegue che l'indennita' quale assessore comunale debba essere corrisposta in misura piena.
In ultimis nel recente :
"Va esclusa qualsiasi parificazione tra lavori socialmente utili e rapporto di lavoro dipendente: l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili di lavoratori dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, ma ad un rapporto speciale di matrice assistenziale. Di conseguenza, non sono applicabili le stesse garanzie retributive previste per il rapporto di lavoro dipendente. "
Cassazione sentenza 14334/10
Gia' nel 2003 la Corte di Cassazione (sez. un. civ., 3 gennaio 2007 n. 3) spiego' la natura prettamente assistenziale e previdenziale di tali lavoratori , quale strumento innovativo per combattere la disoccupazione.
Chiari' inoltre che tale fattispecie occupazionale non riveste la caratteristica di "pubblico impiego ".
Il Consiglio di Stato poi con sentenza della sez. VI ( 25 settembre 2006 n. 5600)
ribadi' tale concetto ribadendo che non e' configurabile per tali lavoratori il rapporto di pubblico impiego .
Tali lavoratori infine non rapportano il loro compenso ( che e' di fatto sostitutivo della indennita' di disoccupazione ) ad un importo remunerativo del lavoro svolto ma in misura fissa per un numero di ore fisse per tutti uguali. Tale emolumento peraltro e' a completo carico dello Stato e non del datore di lavoro.
Se ne conclude che la specialita' degli LSU , impiegati appunto in lavori socialmente utili sia nel concetto di assistenzialita' e non di lavoro dipendente subordinato.
Ne consegue che l'indennita' quale assessore comunale debba essere corrisposta in misura piena.
In ultimis nel recente :
"Va esclusa qualsiasi parificazione tra lavori socialmente utili e rapporto di lavoro dipendente: l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili di lavoratori dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, ma ad un rapporto speciale di matrice assistenziale. Di conseguenza, non sono applicabili le stesse garanzie retributive previste per il rapporto di lavoro dipendente. "
Cassazione sentenza 14334/10

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16233
Data d'iscrizione: 30.07.10

Re: Assessore LSU
PARERE MINISTERO INTERNO 16/10/2003 - Compensi: indennità di funzione - Indennità di funzione ad assessore che riveste la qualità di lavoratore socialmente utile in mobilità:
Si fa riferimento ad un quesito posto in ordine all’applicazione dell’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nei confronti di un assessore, che riveste la qualità di lavoratore socialmente utile in mobilità, sia nel caso in cui usufruisca di periodo di utilizzo, sia in caso in cui non venga utilizzato né da enti pubblici né da aziende private.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è previsto il dimezzamento dell’indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
Si soggiunge, inoltre, che l’utilizzo di soggetti in lavori socialmente utili non determina, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 81/2000, l’instaurazione di un rapporto di lavoro strictu sensu. Conseguentemente gli amministratori che versano in tale situazione non possono, come gli altri lavoratori dipendenti, nel momento che vengano occupati, chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita.
L’impossibilità di avvalersi di tale facoltà, determina in favore a tali soggetti, come avviene altresì anche per i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti ed i pensionati, la facoltà di fruire del beneficio economico dell’indennità di funzione in misura intera.
http://www.autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=422
Si fa riferimento ad un quesito posto in ordine all’applicazione dell’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nei confronti di un assessore, che riveste la qualità di lavoratore socialmente utile in mobilità, sia nel caso in cui usufruisca di periodo di utilizzo, sia in caso in cui non venga utilizzato né da enti pubblici né da aziende private.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è previsto il dimezzamento dell’indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
Si soggiunge, inoltre, che l’utilizzo di soggetti in lavori socialmente utili non determina, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 81/2000, l’instaurazione di un rapporto di lavoro strictu sensu. Conseguentemente gli amministratori che versano in tale situazione non possono, come gli altri lavoratori dipendenti, nel momento che vengano occupati, chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita.
L’impossibilità di avvalersi di tale facoltà, determina in favore a tali soggetti, come avviene altresì anche per i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti ed i pensionati, la facoltà di fruire del beneficio economico dell’indennità di funzione in misura intera.
http://www.autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=422

GEPI- Messaggi: 379
Data d'iscrizione: 19.10.10
Età: 54
Località: LUCANIA O BASILICATA
Re: Assessore LSU
Quindi per lo stesso principio però non spettano i permessi retribuiti ?
pilos- Messaggi: 13
Data d'iscrizione: 01.03.11
Assessore LSU
Assolutamente si, i permessi non spettano .

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16233
Data d'iscrizione: 30.07.10

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