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tirocinio di formazione
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tirocinio di formazione
Ci sono degli adempimenti particolari da porre in essere da parte dell'area del Personale nel caso in cui il direttore di un'altra area mi comunica che ha preso avvio presso la sua area, un "tirocinio obbligatorio di Formazione e Orientamento università degli studi"
Mi sembra di ricordare che l'unico onere sia quello di iscrizione all'inail e del versamento del premio, ma nel caso di tirocini universitari sono o no carico dell'università?
devo predisporre altri adempimenti?
grazie e ...
Auguri di Buona Pasqua a tutti.....
Mi sembra di ricordare che l'unico onere sia quello di iscrizione all'inail e del versamento del premio, ma nel caso di tirocini universitari sono o no carico dell'università?
devo predisporre altri adempimenti?
grazie e ...
Auguri di Buona Pasqua a tutti.....
personale- Messaggi: 54
Data d'iscrizione: 16.02.11
Tirocinio
Premesso che il tirocinio obbligatorio di Formazione ai sensi di quanto stabilito dall’art.18, comma 1, lett. d, della l. n.196/97 e dall’art.1, co.2, DM 25 marzo 1998, n.142 non costituisce rapporto di lavoro.
E’ legittimo, però, che l’amministrazione assuma la deliberazione di erogare ai tirocinanti un compenso quale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio come, ad esempio, le spese di trasporto o quelle di ristoro (v.art.9, co.1, d.m. n.142/98).
E’ anche possibile, nel caso in cui i soggetti promotori del tirocinio siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, che l’amministrazione ospitante decida di assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa presso l’INAIL
L’art.4, co.1, del d.m. n.142/98 prevede che i soggetti promotori garantiscano la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte, mentre l’art.3, co.1, del citato decreto sancisce l’obbligo di assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. E’ previsto, inoltre, che gli oneri connessi alle coperture assicurative possano essere volontariamente assunti dalle Regioni.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e amministrazioni ospitanti.
Ai sensi dell’art.4, co.2, del d.m. n.142/98, le convenzioni devono contenere:
– gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
– i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
– gli estremi identificativi delle assicurazioni poste a carico del tirocinante;
– la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
– il settore di amministrazione presso cui avverrà l’inserimento del tirocinante
L’art.5 del d.m. 142/98 stabilisce che i soggetti promotori sono tenuti ad inviare copia della convezione
e di ogni progetto formativo e di orientamento:
– alla Regione;
– alla struttura territoriale del Ministero del lavoro territorialmente competente in materia di ispezione;
– agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
Ai sensi dell’art.7 del d.m 142/98, i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
– non superiore a quattro mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti frequentanti la
scuola secondaria;
– non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati;
– non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale o studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
– non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi
coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, anche post-secondari e non universitari e fino a diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
– non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi dell’art.4, co.1, della l. n.381/91, ad esclusione dei soggetti portatori di handicap;
– non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
L'ho fatta un po lunga e pedante perche' ho spesso notato che molti tirocini presso le pubbliche amministrazioni sono svolti " allegramente" o evitando i giusti passaggi che ti ho suelencato.
E’ legittimo, però, che l’amministrazione assuma la deliberazione di erogare ai tirocinanti un compenso quale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio come, ad esempio, le spese di trasporto o quelle di ristoro (v.art.9, co.1, d.m. n.142/98).
E’ anche possibile, nel caso in cui i soggetti promotori del tirocinio siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, che l’amministrazione ospitante decida di assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa presso l’INAIL
L’art.4, co.1, del d.m. n.142/98 prevede che i soggetti promotori garantiscano la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte, mentre l’art.3, co.1, del citato decreto sancisce l’obbligo di assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. E’ previsto, inoltre, che gli oneri connessi alle coperture assicurative possano essere volontariamente assunti dalle Regioni.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e amministrazioni ospitanti.
Ai sensi dell’art.4, co.2, del d.m. n.142/98, le convenzioni devono contenere:
– gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
– i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
– gli estremi identificativi delle assicurazioni poste a carico del tirocinante;
– la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
– il settore di amministrazione presso cui avverrà l’inserimento del tirocinante
L’art.5 del d.m. 142/98 stabilisce che i soggetti promotori sono tenuti ad inviare copia della convezione
e di ogni progetto formativo e di orientamento:
– alla Regione;
– alla struttura territoriale del Ministero del lavoro territorialmente competente in materia di ispezione;
– agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
Ai sensi dell’art.7 del d.m 142/98, i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
– non superiore a quattro mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti frequentanti la
scuola secondaria;
– non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati;
– non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale o studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
– non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi
coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, anche post-secondari e non universitari e fino a diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
– non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi dell’art.4, co.1, della l. n.381/91, ad esclusione dei soggetti portatori di handicap;
– non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
L'ho fatta un po lunga e pedante perche' ho spesso notato che molti tirocini presso le pubbliche amministrazioni sono svolti " allegramente" o evitando i giusti passaggi che ti ho suelencato.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 16233
Data d'iscrizione: 30.07.10

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